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Decisione

81.2012.392

Circolare a velocità sensibilmente eccessiva

9 gennaio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.392

Data decisione, Autorità:

09.01.2013, PRPEN

Titolo:

Circolare a velocità sensibilmente eccessiva

VELOCITÀ

art. 90 cf. 1 LCSTR

Incarto

n.

81.2012.392

DA 4341/2012

Bellinzona

9

gennaio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4341/2012

del 1 ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione grave alle norme

della circolazione

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura __________ targata GR __________

alla velocità di 207 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 4’500.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che l’imputato contesta la pena

inflittagli;

richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr; 80 e segg.,

84.

e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per avere circolato, il __________

sull’autostrada A2 in territorio di __________ con la vettura __________

targata__________, a velocità sensibilmente eccessiva.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

2.2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta

e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 800.- multa

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 1'000.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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