81.2012.411
Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità
26 settembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.411
Data decisione, Autorità:
26.09.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.411
DA 4234/2012
Bellinzona
26
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4234/2012
del 1. ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da CHF 100.00 cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a
complessivi CHF 1'500.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art.
106.
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese
giudiziarie di CHF 100.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che l’imputato chiede il suo
proscioglimento, in quanto il limite vigente non era di 80 Km/h bensì di 100 Km/h;
richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3,
90.
cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSS; 106 CP; 80 e segg., 84
e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato con la vettura VW __________ alla velocità di 117 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo
inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle
apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
15.
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.
600.
- (seicento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 120.- (centoventi);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione
scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per
raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81921).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 120.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 320.00 totale
- fr. 700.00 cauzione
già versata
fr. 380.00 totale
da restituire
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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