81.2012.451
Ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte
30 settembre 2013Italiano27 min
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Numero d'incarto:
81.2012.451
Data decisione, Autorità:
30.09.2013, PRPEN
Titolo:
Ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte
INFRAZIONE ALLA LEGGE TRIBUTARIA CANTONALE
art. 270 LT
Incarto
n.
81.2012.451
81.2012.456
DA 4897/2012
DA 4898/2012
Bellinzona
30 settembre 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1, __________)
IM 2IM 2
(difensore: DI 2, __________)
visti i decreti d’accusa n. 4897/2012
e 4898/2012 del 5 novembre 2012;
preso atto che il AINQ 2 ha ritenuto
IM 1
autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita
d'imposta alla fonte
per avere, a __________, nel
periodo dal __________ al __________, in correità con IM 2, nella sua qualità
di amministratore unico, con firma individuale, della società __________ SA, __________
(decretata fallita il __________ e radiata d’ufficio il __________), e in tale
veste tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti
non domiciliati in Svizzera della società, ripetutamente impiegato a profitto
proprio o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010, omettendo,
nonostante le diffide di pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre 2010 e
del 16 novembre 2010, di riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per un ammontare complessivo di fr. 42'798.85.
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 7'200.- (settemiladuecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr.
1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106
cpv. 2 CP).
3. L’imputato è tenuto a rifondere
all’accusatore privato ACPR 1 __________ fr. 42'798.85 (quarantaduemila
settecentonovantotto e ottantacinque) a titolo di imposte alla fonte non
riversate.
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
IM 2
autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta
alla fonte
per avere, a __________, nel
periodo dal __________ al __________, in correità con IM 1, nella sua qualità
di direttore, con firma individuale, nonché di amministratore di “fatto” della
società __________ SA, __________ (decretata fallita il __________ e radiata
d’ufficio il __________), e in tali vesti tenuto a trattenere l’imposta alla
fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera della società,
ripetutamente impiegato a profitto proprio o di terzi la ritenuta d’imposta
concernente l’anno 2010,
omettendo, nonostante le
diffide di pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre 2010 e del 16
novembre 2010, di riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per un ammontare complessivo di fr. 42'798.85.
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 10'200.- (diecimiladuecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. L’imputato è tenuto a rifondere
all’accusatore privato ACPR 1, __________ fr. 42'798.85 (quarantaduemila
settecentonovantotto e ottantacinque) a titolo di imposte alla fonte non
riversate.
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
rilevato che i difensori chiedono il
proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
1. Preliminarmente si
rileva come unicamente IM 1 ha annunciato il ricorso in appello contro la
sentenza nel termine di dieci giorni dalla fine del dibattimento (cfr. scritto
dell’DI 1 alla Pretura penale del 14 ottobre 2013); pertanto nei confronti di IM
2, per quanto non necessario, non si deve procedere oltre nella motivazione, ritenuto
che le considerazioni alla base della decisione nei suoi confronti, nonostante
la condizione di correo, sono indipendenti da quelle concernenti IM 1.
2. IM 1 è nato il __________.
Dopo una carriera professionale in banca si è impiegato nel settore finanziario
e assicurativo. Dal __________ è dipendente a tempo parziale della __________
SA con sede a __________ quale fiduciario finanziario e per la rimanenza lavora
a titolo indipendente quale broker assicurativo (cfr. verbale di interrogatorio
dell’imputato del 1° febbraio 2012, pag. 2; AI 9).
Egli è stato amministratore
unico della __________ SA, con diritto di firma individuale, dalla costituzione,
avvenuta il __________, sino alla liquidazione, intervenuta a seguito del
fallimento decretato il __________ dal Pretore del Distretto di __________ (cfr.
estratto Registro di commercio allegato all’AI 1). La società, avente per scopo
la conduzione di un’impresa generale di costruzioni, è stata fondata da IM 2,
unitamente a __________ (il quale non ha legami di parentela con il qui
imputato) e __________.
