81.2012.43
Diffamazione
28 giugno 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2012.43
Data decisione, Autorità:
28.06.2013, PRPEN
Titolo:
Diffamazione
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
81.2012.43
DA 187/2012
Bellinzona
28
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1
,
visto il decreto d’accusa n. 187/2012 del
16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
diffamazione
per avere, a __________ in data
28.09.2011, comunicando con terzi, segnatamente durante un’udienza dinnanzi al
Giudice di Pace, incolpato o reso perlomeno sospetto __________ di condotta
disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in
particolare per aver sostenuto che consumasse cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 140.- (centoquaranta) cadauna (art. 34 e
seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 700.- (settecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
300.
- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.
2.
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
rilevato che l’accusatore privato chiede
la conferma del decreto d’accusa ed un indennizzo per danni morali di fr.
1'000.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento
e si oppone al pagamento di un indennizzo all’accusatore privato;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 173 CP; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione,
art. 173 CP per avere a __________ in data 28.09.2011, comunicando con terzi,
segnatamente durante un’udienza dinnanzi al Giudice di Pace, incolpato o reso
perlomeno sospetto ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono
nuocere alla reputazione di lui, in particolare per aver sostenuto che
consumasse cocaina.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di
fr. 700.- (settecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 140.-
(centoquaranta);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-
sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
Rinvia l’accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le
pretese di natura civile.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 140.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 690.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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