81.2012.434
Lesioni semplici
10 settembre 2013Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.434
Data decisione, Autorità:
10.09.2013, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
81.2012.434
DA 4754/2012
Bellinzona
10
settembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Vanoni Petra in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 4754/2012
del 29 ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
lesioni semplici
per avere, il 1. aprile 2012, a __________ presso il __________, cagionato un danno al corpo e alla salute di una persona
segnatamente per avere più volte spintonato ACPR 1 al petto e al volto,
provocandole le lesioni di cui al certificato medico dell’Ospedale regionale di
__________ del 01.04.2012, agli atti;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 700.- (settecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr.
300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106
cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 123 cifra 1CP; 80 e segg.,
84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d'accusa
n. 4754/2012 del 29 ottobre 2012.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico
dello Stato.
Qualora l’accusatore privato
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 400.-
(quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Considerandi
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster