Lexipedia

Decisione

81.2012.43

Diffamazione

28 giugno 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 140.- (centoquaranta) cadauna (art. 34 e

seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 700.- (settecento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

300.

- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.

2.

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

rilevato che l’accusatore privato chiede

la conferma del decreto d’accusa ed un indennizzo per danni morali di fr.

1'000.-;

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento

e si oppone al pagamento di un indennizzo all’accusatore privato;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 173 CP; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione,

art. 173 CP per avere a __________ in data 28.09.2011, comunicando con terzi,

segnatamente durante un’udienza dinnanzi al Giudice di Pace, incolpato o reso

perlomeno sospetto ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono

nuocere alla reputazione di lui, in particolare per aver sostenuto che

consumasse cocaina.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di

fr. 700.- (settecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 140.-

(centoquaranta);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

Rinvia l’accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le

pretese di natura civile.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 140.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 690.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster