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Decisione

81.2012.459

Maltrattamento di animali, vie di fatto, guida in stato di inattitudine, perdita di padronanza;

20 marzo 2014Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I maiali dispongono di una

zona protetta con paglia asciutta al suolo”.

8.3. Se da un lato è vero che

il predetto controllo è avvenuto successivamente alle varie segnalazioni di ACPR

1, dall’altro lato non può essere ignorata la testimonianza del Dr. __________,

veterinario di lunga data dell’imputato e fino a due/tre anni prima dei fatti anche

della cugina, il quale ha fra l’altro dichiarato quanto segue:

“(…) Saranno circa una

decina d’anni che mi reco nell’azienda dell’imputato, che prima era gestita

dallo zio. In tutti questi anni non ho mai potuto constatare situazioni di

maltrattamento o di trascuratezza verso gli animali, o perlomeno non situazioni

significative. Io stesso ho un centinaio di capre e quindi parlo con cognizione

di causa. Devo dire che se vi fossero state situazioni anomale me ne sarei

sicuramente accorto. È chiaro che piccoli problemi sussistono sempre, ma

situazioni gravi non le ho mai constatate”.

Riguardo agli addebiti mossi

all’imputato e alle fotografie scattate dalla denunciante, il veterinario ha

affermato che:

“Non ho mai visto capre di __________

denutrite per negligenza.

Le capre partoriscono di

regola a partire da metà gennaio, è possibile che un qualche parto avvenga già

in precedenza. Un allevatore scrupoloso quando si accorge che una capra è

gravida deve stimare secondo la sua esperienza il periodo del parto e a

dipendenza anche della situazione meteo foraggiarla almeno due o tre settimane

prima. Inoltre nel periodo del parto deve esserci una persona che almeno una o

due volte al giorno verifichi lo stato della bestia.

La morte di un capretto può

essere dovuta a una miriade di motivi. Per esempio la bestia può morire già

durante la gravidanza e viene poi espulsa prematuramente o può morire per

asfissia durante il parto. Vi sono poi molti altri motivi.

Come detto può essere

ritenuto sufficiente verificare un paio di volte al giorno lo stato della

capra; quindi se un contadino va in stalla il mattino alle 7 e poi vi ritorna

solo nel pomeriggio alle 5 non fa nulla di sbagliato. Se nel frattempo la

bestia ha partorito un capretto morto non gli si può imputare una negligenza.

Ribadisco che normalmente le capre partoriscono da sole. È chiaro che se si

vuole si può assisterle in continuazione, ma questo non è la regola.

Presso l’azienda del signor __________

sono intervenuto poche volte per parti, più frequentemente il mio intervento

era a causa di malattia o altri motivi.

Osservo che la possibilità

di lasciare la capra in libertà è ideale, perché la bestia si trova nel suo

habitat naturale. Questo evidentemente a dipendenza delle condizioni meteo. Per

una capra gravida è importante, ribadisco, foraggiarla due tre settimane prima

del parto o in stalla o anche all’esterno. Non è strettamente indispensabile

che sia loro messo a disposizione un ricovero se le condizioni meteo sono

favorevoli perché le capre si arrangiano da sole.

Normalmente quando una capra

ha una ferita o un problema locomotorio o di salute tende a isolarsi dal

gregge. Più avanti, magari due o tre settimane dopo, ritorna. Non si sa bene il

motivo per il quale ritorni, probabilmente perché si è rinforzata a sufficienza

per rientrare nel gregge.

Quando l’allevatore si

accorge dell’assenza di una capra, non può fare altro che andare a cercarla

seguendo il giro che usualmente fa il gregge nella speranza di ritrovarla. Non

vi è comunque alcuna sicurezza che un tale modo di procedere abbia successo. Vi

sarebbero maggiori possibilità di successo se si compisse tutti i giorni il

giro delle capre, cosa che però pochi fanno. Quanto ho appena detto è riferito

al periodo metà settembre - fine dicembre, che corrisponde al periodo nel quale

sono asciutte.

Quando una capra dà

l’impressione di essere ubriaca significa che ha un problema al sistema nervoso

centrale o di avvelenamento ecc. . In questi casi un allevatore dovrebbe appena

possibile contattare il veterinario, il quale deciderà se intervenire o se

consigliare la soppressione. Rilevo che in certi casi, a dipendenza della causa

e dell’intensità, un’ubriacatura può anche passare da sola.

Difficoltà respiratorie e

febbre sono fenomeni frequenti nelle capre. Anche qui, a dipendenza sempre

anche dall’esperienza dell’allevatore, che deve valutare la gravità del

malessere, va interpellato se possibile il veterinario. Anche quando si

manifestano questi fenomeni le capre possono essere lasciate all’esterno, basta

curarle.