L’imputato è stato nominato amministratore
unico della società su proposta della __________ SA (ora in liquidazione), che si
è occupata della contabilità della __________ SA sino al mese di __________,
revocando in seguito il proprio mandato stante il mancato versamento
dell’onorario stabilito (cfr. inoltre verbale di audizione 27 settembre 2013 __________,
pag. 1; verbale di interrogatorio dell’imputato del 1° febbraio 2012 di cui
all’AI 9, pag. 2 in fine).
3. Con scritto 12 ottobre
2011, l’ACPR 1 ha denunciato al Ministero pubblico il mancato riversamento
delle imposte alla fonte prelevate ai dipendenti della __________ SA per un
importo complessivo di fr. 42'798.85, oltre agli interessi di mora, quantificato
sulla scorta dei rendiconti d’incasso globale per i primi tre trimestri del 2010
compilati dalla __________ SA per conto della società e sottoscritti almeno in
un caso da IM 2 (cfr. AI 1; verbale di audizione del 27 settembre 2013 di __________,
pag. 2; verbale d’interrogatorio del 12 settembre 2012 di IM 2 di cui all’AI
19, pag. 5).
4. Con decreto d'accusa del
5 novembre 2012, il Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1, autore colpevole, in
correità con IM 2, di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
proponendo una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 120.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr.
1'000.- e al pagamento degli oneri processuali. Contro questo decreto d'accusa,
l’imputato ha interposto opposizione in data 8 novembre 2012.
5. Entrambi i correi hanno
tentato di scaricarsi vicendevolmente le responsabilità per l’accaduto.
5.1. In occasione del verbale
d’interrogatorio 1° febbraio 2012 dinnanzi al Procuratore pubblico, l’imputato
ha asserito quanto segue:
“Non sono mai stato
operativo per conto della società. Vigilavo, con cadenza bimensile, la
contabilità presso gli uffici della __________ di Via __________, __________,
che si occupava della tenuta della contabilità e presso la quale arrivava tutta
la corrispondenza societaria. Responsabile del mandato di tenuta della
contabilità era la signora __________, la quale poi delegava al signor __________.
Fino alla fine dell’estate 2010 vi erano dei ritardi nel pagamento delle
fatture ma, bene o male, la società vi faceva fronte. Mi limitavo a chiedere un
rendiconto verbale alla __________ sull’andamento dell’attività, sulle
liquidità e sul pagamento delle fatture. La signora __________ mi diceva che
bene o male l’attività proseguiva”.
(…)
Sostanzialmente non
verificavo gli estratti bancari, mentre verificavo la lista delle fatture che
non venivano pagate. Non so quanto vi fosse depositato in media sui conti della
società a fine mese per far fronte alle spese correnti di gestione. Ritenevo
che la questione venisse trattata da IM 2 e che spettava alla __________
segnalare eventuali problematiche, visto anche che percepivano un onorario di
CHF 1'200.- mensile per la tenuta della contabilità” (cfr. verbale, pag.
2).
Per quanto riguarda
specificatamente le imposte alla fonte, egli ha riconosciuto a più riprese che:
“(…) IM 2 mi ha più volte informato sul fatto che non vi erano liquidità sufficienti per pagare tutte le
fatture e gli oneri scoperti, ragione per la quale dava la priorità al
pagamento degli stipendi e dei fornitori nell’ottica di poter continuare
l’attività. Ha cercato la disponibilità di persone che potessero entrare nella
società iniettando liquidità, ma le trattative non sono andate in porto. Sapevo
che IM 2, per scelta strategica nella prospettiva di “salvare” la società, non
ha più pagato le imposte alla fonte, così come i contributi AVS e gli altri
oneri sociali” (cfr. verbale, pag. 3), confermando infine che:
“sapevo che a partire dal
2010 le imposte alla fonte non sono più state riversate per le ragioni di cui
ho detto sopra” (cfr. verbale, pag. 3).
Reso edotto dal Procuratore
pubblico sugli obblighi dell’amministratore unico, l’imputato ha giustificato
il proprio comportamento come segue:
“Conosco perfettamente i
miei obblighi di amministratore. Ho dato credito a IM 2, non essendo cognito
del settore edile, e ho confidato che le sorti della società potessero
risollevarsi grazie all’arrivo di fondi freschi. Devo ammettere che non avevo
garanzie che questo sarebbe avvenuto ed ho quindi accettato il rischio che poi
la società non fosse più in grado di far fronte ai propri obblighi e nei
confronti delle imposte alla fonte”. Egli ha quindi soggiunto che:
Mi rendo conto della gravità
della situazione e dichiaro di essere disponibile a trovare una soluzione con
l’ACPR 1 per il pagamento dello scoperto, se possibile secondo un piano rateale”
(cfr. verbale, pag. 3).
