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Decisione

81.2012.451

Ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte

30 settembre 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

il diritto di firma sui conti a IM 2, ma aveva pure piena facoltà di eseguire

personalmente i pagamenti; ciò che non ha fatto, limitandosi, al contrario, ad

accettare, perlomeno per atti concludenti, le priorità di pagamento proposte da

IM 2, fra cui il pagamento degli stipendi e dei fornitori, a discapito dell’imposta

alla fonte e degli oneri sociali. Orbene, tale omissione, a fronte delle

diverse modalità d’agire conferitegli dalla legge, a lui perfettamente note,

adempie senz’altro i presupposti oggettivi del reato imputatogli.

7.2. Egli non può seriamente

sottrarsi alle proprie responsabilità asserendo di essersi fidato ciecamente

delle mere rassicurazioni e promesse verbali fattegli da IM 2 circa la

possibilità di risollevare le sorti della ditta; non solo i segnali contrari

erano evidenti (a cominciare dalla rescissone del mandato da parte della __________

SA, la quale gli aveva consegnato tutta la documentazione contabile, cfr.

verbale 1° febbraio 2012 AI 9), ma del resto anche le asserite modalità di

risanamento della ditta non erano per nulla chiare e sostanziate. Sintomatico

in tal senso è il fatto che durante l’istruttoria dibattimentale, egli medesimo

ha formulato più ipotesi, dalla possibile iniezione di fondi freschi da parte

di terzi, all’incasso di crediti legati a cantieri aperti, alla vendita del

materiale della società. In definitiva, egli ha quindi accettato l’eventualità

di non poter far fronte al pagamento dell’imposta alla fonte dovuta, agendo

perlomeno per dolo eventuale, ritenuto che la possibilità di pagare in futuro

era solo ipotetica.

Non va neppure disatteso

che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale in relazione

all’art. 138 CP (che può qui senz’altro trovare applicazione), colui che è

tenuto in ogni tempo a tenere a disposizione dall’avente diritto dei valori

patrimoniali affidatigli, consegue un indebito profitto, laddove li utilizza senza

la volontà né la possibilità di restituirli immediatamente e in qualsiasi

momento all’avente diritto. Se l’autore, benché in grado di farlo subito, è

invece determinato a restituire il bene solo in un secondo tempo, commette

un’appropriazione temporanea, ciò che è sufficiente ai fini della punibilità. A

maggior ragione è quindi punibile chi decide di pagare più tardi, perché al

momento non può farlo. In altri termini basta l'intenzione di un arricchimento

momentaneo.

Colui che non è tenuto a tenere

a disposizione, a realizzare o a restituire in ogni tempo all’avente diritto il

denaro affidatogli, bensì unicamente a decorrere dalla scadenza di un

determinato termine o di un preciso momento, deve avere la possibilità e la

volontà di farlo a partire da quel momento e non già nell’intervallo (DTF 118

IV 27, consid. 3a). La capacità di restituire la cosa affidata, possibile solo

grazie a prestazioni di terzi ad ottenere le quali l'agente non vanta alcun

diritto, non basta ad escludere il proposito di conseguire un indebito profitto

(cfr. Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 138 CP).

In concreto, come detto, ci si

trova perlomeno in presenza di un’appropriazione temporanea, ritenuto che, di

fronte a una scadenza di pagamento delle imposte alla fonte trattenute, si è

deciso di pagare più tardi utilizzando per altri scopi i fondi a disposizione e

che per di più la possibilità di procedere al riversamento non era che aleatoria

(soprattutto se riferita all’ipotesi di un’immissione di fondi da terzi o al

preteso, ma per nulla scontato, apporto di materiale da parte di uno dei soci

fondatori, rispettivamente versamento del relativo controvalore; cfr. doc. C

allegato allo scritto 26 agosto 2013 dell’DI 2 agli atti) e si è finalmente

rilevata vana.

7.3. A nulla giova infine alla

difesa eccepire il mancato accertamento da parte del Ministero pubblico delle

effettive possibilità della società di far fronte al pagamento delle imposte, ove

appena si consideri che, come pacificamente ammesso da entrambi gli imputati,

essi hanno preferito disporre dei mezzi della società per favorire determinati

pagamenti (tutti gli stipendi, perlomeno fino a dicembre 2010, compresi quelli

di IM 2, moglie e tre figli, fornitori ecc.) a dispetto delle imposte alla

fonte, ragion per cui non v’è motivo di dubitare che la società disponesse

della liquidità necessaria.

In conclusione, IM 1 è autore

colpevole del reato di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte.

8. Vista la dichiarazione

di colpevolezza, occorre ora procedere con la commisurazione della pena.

