81.2012.4
Infrazione e contravvenzione alla LStup
14 giugno 2013Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.4
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione e contravvenzione alla LStup
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cpv. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
81.2012.4
DA 4831/2011
Bellinzona
14 giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di segretario per giudicare
IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4831/2011
del 28 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
1. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzata, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo
febbraio/marzo 2011, procurato a __________ almeno 44,5 grammi netti di eroina, sostanza da quest’ultimo acquistata a __________ grazie alle
informazioni ottenute dall’imputata in merito alle modalità per raggiungere
telefonicamente uno spacciatore di origine slave di __________, tale __________.
Considerandi
2.
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzata, a __________ e __________, nel periodo marzo 2011/27 maggio 2011,
consumato personalmente almeno 20 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata sa __________;
e propone la condanna a
1.
Alla pena pecuniaria di 70
(settanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 2'100.- (duemilacento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
70.
(settanta).
2.
Alla multa di fr. 100.-
(cento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-
4.
Non revoca il beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere
da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.-
(cinquemilaquattrocento) decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il
12.04
, ma l'imputata viene ammonita.
5.
Alla revoca del beneficio della
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere
da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-
(mille) decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il 15.11.2010, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 20 (venti) visto l'analogia del reato già oggetto di
condanna 15.11.2010.
rilevato che il difensore il quale chiede la
concessione della sospensione del beneficio della sospensione condizionale,
come pure di non revocare le precedenti condizionali;
richiamati gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 19
cifra 1 e 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia IM 1 è autrice colpevole di
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio
indicate, nel periodo febbraio/marzo 2011, procurato a __________ almeno 44,5 grammi netti di eroina, sostanza da quest’ultimo acquistata a __________ grazie alle
informazioni ottenute dall’imputata in merito alle modalità per raggiungere
telefonicamente uno spacciatore di origine slave di __________, tale __________.
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzata, a __________ e __________, nel periodo marzo
2011/27 maggio 2011, consumato personalmente almeno 20 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata sa __________.
2.
Di
conseguenza IM 1 è condannata:
2.1
alla
pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per
un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2.2
alla
multa di fr. 480.- (quattrocentottanta);
2.2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16
(sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-
(settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.-
(trecentocinquanta) senza motivazione scritta.
non revoca il
beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta)
aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento) decretata nei suoi confronti
dal MP di __________ il 12.04.2010, ma l'imputata viene ammonita;
non revoca il
beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'000.- (mille) decretata nei suoi confronti dal MP di __________
il 15.11.2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
3.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla
Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
Lugano
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 480.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 830.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster