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Decisione

81.2012.433

Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità

5 settembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.433

Data decisione, Autorità:

05.09.2013, PRPEN

Titolo:

Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità

VELOCITÀ

art. 90 cf. 2 LCSTR

Incarto

n.

81.2012.433

DA 4720/2012

Bellinzona

5

settembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone

Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 4720/2012

del 29 ottobre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione grave alle norme

della circolazione

per avere violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato, il 31 maggio 2012 a __________, con la vettura __________ alla velocità di 138 Km/h (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 80 Km/h.

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 1'800.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il difensore chiede una

riduzione della pena;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione

con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art.

22.

cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per aver circolato, il 31 maggio 2012 a __________, con la __________ __________

alla velocità di 138 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di

fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 400- (quattrocento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14 (quattordici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione

scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 400.- multa

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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