5.2. In occasione
dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato ha rinnovato la propria
disponibilità a trovare un accordo sulla richiesta di risarcimento avanzata
dall’ACPR 1, impegnandosi a versare seduta stante l’importo di fr. 5'000.- a
comprova della sua buona volontà.
Quanto al mancato pagamento
delle imposte alla fonte, egli ha specificato che:
“(…) Sono venuto a sapere
durante l’estate del 2010 che vi era il problema del pagamento dell’imposta
alla fonte. Sono venuto a saperlo dalla signora __________, ossia la
responsabile della __________, che si occupava della contabilità della ditta.
Sono stato convocato espressamente a tal proposito.
Il giorno stesso o quello
seguente mi sono recato in ufficio dal signor IM 2 per avere informazioni sul
mancato pagamento degli oneri sociali e dell’imposta alla fonte. In altre
parole, volevo sapere cosa stava succedendo in seno alla società.
Mi è stato risposto che la
società aveva delle difficoltà, ma che vi erano dei crediti e dei cantieri
aperti e che era necessario continuare a pagare i fornitori per poter portare avanti
questi cantieri e incassare il dovuto. L’idea era quella che poi con queste
entrate si sarebbe potuto far fronte agli scoperti. Inoltre mi è stato detto
che vi erano dei contatti con persone interessate a entrare in società
apportando nuovi capitali” (cfr. verbale, pag. 1).
Egli ha nuovamente giustificato
il suo comportamento come segue:
“(…) Benché fossi a
conoscenza della situazione e del mancato pagamento di oneri sociali e imposte
non ho impartito personalmente alla contabilità [l’ordine] di effettuare
questi pagamenti perché non volevo mettere in ginocchio la società e confidavo
che le entrate che erano state prospettate dal signor IM 2 sarebbero arrivate.
Non ho dato le dimissioni perché non volevo lasciare la società in un momento
di difficoltà e anche perché mi era stato assicurato che semmai con la vendita
del materiale della società si sarebbe alla fine potuto saldare il debito con
l’AVS e con le imposte” (cfr. verbale pag. 2).
6. La difesa di IM 1 si è
incentrata sul fatto che egli non ha avuto alcun ruolo operativo né tantomeno
potere decisione in seno alla società, fungendo da classico e ingenuo “uomo di
paglia”; in tal senso, tutte le decisioni relative alla società sarebbero, a
suo dire, state prese da IM 2, il quale non si sarebbe occupato unicamente
della parte tecnica, come preteso, ma pure della parte finanziaria, ovvero dell’assunzione
del personale (ivi compresi la di lui moglie e i figli), della gestione della
liquidità, dei conti bancari, del pagamento delle fatture, come pure di tutta
la parte amministrativa, tra cui il pagamento degli stipendi, dei contributi
sociali, dell’imposta alla fonte ecc.
Il difensore ha altresì
sottolineato che, dopo essere venuto a conoscenza, nell’estate del 2010, della
situazione ed essersi immediatamente recato da IM 2 per sollecitare il
pagamento sia dei contributi paritetici sia dell’imposta alla fonte arretrati, l’imputato
si sarebbe in definitiva fidato ciecamente delle promesse e rassicurazioni
verbali di quest’ultimo in merito al risanamento della società. A mente della
difesa, l’imputato non avrebbe quindi avuto alcuna intenzione di appropriare a
suo favore, rispettivamente a favore di terzi, l’imposta alla fonte trattenuta
dagli stipendi. Ha chiesto pertanto il proscioglimento. In ogni caso,
difetterebbe, a suo dire, una qualsivoglia prova che vi fosse la liquidità
necessaria per far fronte al pagamento dell’imposta alla fonte. In via
subordinata, essa ha postulato una riduzione della pena tenuto conto della
minore responsabilità rispetto al correo e del parziale risarcimento che egli
si è detto disposto a versare seduta stante.
