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Decisione

81.2012.326

Guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione; proscioglimento, senza assegnazione di indennità

25 aprile 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2. IM 1 è autore colpevole di elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per essersi, ad __________

il 24 marzo 2012, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame

sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia disposto

dall’Autorità in occasione dell’incidente in cui è rimasto coinvolto il 24

marzo 2012, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo

rifiuto.

3. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

3.1. alla pena pecuniaria di

30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di

fr. 3’600.- (tremilaseicento).

3.1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

3.2. alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

3.2.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.3. al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.4. La tassa di giustizia e

le spese rimanenti di complessivi fr. 150.- sono a carico dello Stato.

4. IM 2 è prosciolto dalle

imputazioni di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della

circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 5958/2012 del 21

dicembre 2012.

Considerandi

4.1

La tassa di giustizia e

le spese di complessivi fr. 600.- sono a carico dello Stato.

4.2

Non si assegnano

indennità.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.- multa

fr. 250.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 950.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 500.- tassa

di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 750.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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