8.1. Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il

cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art 63 vCP, dunque,

anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata

essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4;

CCRP del 21 maggio 2012, inc. 17.2011.129, consid 8.3.2).

In applicazione dell’art. 47

cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco

esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo

dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo

ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi, considerati, dal

profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi

perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.

63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità

e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF

127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid

2.1). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del

codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale

sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in

modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del

quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47

cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136

IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della

pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),

ovvero della sua vita anteriore (presenza di antecedenti giudiziari), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo

criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla

colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena

più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati

Considerandi

(Messaggio, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza

secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il

reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.;

STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile

2007.

consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

Nella

commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota

giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del

13.05

, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).

Per

quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34

cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice

ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al

momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo

reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF

11.01

, inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

8.2

In

base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il

giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106

CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in

modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3

CP). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può

decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una

pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere

una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo

relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in

un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al

condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle

conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF

13.05

, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n.

6B_366/2007, consid. 7.3).

Dato

che la pena va commisurata alla colpa del reo, il Tribunale federale ha

precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una

pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.

L’applicazione

dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in quest’ottica, condurre a un aggravamento

della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate

devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore

(DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).

8.3

Nella

fattispecie, tenuto conto che l’imputato ha deliberatamente omesso di assumersi

le sue responsabilità di amministratore, dando prova della più totale passività

a fronte dell’inesorabile peggioramento dell’andamento della società e della

consapevolezza dei suoi doveri, e tenuto altresì conto di tutte le circostanze

del caso concreto, come pure degli accertamenti economici e personali (cfr. in

particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si ritiene che

la pena pecuniaria proposta dall’accusa pari a 60 aliquote giornaliere di fr.

120.

- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, sia

confacentemente proporzionata alla gravità del reato commesso e rettamente

commisurata al grado di colpa.

In

considerazione degli effetti della condanna sull’imputato, il quale sarà

chiamato a rispondere personalmente e in maniera importante dei debiti della

società relativi agli oneri sociali scoperti, come pure della sua volontà di

risarcire, almeno parzialmente, il danno per l’imposta sottratta, questo

giudice ritiene di poter rinunciare a infliggere una multa aggiuntiva.

9.

La tassa di giustizia e

le spese seguono la soccombenza.

richiamati gli art. 270 LT; 34, 42, 47 CP; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte per avere, a __________,

nel periodo dal __________ al __________, in correità con IM 2, nella sua

qualità di amministratore unico, con firma individuale, della società __________

SA, __________ (decretata fallita il __________ e radiata d’ufficio il __________),

e in tale veste tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sugli stipendi dei

dipendenti non domiciliati in Svizzera della società, ripetutamente impiegato a

profitto proprio o di terzi la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010,

omettendo, nonostante le diffide di pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre

2010.

e del 16 novembre 2010, di riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per

un ammontare complessivo di fr. 42'798.85.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

60.

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di

fr. 7'200.- (settemiladuecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 940.- (novecentoquaranta) con motivazione

scritta e di fr. 540.- (cinquecentoquaranta) senza motivazione scritta.

3.

IM 2 è autore colpevole di

ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte per avere, a __________,

nel periodo dal __________ al __________, in correità con IM 1, nella sua

qualità di direttore, con firma individuale, nonché di amministratore di

“fatto” della società __________ SA, __________ (decretata fallita il __________

e radiata d’ufficio il __________), e in tali vesti tenuto a trattenere

l’imposta alla fonte sugli stipendi dei dipendenti non domiciliati in Svizzera

della società, ripetutamente impiegato a profitto proprio o di terzi la

ritenuta d’imposta concernente l’anno 2010, omettendo, nonostante le diffide di

pagamento del 3 settembre 2010, del 18 ottobre 2010 e del 16 novembre 2010, di

riversare gli importi dedotti all’ACPR 1, per un ammontare complessivo di fr.

42'798.85.

4.

Di conseguenza IM 2 è

condannato:

4.1

alla pena pecuniaria di

60.

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 160.- (centosessanta), per un totale

di fr. 9'600.- (novemilaseicento).

4.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 940.- (novecentoquaranta) con

motivazione scritta e di fr. 540.- (cinquecentoquaranta) senza motivazione

scritta

5.

Qualora la motivazione scritta

fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

6.

Si rinvia l’accusatore privatoACPR

1.

alla relativa procedura per il recupero delle imposte alla fonte non

riversate.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

8.

Intimazione a:

IM 1

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 2

fr. 800.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 40.- testi

fr. 940.- totale

Distinta spese a carico di IM 2,

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 40.- testi

fr. 540.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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