7. A norma dell’art. 270
cpv. 1 LT chiunque, tenuto a trattenere un’imposta alla fonte, impiega a
profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta, è punito con la pena
detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.
Il capoverso 2 del medesimo
articolo sancisce che se un’appropriazione indebita di imposte alla fonte viene
commessa nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone,
di una corporazione o di un’istituzione di diritto pubblico è applicabile il
capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.
Tale norma, che si rifà sostanzialmente
all’art. 6 DPA, codifica la costante dottrina e giurisprudenza secondo cui una
società anonima, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità
delittuosa (“universitas delinquere non potest”); una persona giuridica
è punibile in altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l’art. 102
CP o l’art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non
è il caso in concreto. Quando un’infrazione è commessa nell’ambito di una
persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito – o omesso
di agire – nella loro qualità di organi e/o per conto di una persona giuridica
come collaboratori aventi competenze decisionali autonome nel proprio settore
di attività (cfr. Oberson, La
responsabilité fiscale des organes dirigeants des sociétés anonymes, SJ 2006
II, pag. 293, 310 e segg.; Killias/Kuhn/Dongois/Aebi,
Précis de droit pénal général, 3a edizione, pag. 90 e segg., n. 611 e segg; DTF
105 IV 172; 100 IV 38).
Per dottrina e giurisprudenza,
un organo è passibile di sanzione penale anche se non è a conoscenza
dell’infrazione (cfr. Hauri,
Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 16, considerazione che trova
applicazione anche nell’ambito di reati fiscali). Ciò comporta che una persona
fisica che, nella sua veste di amministratore di una società, viene meno ai
suoi obblighi di istruzione e di controllo verso i dipendenti, è punibile per
la commissione di un reato avvenuta nell’ambito delle attività della persona
giuridica in questione; analoga conclusione vale anche laddove l’amministratore
apprende solo più tardi del reato, ma omette di sopprimerne gli effetti.
7.1. Nella fattispecie
concreta, è pacifico che all’epoca dei fatti l’imputato rivestiva la qualità di
organo formale, ovvero di amministratore unico con diritto di firma individuale;
egli aveva inoltre diritto di firma sui conti bancari.
Sebbene non vi sia
motivo di dubitare, sulla scorta delle risultanze processuali, che la società
fosse amministrata, di fatto, da IM 2, non avendo l’imputato che un ruolo
marginale, ciò non toglie che egli era regolarmente informato dalla __________
SA circa l’andamento dell’attività, le liquidità e le fatture scoperte (cfr.
suo verbale di interrogatorio 1° febbraio 2012, pag. 2, AI 9). Per
quanto attiene in particolare l’imposta alla fonte, egli è venuto a conoscenza del
mancato riversamento nell’estate 2010, poiché informato dalla signora __________,
la quale gli aveva pure proposto “di bloccare a IM 2 la possibilità di
disporre del conto e di saldare gli arretrati con quel poco che entrava in
società” (cfr. verbale di audizione 27 settembre 2013, pag. 1). Egli era inoltre
perfettamente consapevole che le imposte alla fonte, così come i contributi AVS
e gli altri oneri sociali non erano più stati pagati per scelta strategica
nella prospettiva di “salvare” la società (cfr. verbale, pag. 3).
Ciononostante, non ha
intrapreso alcunché per ovviare alla situazione di irregolarità venutasi a creare,
decidendo bensì di avallare le “scelte strategiche” operate da IM 2 sulle
fatture scoperte, senza peraltro sincerarsi delle reali possibilità di risanamento
paventate dallo stesso.
Non solo egli poteva revocare
Fatti
il diritto di firma sui conti a IM 2, ma aveva pure piena facoltà di eseguire
personalmente i pagamenti; ciò che non ha fatto, limitandosi, al contrario, ad
accettare, perlomeno per atti concludenti, le priorità di pagamento proposte da
IM 2, fra cui il pagamento degli stipendi e dei fornitori, a discapito dell’imposta
alla fonte e degli oneri sociali. Orbene, tale omissione, a fronte delle
diverse modalità d’agire conferitegli dalla legge, a lui perfettamente note,
adempie senz’altro i presupposti oggettivi del reato imputatogli.
