81.2012.419
Guida senza autorizzazione
12 novembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.419
Data decisione, Autorità:
12.11.2013, PRPEN
Titolo:
Guida senza autorizzazione
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cpv. 1 let. e LCSTR
Incarto
n.
81.2012.419
DA 4650/2012
Bellinzona
12
novembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4650/2012
del 29 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di infrazione grave alle norme della circolazione
per aver concesso la guida del
proprio autofurgone __________ targato TI __________ a __________ sapendo o
dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta poiché revocatagli dalla
competente Autorità amministrativa italiana,
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da CHF 170.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi CHF 3'400.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese
giudiziarie di CHF 200.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assistito;
richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr; 80
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 4650/2012 del 29 ottobre 2012.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Considerandi
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (81880).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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