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Decisione

81.2012.411

Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità

26 settembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.411

Data decisione, Autorità:

26.09.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità

VELOCITÀ

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto

n.

81.2012.411

DA 4234/2012

Bellinzona

26

settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Ivone

Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4234/2012

del 1. ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di infrazione grave alle norme della circolazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote

giornaliere da CHF 100.00 cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a

complessivi CHF 1'500.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art.

106.

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese

giudiziarie di CHF 100.00.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato che l’imputato chiede il suo

proscioglimento, in quanto il limite vigente non era di 80 Km/h bensì di 100 Km/h;

richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3,

90.

cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSS; 106 CP; 80 e segg., 84

e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver circolato con la vettura VW __________ alla velocità di 117 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo

inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle

apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

15.

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.

600.

- (seicento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 120.- (centoventi);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione

scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per

raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81921).

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 120.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 320.00 totale

- fr. 700.00 cauzione

già versata

fr. 380.00 totale

da restituire

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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