7.2. Egli non può seriamente
sottrarsi alle proprie responsabilità asserendo di essersi fidato ciecamente
delle mere rassicurazioni e promesse verbali fattegli da IM 2 circa la
possibilità di risollevare le sorti della ditta; non solo i segnali contrari
erano evidenti (a cominciare dalla rescissone del mandato da parte della __________
SA, la quale gli aveva consegnato tutta la documentazione contabile, cfr.
verbale 1° febbraio 2012 AI 9), ma del resto anche le asserite modalità di
risanamento della ditta non erano per nulla chiare e sostanziate. Sintomatico
in tal senso è il fatto che durante l’istruttoria dibattimentale, egli medesimo
ha formulato più ipotesi, dalla possibile iniezione di fondi freschi da parte
di terzi, all’incasso di crediti legati a cantieri aperti, alla vendita del
materiale della società. In definitiva, egli ha quindi accettato l’eventualità
di non poter far fronte al pagamento dell’imposta alla fonte dovuta, agendo
perlomeno per dolo eventuale, ritenuto che la possibilità di pagare in futuro
era solo ipotetica.
Non va neppure disatteso
che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale in relazione
all’art. 138 CP (che può qui senz’altro trovare applicazione), colui che è
tenuto in ogni tempo a tenere a disposizione dall’avente diritto dei valori
patrimoniali affidatigli, consegue un indebito profitto, laddove li utilizza senza
la volontà né la possibilità di restituirli immediatamente e in qualsiasi
momento all’avente diritto. Se l’autore, benché in grado di farlo subito, è
invece determinato a restituire il bene solo in un secondo tempo, commette
un’appropriazione temporanea, ciò che è sufficiente ai fini della punibilità. A
maggior ragione è quindi punibile chi decide di pagare più tardi, perché al
momento non può farlo. In altri termini basta l'intenzione di un arricchimento
momentaneo.
Colui che non è tenuto a tenere
a disposizione, a realizzare o a restituire in ogni tempo all’avente diritto il
denaro affidatogli, bensì unicamente a decorrere dalla scadenza di un
determinato termine o di un preciso momento, deve avere la possibilità e la
volontà di farlo a partire da quel momento e non già nell’intervallo (DTF 118
IV 27, consid. 3a). La capacità di restituire la cosa affidata, possibile solo
grazie a prestazioni di terzi ad ottenere le quali l'agente non vanta alcun
diritto, non basta ad escludere il proposito di conseguire un indebito profitto
(cfr. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 138 CP).
In concreto, come detto, ci si
trova perlomeno in presenza di un’appropriazione temporanea, ritenuto che, di
fronte a una scadenza di pagamento delle imposte alla fonte trattenute, si è
deciso di pagare più tardi utilizzando per altri scopi i fondi a disposizione e
che per di più la possibilità di procedere al riversamento non era che aleatoria
(soprattutto se riferita all’ipotesi di un’immissione di fondi da terzi o al
preteso, ma per nulla scontato, apporto di materiale da parte di uno dei soci
fondatori, rispettivamente versamento del relativo controvalore; cfr. doc. C
allegato allo scritto 26 agosto 2013 dell’DI 2 agli atti) e si è finalmente
rilevata vana.
7.3. A nulla giova infine alla
difesa eccepire il mancato accertamento da parte del Ministero pubblico delle
effettive possibilità della società di far fronte al pagamento delle imposte, ove
appena si consideri che, come pacificamente ammesso da entrambi gli imputati,
essi hanno preferito disporre dei mezzi della società per favorire determinati
pagamenti (tutti gli stipendi, perlomeno fino a dicembre 2010, compresi quelli
di IM 2, moglie e tre figli, fornitori ecc.) a dispetto delle imposte alla
fonte, ragion per cui non v’è motivo di dubitare che la società disponesse
della liquidità necessaria.
In conclusione, IM 1 è autore
colpevole del reato di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte.
8. Vista la dichiarazione
di colpevolezza, occorre ora procedere con la commisurazione della pena.
