81.2012.410
Cagionare un incendio per negligenza
10 dicembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.410
Data decisione, Autorità:
10.12.2013, PRPEN
Titolo:
Cagionare un incendio per negligenza
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.410
DA 4444/2012
Bellinzona
10
dicembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4444/2012
del 8 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di incendio colposo
per avere
a __________, in data __________, cagionato, per negligenza, un incendio,
provocando danni materiali non meglio quantificati a cose altrui;
e meglio,
per avere, appoggiato e
dimenticato sul piano di cottura della cucina elettrica in vetroceramica accesa
(non è dato di sapere se in precedenza o successivamente) un pacco contenente utensili
da cucina in materiale plastico, uscendo di casa senza accertarsi che le
placche fossero spente, provocato l’incendio della cappa di aspirazione e del
forno, danneggiandoli così come le pareti della cucina e altre pareti
dell’appartamento da lei locato (di proprietà dell’avv. DI 1, il quale ha
dichiarato di non volersi costituire accusatore privato, come si evince dal
rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria), per un danno complessivo non
meglio quantificato
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da CHF 50.00 cadauna (art. 34 e seg. CPS)
corrispondenti a complessivi CHF 250.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due)
(art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese
giudiziarie di CHF 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento della sua assistita, in assenza di prove della sua asserita
negligenza;
richiamati gli art. 34 e 42 cpv. 1, 222 cpv. 1
CPS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è
prosciolta dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 4444/2012 del 8 ottobre 2012.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Considerandi
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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