81.2012.373
Circolazione senza licenza di condurre; abbandono del procedimento
11 giugno 2013Italiano3 min
81.2012.373
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.373
Data decisione, Autorità:
11.06.2013, PRPEN
Titolo:
Circolazione senza licenza di condurre; abbandono del procedimento
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 52 CPS
art. 95 cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto
n.
81.2012.373
DA 4043/2012
Bellinzona
11
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4043/2012
del 17 settembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di circolazione senza licenza di condurre
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti
a complessivi CHF 600.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art.
106.
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.00 (cento).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che l’imputata chiede di essere
prosciolta, in considerazione della sua buona fede, tenuto altresì conto delle
conseguenze per lei di un’eventuale condanna;
richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.; 52
CP; 8, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 426 cpv. 2 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. Il procedimento penale nei
confronti di IM 1 è abbandonato.
2.
IM 1 è condannata:
2.1
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81795).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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