8.1. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il
cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art 63 vCP, dunque,
anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata
essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4;
CCRP del 21 maggio 2012, inc. 17.2011.129, consid 8.3.2).
In applicazione dell’art. 47
cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco
esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo
dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo
ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati, dal
profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità
e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF
127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid
2.1). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del
codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale
sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in
modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del
quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47
cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136
IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della
pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),
ovvero della sua vita anteriore (presenza di antecedenti giudiziari), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo
criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla
colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena
più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati
Considerandi
(Messaggio, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12
marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza
secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il
reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).
Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire
correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla
colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.;
STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile
2007.
consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Nella
commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota
giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del
13.05
, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).
Per
quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34
cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice
ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al
momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo
reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF
11.01
, inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).
8.2
In
base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il
giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106
CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in
modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3
CP). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può
decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una
pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere
una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo
relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in
un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al
condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle
conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF
13.05
, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n.
6B_366/2007, consid. 7.3).
Dato
che la pena va commisurata alla colpa del reo, il Tribunale federale ha
precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una
pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.
L’applicazione
dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in quest’ottica, condurre a un aggravamento
della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate
devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore
(DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).
8.3
Nella
fattispecie, tenuto conto che l’imputato ha deliberatamente omesso di assumersi
le sue responsabilità di amministratore, dando prova della più totale passività
a fronte dell’inesorabile peggioramento dell’andamento della società e della
consapevolezza dei suoi doveri, e tenuto altresì conto di tutte le circostanze
del caso concreto, come pure degli accertamenti economici e personali (cfr. in
particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si ritiene che
la pena pecuniaria proposta dall’accusa pari a 60 aliquote giornaliere di fr.
120.
- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, sia
confacentemente proporzionata alla gravità del reato commesso e rettamente
commisurata al grado di colpa.
In
considerazione degli effetti della condanna sull’imputato, il quale sarà
chiamato a rispondere personalmente e in maniera importante dei debiti della
società relativi agli oneri sociali scoperti, come pure della sua volontà di
risarcire, almeno parzialmente, il danno per l’imposta sottratta, questo
giudice ritiene di poter rinunciare a infliggere una multa aggiuntiva.
9.
La tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza.
richiamati gli art. 270 LT; 34, 42, 47 CP; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte per avere, a __________,
nel periodo dal __________ al __________, in correità con IM 2, nella sua
qualità di amministratore unico, con firma individuale, della società __________
SA, __________ (decretata fallita il __________ e radiata d’ufficio il __________),
e in tale veste tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei
dipendenti non domiciliati in Svizzera della società, ripetutamente impiegato a
profitto proprio o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010,
omettendo, nonostante le diffide di pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre
2010.
e del 16 novembre 2010, di riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per
un ammontare complessivo di fr. 42'798.85.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
60.
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di
fr. 7'200.- (settemiladuecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 940.- (novecentoquaranta) con motivazione
scritta e di fr. 540.- (cinquecentoquaranta) senza motivazione scritta.
3.
IM 2 è autore colpevole di
ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte per avere, a __________,
nel periodo dal __________ al __________, in correità con IM 1, nella sua
qualità di direttore, con firma individuale, nonché di amministratore di
“fatto” della società __________ SA, __________ (decretata fallita il __________
e radiata d’ufficio il __________), e in tali vesti tenuto a trattenere
l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera
della società, ripetutamente impiegato a profitto proprio o di terzi la
ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010, omettendo, nonostante le diffide di
pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre 2010 e del 16 novembre 2010, di
riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per un ammontare complessivo di fr.
42'798.85.
4.
Di conseguenza IM 2 è
condannato:
4.1
alla pena pecuniaria di
60.
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale
di fr. 9'600.- (novemilaseicento).
4.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 940.- (novecentoquaranta) con
motivazione scritta e di fr. 540.- (cinquecentoquaranta) senza motivazione
scritta
5.
Qualora la motivazione scritta
fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-
sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
6.
Si rinvia l’accusatore privatoACPR
1.
alla relativa procedura per il recupero delle imposte alla fonte non
riversate.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
8.
Intimazione a:
IM 1
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 2
fr. 800.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 940.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 540.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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