81.2012.355
Infrazione grave alle norme della circolazione
21 giugno 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2012.355
Data decisione, Autorità:
21.06.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione grave alle norme della circolazione
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.355
DA 3816/2012
Bellinzona
21
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3816/2012
del 3 settembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
grave infrazione alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
alla velocità di 76 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 300.00 cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi CHF 13'500.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 500.00, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
4.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote
giornaliere da fr. 100.00 ciascuna per complessivi fr. 2'000.00. decretata nei
suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.06.2009 (art. 46 cpv.
1.
CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369.
CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico
chiede la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore pur non
contestando i fatti, chiede una riduzione dell’aliquota, ritenuta la situazione
economica dell’imputato, come pure una riduzione della multa. Egli chiede
inoltre di prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione
condizionale della pena precedentemente inflitta al prevenuto;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr., in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.
22.
cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole
d’infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS per avere
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________
targata __________ alla velocità di 76 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 Km/h..
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
45.
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 1'350.-- (milletrecentocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.2
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 2'000.-.
decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 22.06.2009
(art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CPS), ma lo
prolunga di due anni.
2.4
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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