Lexipedia

Decisione

81.2012.373

Circolazione senza licenza di condurre; abbandono del procedimento

11 giugno 2013Italiano3 min

81.2012.373

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Fatti

81.2012.373

Data decisione, Autorità:

11.06.2013, PRPEN

Titolo:

Circolazione senza licenza di condurre; abbandono del procedimento

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 52 CPS

art. 95 cpv. 1 let. a LCSTR

Incarto

n.

81.2012.373

DA 4043/2012

Bellinzona

11

giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Fabia

Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4043/2012

del 17 settembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole

di circolazione senza licenza di condurre

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20

aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti

a complessivi CHF 600.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art.

106.

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 (cento) e delle spese

giudiziarie di CHF 100.00 (cento).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che l’imputata chiede di essere

prosciolta, in considerazione della sua buona fede, tenuto altresì conto delle

conseguenze per lei di un’eventuale condanna;

richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.; 52

CP; 8, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 426 cpv. 2 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 è abbandonato.

2.

IM 1 è condannata:

2.1

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81795).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster