81.2012.326
Guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione; proscioglimento, senza assegnazione di indennità
25 aprile 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
81.2012.326
Data decisione, Autorità:
25.04.2013, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione; proscioglimento, senza assegnazione di indennità
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.326
81.2013.27
DA 3842/2012
DA 5958/2012
Bellinzona
25
aprile 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 2
(difensore: . DI 1, )
IM 2 , , , , ,
(difensore: . DI 3, )
visti i decreti di accusa n.
3842/2012 del 3 settembre 2012 e n. 5958/2012 del 21 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene:
IM 1,
prevenuto colpevole
di 1. infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando con il
veicolo __________ targato AG __________, perso la padronanza dello stesso,
cozzando in tal modo contro il muro perimetrale del giardino sito su via __________;
2. elusione di provvedimenti
per accertare l'incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la
determinazione dell'alcolemia disposto dall’Autorità in occasione
dell’incidente di cui al punto 1, malgrado l’avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna, corrispondenti a complessivi
fr. 5’400.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1’000.- con
l’avvertenza che , in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituta con
una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
IM 2,
prevenuto colpevole
di 1. guida in stato di
inattitudine
per aver condotto l'autovettura
__________ targata AG __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 - max. 1.99 grammi per mille).
2. infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando con il
veicolo surriferito, negligentemente perso la padronanza dello stesso, cozzando
in tal modo contro il muro perimetrale del giardino sito su via __________.
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 4'500.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 02 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
rilevato che i difensori chiedono il
proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
che solo IM 2 ha annunciato appello, la motivazione si limiterà quindi alla sua posizione;
che il 24 marzo 2012 alle 19.45
IM 1 e IM 2 hanno avuto un infortunio della circolazione ad __________, più
precisamente sono andati a cozzare con il veicolo __________ targato AG __________,
di proprietà di IM 1, contro il muro perimetrale del giardino sito su via __________;
che la polizia ha così
descritto quanto poi successo nei suoi uffici:
“Al nostro arrivo la vettura
coinvolta nel sinistro non si trovava più nella posizione assunta a seguito
della collisione (trovata retrocessa di circa 30-40 metri dal punto della collisione). __________ si annunciava subito quale conducente della vettura.
Da subito è parso dubbioso
che __________ fosse al volante della __________ di proprietà __________.
Infatti, durante la separazione nei rispettivi locali interrogatori, __________
ha ricordato a __________ di dire che era stato lui a condurre la sua vettura;
questa esternazione è stata ben udita anche dall’interprete di tedesco __________.
già presente in loco prima della stesura dei formulari di rito.
__________, presso gli
scriventi uffici, ha gradualmente iniziato a tenere comportamento arrogante
alzando anche il tono della voce nei nostri confronti e, dopo alcune
contestazioni verbalmente formulategli, ha ammesso piangendo d’essere stato lui
a condurre la sua vettura. Ritornava poi ad assumere, nel giro di qualche
minuto, lo stesso comportamento poco collaborativo ed arrogante di prima
asserendo che era stato __________ a condurre la __________.
