81.2012.387
Contravvenzione alla LStup; guida in stato d'inattitudine
14 novembre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.387
Data decisione, Autorità:
14.11.2012, PRPEN
Titolo:
Contravvenzione alla LStup; guida in stato d'inattitudine
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
81.2012.387
DA 945/2011
Bellinzona
14
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difeso da: DI 1 )
visto il decreto d’accusa DA 945/2011 del
25 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di:
- contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti,
- guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 7'200.- (settemiladuecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 15.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. Conferma il sequestro di 6.4 grammi di hascisc operato dalla polizia il 28.07.2010 e ne ordina la confisca e la distruzione.
5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del proprio assistito dal reato di guida in stato di
inattitudine, una riduzione della pena e l’assegnazioni di ripetibile;
visti gli artt. 91 cpv. 1 seconda
frase LCS e art. 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.
CPP; 22 LTG;
proscioglie IM 1 dal reato di guida in
stato di inattitudine per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a aLS, per avere, senza
essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio
indicate, nel periodo __________, consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di marijuana e di hascisch, nonché per avere detenuto a __________
in data __________, 6,4 grammi di hascisc, sostanza destinata al suo consumo
personale, ma sequestrata dalla Polizia comunale a seguito di un controllo.
Fatti
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla multa di fr. 400.-
(quattrocento), ritenuto che in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di
fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta. Non si assegnano ripetibili.
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) sono a carico dello
Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
ordina la distruzione di 6.4 grammi di hascisc confiscati.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Considerandi
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Polizia scientifica,
Giubiasco.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster