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Decisione

81.2012.33

Infrazione alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio; proscioglimento e abbandono

14 giugno 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art.

34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-;

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr.

300.

-.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 52 CP; 59 cpv.

1.

lett. a, 61 cpv. 1 LL; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto

dall’infrazione alla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato

e nel commercio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 182/2012 del

16.

gennaio 2012, di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 (limitatamente all’impiego del

lavoratore __________ durante la normale giornata lavorativa del 26 maggio

2009), 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

2.

È

decretato l’abbandono del procedimento penale a carico di __________ per i

fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 182/2012 del 16 gennaio 2012, di cui

ai punti 1.3 (limitatamente all’impiego dei lavoratori __________, __________ e

__________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata

lavorativa del 26.05.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente

impiegarli lo stesso giorno dalle ore 19.00 fino alle ore 05.30 del giorno

successivo) e 1.4 (art. 52 CP).

3.

È

riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 CPP di fr. 2'000.- a favore di IM

1.

4.

La tassa

di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 910.- (novecentodieci)

senza motivazione scritta sono a carico dello Stato.

In caso di

richiesta di motivazione scritta, la relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a

carico della parte richiedente.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto

oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la

motivazione della sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia,

Bellinzona

Segretariato di stato

dell’economia/Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 500.- tassa di giustizia

fr. 350.- spese

giudiziarie

fr. 60.- testi

fr. 910.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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