__________ continuava ad
asserire d’essere stato lui il conducente della __________ condendo il suo
linguaggio con un continuo sfottò all’indirizzo degli agenti e dell’interprete
presente accettando tuttavia d’essere sottoposto al prelievo del sangue ed alla
visita medica ma rifiutandosi di sottoscrivere i relativi formulari; egli ha
inoltre palesato evidentemente che poco gli importava se la sua licenza di
condurre svizzera gli fosse revocata in quanto disponeva di una licenza di
condurre provvisoria estera che gli permetteva di poter comunque guidare in
quello stato estero.” (cfr. rapporto di polizia 4 luglio 2012, informazioni
complementari);
che sentiti entrambi per
rogatoria dalla polizia argoviese, __________ ha sostenuto di non avere
condotto il veicolo e di essersi trovato al momento della collisione sul sedile
del passeggero anteriore, mentre __________ si rifiutato di rispondere alle
domande;
che di fronte alla situazione
ambigua, creata con ogni verosimiglianza ad arte dai protagonisti, il Procuratore
pubblico sulla base di alcuni indizi ha ritenuto di emanare un decreto di
accusa nei confronti di IM 1;
che contro tale decreto è stata
fatta opposizione e nel corso del seguente dibattimento IM 1 ha ribadito la sua versione dichiarando nuovamente che al volante vi era IM 2;
che questo giudice ha di
conseguenza ritenuto di sospendere il dibattimento e di invitare il Procuratore
pubblico a voler chiarire la posizione di __________;
che alla luce della chiamata in
causa di __________ e del silenzio di __________, il Procuratore pubblico ha
emanato un decreto di accusa anche nei confronti di quest’ultimo, il quale ha
interposto opposizione;
che al dibattimento IM 2 ha dapprima continuato, invero in modo poco comprensibile, ad avvalersi del suo diritto di tacere
per poi finalmente dichiarare di non essere stato alla guida;
che poiché a fondamento del fatto
che il conducente era IM 2 vi è solo la dichiarazione di IM 1, ora contestata,
e che non risultano altri indizi a sostegno di questa versione, non vi è
assolutamente certezza che IM 2 fosse al volante della __________;
che egli deve di conseguenza
essere prosciolto;
che per l’art. 429 cpv. 1 CPP
l’imputato assolto ha diritto a un’indennità per le spese sostenute e per le
spese di un adeguato patrocinio;
che l’art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP traspone la giurisprudenza in base alla quale lo Stato si assume le spese
per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a
causa della complessità del caso sotto il profilo fattuale o giuridico e se il
volume di lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato, erano
giustificati (cfr. Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Mini,
in Commentario CPP, N. 5 all’art. 429; Wehrenberg/Bernhard,
Commentario basilese, N. 13 all’art. 429 CPP; Griesser,
Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, N. 4 all’art. 429; Schmid, Praxiskommentar, N. 7 all’art.
429 CPP);
che in concreto la causa per IM
2, non essendo alla guida, non presentava difficoltà né dal profilo fattuale né
da quello giuridico;
che già per questo motivo l’intervento
di un difensore non appariva indispensabile;
che inoltre secondo l’art. 430
cpv. 1 lett. a CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo
se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del
procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (cfr. anche STF
6B_330/2010);
che in casu il perseguimento di
IM 2 ha avuto luogo a causa del comportamento tenuto negli uffici della polizia
e del fatto che in tale occasione egli si è autoaccusato di un reato che non ha
commesso, trincerandosi in seguito in un assurdo silenzio;
che se ciò non fosse avvenuto e
egli avesse subito precisato di non essere stato alla guida nessun procedimento
sarebbe stato avviato nei suoi confronti;
che anche per questo motivo non
si giustifica accordargli un’indennità nonostante il suo proscioglimento;
che a ben vedere IM 2, per le
stesse ragioni, avrebbe pure potuto essere condannato al pagamento delle spese
procedurali in applicazione dell’art. 426 cpv. 2 CPP;
che si è tuttavia voluto
prescindere dal procedere in tal senso;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91a
cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 3842/2012 del 3 settembre 2012.
Fatti
2. IM 1 è autore colpevole di elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per essersi, ad __________
il 24 marzo 2012, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame
sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia disposto
dall’Autorità in occasione dell’incidente in cui è rimasto coinvolto il 24
marzo 2012, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo
rifiuto.
3. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di
30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di
fr. 3’600.- (tremilaseicento).
3.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
3.2. alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
3.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.4. La tassa di giustizia e
le spese rimanenti di complessivi fr. 150.- sono a carico dello Stato.
4. IM 2 è prosciolto dalle
imputazioni di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della
circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 5958/2012 del 21
dicembre 2012.
Considerandi
4.1
La tassa di giustizia e
le spese di complessivi fr. 600.- sono a carico dello Stato.
4.2
Non si assegnano
indennità.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6.
Intimazione a:
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 250.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 950.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.- tassa
di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 750.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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