Lexipedia

Decisione

81.2012.369

Annunciare il furto di svariati oggetti all'assicurazione

13 novembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. truffa

per avere, a __________, nel

periodo compreso fra il mese di febbraio 2006 e l’agosto 2011, per procacciarsi

un indebito profitto, ingannato con astuzia lo Stato del Canton Ticino e meglio

ACPR 1, affermando cose false,

segnatamente per aver

compilato, i questionari “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni

assistenziali”, indicando, contrariamente al vero, che la sua situazione non

era cambiata, ovvero che era senza occupazione quando in realtà durante alcuni

periodi aveva lavorato, ingannando il citato Ufficio e facendosi così

indebitamente versare delle prestazioni assistenziali pari a CHF 43'148.00;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti

a complessivi CHF 2'700.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 14.

3.

Si rinviano gli accusatori

privati ACPR 2 e ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 50.00 e delle spese giudiziarie di CHF 50.00.

5.

L'incarto originale ACPR 2,

relativo all'evento del 01 maggio 2011 (n°: EDF 18.346.456/6), verrà restituito

alla crescita in giudicato della presente decisione.

6.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.

369.

CPS.

rilevato che il Procuratore pubblico

chiede la conferma integrale del decreto d’accusa di cui sopra;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento dell’imputato dall’imputazione di tentata truffa di cui

all’ipotesi accusatoria n. 1 del decreto d’accusa nonché il risarcimento di CHF

4'383.88 a titolo di ripetibili. Per quanto concerne l’ipotesi accusatoria n.

2.

di cui al decreto d’accusa, tale reato non è contestato. L’opposizione del 2

agosto 2012 si limita unicamente al reato di tentata truffa di cui al punto 1

di cui al decreto d’accusa;

richiamati gli art. 146 cpv. 1, richiamati gli

artt. 22 e 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

1.1

truffa

(tentata)

per avere, a Chiasso, nel corso

del mese di maggio 2011, per procacciarsi un indebito profitto, tentato di

ingannare con astuzia “ACPR 2”, affermando cose false, segnatamente per avere,

a seguito di un furto avvenuto il 01 maggio 2011, costatato con l’intervento di

Polizia durante il quale indicò agli agenti che nulla mancava se non un

computer portatile, annunciato il furto di svariati oggetti alla propria

assicurazione, tramite i formulari “descrizione oggetti” allegati alla querela

denuncia di furto relativa ai fatti del 01 maggio 2011, per un valore

complessivo di CHF 22'288.00 e danni materiali all’arredo per un importo di CHF

11'300.00, oggetti di cui non è stato in grado di comprovare l’acquisto ed

incompatibili con il suo reddito e le sue disponibilità finanziarie.

1.2

truffa

per avere, a __________, nel

periodo compreso fra il mese di febbraio 2006 e l’agosto 2011, per procacciarsi

un indebito profitto, ingannato con astuzia lo Stato del Canton Ticino e meglio

il ACPR 1, affermando cose false,

segnatamente per aver

compilato, i questionari “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni

assistenziali”, indicando, contrariamente al vero, che la sua situazione non

era cambiata, ovvero che era senza occupazione quando in realtà durante alcuni

periodi aveva lavorato, ingannando il citato Ufficio e facendosi così

indebitamente versare delle prestazioni assistenziali pari a CHF 43'148.00.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 80

(ottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'400.-

(duemilaquattrocento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione

scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.

Gli accusatori privati ACPR 2 e

l'ACPR 1 sono rinviati al competente foro civile per le sue pretese.

4.

L'incarto originale ACPR 2,

relativo all'evento del 01 maggio 2011 (n°: EDF 18.346.456/6), verrà restituito

alla crescita in giudicato della presente sentenza.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster