81.2012.433
Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità
5 settembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.433
Data decisione, Autorità:
05.09.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione grave alle norme della circolazione; eccesso di velocità
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2012.433
DA 4720/2012
Bellinzona
5
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4720/2012
del 29 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione grave alle norme
della circolazione
per avere violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato, il 31 maggio 2012 a __________, con la vettura __________ alla velocità di 138 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 80 Km/h.
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'800.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede una
riduzione della pena;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art.
22.
cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato, il 31 maggio 2012 a __________, con la __________ __________
alla velocità di 138 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 400- (quattrocento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14 (quattordici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione
scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 400.- multa
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 600.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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