81.2012.369
Annunciare il furto di svariati oggetti all'assicurazione
13 novembre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
81.2012.369
Data decisione, Autorità:
13.11.2013, PRPEN
Titolo:
Annunciare il furto di svariati oggetti all'assicurazione
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.369
DA 3374/2012
Bellinzona
13
novembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3374/2012
del 26 luglio 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
1. truffa (tentata)
per avere, a __________, nel
corso del mese di maggio 2011, per procacciarsi un indebito profitto, tentato
di ingannare con astuzia “ACPR 2”, affermando cose false, segnatamente per
avere, a seguito di un furto avvenuto il __________, costatato con l’intervento
di Polizia durante il quale indicò agli agenti che nulla mancava se non un
computer portatile, annunciato il furto di svariati oggetti alla propria
assicurazione, tramite i formulari “descrizione oggetti” allegati alla querela
denuncia di furto relativa ai fatti del 01 maggio 2011, per un valore
complessivo di CHF 22'288.00 e danni materiali all’arredo per un importo di CHF
11'300.00, oggetti di cui non è stato in grado di comprovare l’acquisto ed
incompatibili con il suo reddito e le sue disponibilità finanziarie;
Fatti
2. truffa
per avere, a __________, nel
periodo compreso fra il mese di febbraio 2006 e l’agosto 2011, per procacciarsi
un indebito profitto, ingannato con astuzia lo Stato del Canton Ticino e meglio
ACPR 1, affermando cose false,
segnatamente per aver
compilato, i questionari “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni
assistenziali”, indicando, contrariamente al vero, che la sua situazione non
era cambiata, ovvero che era senza occupazione quando in realtà durante alcuni
periodi aveva lavorato, ingannando il citato Ufficio e facendosi così
indebitamente versare delle prestazioni assistenziali pari a CHF 43'148.00;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti
a complessivi CHF 2'700.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 14.
3.
Si rinviano gli accusatori
privati ACPR 2 e ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 50.00 e delle spese giudiziarie di CHF 50.00.
5.
L'incarto originale ACPR 2,
relativo all'evento del 01 maggio 2011 (n°: EDF 18.346.456/6), verrà restituito
alla crescita in giudicato della presente decisione.
6.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369.
CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico
chiede la conferma integrale del decreto d’accusa di cui sopra;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento dell’imputato dall’imputazione di tentata truffa di cui
all’ipotesi accusatoria n. 1 del decreto d’accusa nonché il risarcimento di CHF
4'383.88 a titolo di ripetibili. Per quanto concerne l’ipotesi accusatoria n.
2.
di cui al decreto d’accusa, tale reato non è contestato. L’opposizione del 2
agosto 2012 si limita unicamente al reato di tentata truffa di cui al punto 1
di cui al decreto d’accusa;
richiamati gli art. 146 cpv. 1, richiamati gli
artt. 22 e 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1
truffa
(tentata)
per avere, a Chiasso, nel corso
del mese di maggio 2011, per procacciarsi un indebito profitto, tentato di
ingannare con astuzia “ACPR 2”, affermando cose false, segnatamente per avere,
a seguito di un furto avvenuto il 01 maggio 2011, costatato con l’intervento di
Polizia durante il quale indicò agli agenti che nulla mancava se non un
computer portatile, annunciato il furto di svariati oggetti alla propria
assicurazione, tramite i formulari “descrizione oggetti” allegati alla querela
denuncia di furto relativa ai fatti del 01 maggio 2011, per un valore
complessivo di CHF 22'288.00 e danni materiali all’arredo per un importo di CHF
11'300.00, oggetti di cui non è stato in grado di comprovare l’acquisto ed
incompatibili con il suo reddito e le sue disponibilità finanziarie.
1.2
truffa
per avere, a __________, nel
periodo compreso fra il mese di febbraio 2006 e l’agosto 2011, per procacciarsi
un indebito profitto, ingannato con astuzia lo Stato del Canton Ticino e meglio
il ACPR 1, affermando cose false,
segnatamente per aver
compilato, i questionari “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni
assistenziali”, indicando, contrariamente al vero, che la sua situazione non
era cambiata, ovvero che era senza occupazione quando in realtà durante alcuni
periodi aveva lavorato, ingannando il citato Ufficio e facendosi così
indebitamente versare delle prestazioni assistenziali pari a CHF 43'148.00.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 80
(ottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'400.-
(duemilaquattrocento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione
scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3.
Gli accusatori privati ACPR 2 e
l'ACPR 1 sono rinviati al competente foro civile per le sue pretese.
4.
L'incarto originale ACPR 2,
relativo all'evento del 01 maggio 2011 (n°: EDF 18.346.456/6), verrà restituito
alla crescita in giudicato della presente sentenza.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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