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Decisione

81.2012.4

Infrazione e contravvenzione alla LStup

14 giugno 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.4

Data decisione, Autorità:

14.06.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione e contravvenzione alla LStup

CONSUMO DI STUPEFACENTI

OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 19 cpv. 1 LSTUP

art. 19a LSTUP

Incarto

n.

81.2012.4

DA 4831/2011

Bellinzona

14 giugno 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Patrizia

Gianelli

sedente con Jyothish

George in qualità di segretario per giudicare

IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 4831/2011

del 28 novembre 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole

di

1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzata, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo

febbraio/marzo 2011, procurato a __________ almeno 44,5 grammi netti di eroina, sostanza da quest’ultimo acquistata a __________ grazie alle

informazioni ottenute dall’imputata in merito alle modalità per raggiungere

telefonicamente uno spacciatore di origine slave di __________, tale __________.

Considerandi

2.

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzata, a __________ e __________, nel periodo marzo 2011/27 maggio 2011,

consumato personalmente almeno 20 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata sa __________;

e propone la condanna a

1.

Alla pena pecuniaria di 70

(settanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 2'100.- (duemilacento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

70.

(settanta).

2.

Alla multa di fr. 100.-

(cento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-

4.

Non revoca il beneficio della

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere

da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.-

(cinquemilaquattrocento) decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il

12.04

, ma l'imputata viene ammonita.

5.

Alla revoca del beneficio della

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere

da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-

(mille) decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il 15.11.2010, con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 20 (venti) visto l'analogia del reato già oggetto di

condanna 15.11.2010.

rilevato che il difensore il quale chiede la

concessione della sospensione del beneficio della sospensione condizionale,

come pure di non revocare le precedenti condizionali;

richiamati gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 19

cifra 1 e 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia IM 1 è autrice colpevole di

1.1

infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio

indicate, nel periodo febbraio/marzo 2011, procurato a __________ almeno 44,5 grammi netti di eroina, sostanza da quest’ultimo acquistata a __________ grazie alle

informazioni ottenute dall’imputata in merito alle modalità per raggiungere

telefonicamente uno spacciatore di origine slave di __________, tale __________.

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzata, a __________ e __________, nel periodo marzo

2011/27 maggio 2011, consumato personalmente almeno 20 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata sa __________.

2.

Di

conseguenza IM 1 è condannata:

2.1

alla

pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per

un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.2

alla

multa di fr. 480.- (quattrocentottanta);

2.2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16

(sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-

(settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.-

(trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

non revoca il

beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta)

aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento) decretata nei suoi confronti

dal MP di __________ il 12.04.2010, ma l'imputata viene ammonita;

non revoca il

beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti)

aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 1'000.- (mille) decretata nei suoi confronti dal MP di __________

il 15.11.2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;

3.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

Lugano

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 480.- multa

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 830.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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