81.2012.33
Infrazione alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio; proscioglimento e abbandono
14 giugno 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
81.2012.33
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio; proscioglimento e abbandono
INFRAZIONE ALLA LEGGE SULLA DURATA DEL LAVORO
art. 59 cpv. 1 let. a LL
art. 61 cpv. 1 LL
Incarto
n.
81.2012.33
DA 182/2012
Bellinzona
14
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con
Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1,
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA
182/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alla legge
federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio
1 per
avere,nella sua veste di direttore della ditta __________ SA di __________
nonché presidente del consiglio di amministrazione della medesima società,
violato negligentemente le prescrizioni che regolano la durata del lavoro e del
riposo dei propri dipendenti prescritte dalla LL, omettendo in particolare di
organizzare l’attività dei propri dipendenti in modo tale da preservarli dai
pericoli per la salute e dagli spossamenti, e meglio per avere:
1.1. nel
contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 18 del 27.01.2009 concesso
per l’esecuzione di lavori sul tratto ferroviario Tenero – Locarno, impiegato i
lavoratori __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la
normale giornata lavorativa del 04.02.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per
poi nuovamente impiegarli il 05.02.2009 dalle ore 00.30 alle ore 06.30;
1.2. nel
contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 154 del 04.05.2009, concesso
per l’esecuzione di protezioni foniche sul tratto ferroviario di Via __________
- Via __________ a __________, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________
in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 07.05.2009
dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle
ore 21.30 alle ore 05.30 del giorno successivo; inoltre, sempre nel contesto
del medesimo permesso di lavoro temporaneo, impiegando i medesimi lavoratori
durante la normale giornata lavorativa dell’11.05.2009 per ore 05.30 per poi
nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 21.30 fino alle ore 05.30 del
giorno successivo;
1.3. nel
contesto dei permessi di lavoro notturno temporaneo n° 204 del 25.05.2009 e n°
213 del 23.05.2009 concesso per l’esecuzione di lavori straordinari presso il
cantiere __________ di __________, impiegato i lavoratori __________, __________
e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata
lavorativa del 26.05.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente
impiegarli lo stesso giorno dalle ore 19.00 fino alle ore 05.30 del giorno
successivo; inoltre per aver impiegato il lavoratore Daniele Gorni durante la
normale giornata lavorativa del 26.05.2009 per 05.00 ore, per poi nuovamente
impiegarlo lo stesso giorno dalle ore 19.00 fino alle ore 05.30 del giorno
successivo;
1.4. nel
contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 351 del 01.09.2009 concesso
per il montaggio di una traversa per la segnaletica sull’autostrada A2 in
territorio di __________, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________
in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 07.09.2009
dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno
dalle ore 18.30 fino alle ore 01.30 del giorno successivo;
1.5. nel
contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 352 del 01.09.2009 concesso
per l’esecuzione di lavori straordinari sul tratto ferroviario __________, impiegato
i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di lavoro,
ossia durante la normale giornata lavorativa del 08.09.2009 per ore 07.45, per
poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 21.00 fino alle ore 05.00
del giorno successivo;
1.6. nel
contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 387 del 10.09.2009 concesso
per l’esecuzione di lavori straordinari sull’autostrada A2 in territorio di __________,
nelle notti tra il 14 ed il 16.09.2009 impiegato i lavoratori __________, __________,
__________ e __________ per 13 giorni consecutivi, ossia dal 07.09.2009 al
19.09.2009, senza farli beneficiare del riposo settimanale di 35 ore previsto
dalla Legge sul lavoro;
1.7. nel
contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 471 del 27.10.2009 concesso
per il montaggio di protezioni foniche sul tratto ferroviario in zona __________,
impiegato i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di
lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 10.11.2009 dalle 07.30
alle 12.30, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 20.30 fino
alle ore 05.30 del giorno successivo;
1.8. nel
contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 475 del 29.10.2009 concesso
per il montaggio di barriere di protezione sul tratto __________ dell’autostrada
A2, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni
di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 04.11.2009 dalle ore
07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 21.00
fino alle ore 03.00 del giorno successivo;
1.9. nel
contesto del permesso di lavoro domenicale e notturno temporaneo n° 375 del
07.09.2009 concesso per il montaggio di elementi per la manutenzione sul tratto
__________ dell’autostrada A2, impiegato i lavoratori __________, __________, __________
e __________ la notte del 12/13.09.2009 dalle ore 18.00 fino alle 04.00 del
giorno successivo senza la relativa autorizzazione, inoltre per aver impiegato
i medesimi lavoratori per 13 giorni complessivi, dal 07 al 19.09.2009, senza farli
beneficiare della compensazione delle ore prestate la domenica e del riposo
settimanale di 35 ore previste dalla LL.
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art.
34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-;
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr.
300.
-.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 52 CP; 59 cpv.
1.
lett. a, 61 cpv. 1 LL; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’infrazione alla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato
e nel commercio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 182/2012 del
16.
gennaio 2012, di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 (limitatamente all’impiego del
lavoratore __________ durante la normale giornata lavorativa del 26 maggio
2009), 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.
2.
È
decretato l’abbandono del procedimento penale a carico di __________ per i
fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 182/2012 del 16 gennaio 2012, di cui
ai punti 1.3 (limitatamente all’impiego dei lavoratori __________, __________ e
__________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata
lavorativa del 26.05.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente
impiegarli lo stesso giorno dalle ore 19.00 fino alle ore 05.30 del giorno
successivo) e 1.4 (art. 52 CP).
3.
È
riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 CPP di fr. 2'000.- a favore di IM
1.
4.
La tassa
di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 910.- (novecentodieci)
senza motivazione scritta sono a carico dello Stato.
In caso di
richiesta di motivazione scritta, la relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a
carico della parte richiedente.
5.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto
oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la
motivazione della sentenza.
6.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia,
Bellinzona
Segretariato di stato
dell’economia/Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese
giudiziarie
fr. 60.- testi
fr. 910.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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