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Decisione

81.2012.379

Incitazione al soggiorno illegale; impiego di stranieri sprovvisti di permesso; contravvenzione alla LF sul lavoro nero

23 ottobre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.379

Data decisione, Autorità:

23.10.2013, PRPEN

Titolo:

Incitazione al soggiorno illegale; impiego di stranieri sprovvisti di permesso; contravvenzione alla LF sul lavoro nero

ALTRE INFRAZIONI

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 agg. 1 let. a LFSTR

art. 117 cpv. 1 LFSTR

art. 4 LLN

art. 6 LLN

art. 7 LLN

art. 8 LLN

art. 18 LLN

Incarto

n.

81.2012.379, 91.2012.197

DA 4220/2012

DA 2012-34

Bellinzona

23

ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1 __________

difeso da: DI 1

visti i decreti d’accusa n. 4220/2012

del 24 settembre 2012 e n. 2012-34 del 12 ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione alla LF sugli

stranieri, e meglio

1. incitazione al soggiorno

illegale

per avere, agendo in

correità con __________, favorito

il soggiorno illegale in Svizzera, ospitando dall’__________ al __________,

presso l’abitazione di quest’ultimo ad __________, la cittadina russa __________

e dal __________ al __________, presso l’Albergo __________ di __________, i

cittadini kosovari __________ e __________, sebbene sapesse che gli stessi

erano privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

Considerandi

2.

impiego di stranieri sprovvisti

di permesso

per avere, agendo in

correità con __________, quale amministratore unico della __________ SA,

società amministratrice dell’Albergo __________ di __________, e socio e

gerente con firma individuale della __________ Sagl, società amministratrice

del Ristorante __________ di __________, impiegato intenzionalmente, pur non

essendo autorizzati a svolgere attività lucrativa in Svizzera in quanto privi

del relativo permesso:

- __________, quale

cameriera presso il Ristorante __________, dall’__________ al __________, per

complessivi 30 giorni, remunerata in ragione di CHF 1'800.00 al mese;

- __________, quale

tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante “__________”, dal __________

al __________;

- __________, quale

tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante __________, dal __________

al __________;

- __________, cittadina

spagnola, quale cameriera presso l’Albergo __________, il __________;

e propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

3'600.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

2.

Alla multa di fr. 1'000.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 17 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

preso atto che l’AINQ 2, __________, ritiene

inoltre l’imputato autore colpevole di

contravvenzione alla LF

contro il lavoro nero

per avere violato l’obbligo di

fornire agli organi competenti le informazioni e i documenti che provino

l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione riguardanti il

personale occupato presso il Ristorante __________ di __________ conformemente

al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposta alla fonte.

e propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 1'900.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 19 (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Alla tassa di giustizia di fr.

100.

-.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 116 cpv. 1 lett. a) e 117

cpv. 1 LStr; 4, 6, 7, 8 e 18 LLN; 34; 42, 47, 49, 106 CP; 80 e segg., 84 e

segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di.

1.1

incitazione al

soggiorno illegale,

per

avere, agendo in correità con __________,

favorito il soggiorno illegale in Svizzera, ospitando dall’__________ al __________,

presso l’abitazione di quest’ultimo ad __________, la cittadina russa __________

e dal __________ al __________, presso l’Albergo __________ di __________, i

cittadini kosovari __________ e __________, sebbene sapesse che gli stessi

erano privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri.

1.2

impiego di stranieri

sprovvisti di permesso

per

avere, agendo in correità con __________, quale amministratore unico della __________

SA, società amministratrice dell’Albergo __________ di __________, e socio e

gerente con firma individuale della __________ Sagl, società amministratrice

del Ristorante __________ di __________, impiegato intenzionalmente, pur non

essendo autorizzati a svolgere attività lucrativa in Svizzera in quanto privi

del relativo permesso:

- __________,

quale cameriera presso il Ristorante __________, dall’__________ al __________,

per complessivi 30 giorni, remunerata in ragione di CHF 1'800.00 al mese;

- __________,

quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante “__________”, dal __________

al __________;

- __________,

quale tuttofare presso l’Albergo __________ e il Ristorante __________, dal __________

al __________.

1.3

contravvenzione alla

LF contro il lavoro nero

per avere

violato l’obbligo di fornire agli organi competenti le informazioni e i

documenti che provino l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione

riguardanti il personale occupato presso il Ristorante __________ di __________

conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e

imposta alla fonte.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

60.

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.

3'600.- (tremilaseicento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 1’200.-

(milleduecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’300.- (milletrecento) con motivazione

scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 1'200.- multa

fr. 500.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 1'900.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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