(…)

Quando una capra non ha più

gli incisivi ha grossi problemi a nutrirsi perché non riesce più a scortecciare

le piante, in particolare castagni e frassini. Per questo motivo quando un

agricoltore si accorge che una bestia si trova in tale stato deve correre ai

ripari se non vuole che muoia di inedia. Di regola queste capre in autunno

vengono soppresse. Ciò avviene di regola in autunno perché durante il periodo

estivo la capra può anche nutrirsi di erba e foglie”

(cfr. verbale di

audizione 18 dicembre 2013, pag. 1 e 2).

8.4. Ora, sebbene le crude immagini

agli atti potrebbero a prima vista far concludere per l’esistenza di seri problemi

nella gestione degli animali da parte dell’imputato, il quale non ha contestato

trattarsi di capi appartenenti al suo gregge e finanche identificati per nome,

le spiegazioni fornite dal veterinario Ernst in merito alle singole situazioni

illustrate nelle fotografie non permettono in realtà di determinarsi a favore

di un maltrattamento degli animali.

Dalle dichiarazioni del teste, veterinario

di lunga esperienza e allevatore di capre, si evince come siffatte situazioni non

siano del tutto inusuali e quindi incompatibili con una corretta gestione del

bestiame; si pensi ad esempio alla nascita di un capretto morto, circostanza che

può essere dovuta a diverse ragioni, che nel caso di specie non sono peraltro state

appurate. Come del resto non è inusuale che le capre partoriscano da sole, senza

l’assistenza dell’allevatore, soprattutto se lasciate in libertà. Dalla testimonianza risulta inoltre che malesseri passeggeri quali l’ubriacatura (che potrebbero essere

dovuti, ad esempio, all’assunzione di piante o fogliame particolarmente nocivi

per le capre, come il rododendro) non richiedono un intervento immediato,

ritenuto che possono guarire da soli. A detta del medico, spesso le capre

sofferenti hanno pure tendenza a isolarsi dal resto del gregge, sfuggendo al

controllo diretto dell’allevatore per giorni o settimane intere.

Determinante ai fini del

presente giudizio è il fatto che il veterinario non abbia mai riscontrato

situazioni gravi di maltrattamento o di trascuratezza verso gli animali; certo

da un raffronto tra i metodi gestionali dei due cugini, egli ha dichiarato che:

“__________ può essere definita più meticolosa, mentre __________ è forse

meno presente, ma come detto, non si può per questo dire che non si occupasse

correttamente delle bestie” (cfr. verbale di audizione 18 dicembre 2013,

pag. 1). Dal fascicolo processuale e dalle stesse dichiarazioni della

denunciante, emerge dipoi che di regola l’imputato, laddove non è in grado di

intervenire personalmente, si rivolge senza indugio al veterinario al fine di fornire

le dovute cure agli animali malati o sofferenti (cfr. inoltre certificato del

Dr. __________ dell’11 novembre 2011).

Se così non fosse,

difficilmente un macellaio della valle si sarebbe rivolto all’imputato per

l’acquisto dei suoi capi; in tal senso, la dichiarazione 13 ottobre 2011 prodotta

al dibattimento conforta nella conclusione che non si è in presenza di maltrattamenti,

bensì di casi isolati, ritenuto che le foto agli atti vanno prese singolarmente

e contestualizzate, ovvero non possono essere considerate nell’insieme quali

indicatori decisivi di una cattiva gestione delle numerose capre dell’imputato,

generalmente in buono stato di salute, come si evince dagli stessi filmati agli

atti.

In altri termini, in difetto di

ulteriori elementi, non è possibile concludere per la visione unilaterale

proposta dalla denunciante e fatta sua, senza riserve, dall’Ufficio del

veterinario cantonale. A mente di questo giudice difettano quindi riscontri

oggettivi che suffragano le dichiarazioni della cugina dell’imputato e

attestano in qualche modo una lesione della dignità o del benessere delle capre.

8.5. A tale conclusione fa

eccezione unicamente l’episodio legato al ferimento della capra con marca

auricolare n. CH 1264596, di cui alla denuncia del 14 agosto 2012.

Con riferimento a tale

episodio, il teste __________ ha dichiarato quanto segue:

“Ricordo di essere

intervenuto tempo fa per curare una capra che aveva una gamba spezzata. Ero

stato chiamato da ACPR 1 la quale solo in un secondo tempo mi disse che la

capra non era sua ma di __________. Mi disse che aveva dovuto nascondere la

proprietà perché riteneva che altrimenti non sarei intervenuto. Questo è

corretto perché io per principio non intervengo se non è il proprietario a

interpellarmi.

Il fatto è successo nel

periodo in cui le capre sono asciutte e quindi si autogestiscono. Per questo

motivo può succedere che ci si accorga di un problema anche dopo due o tre

settimane. Ricordo di avere consigliato all’imputato di sopprimere la bestia”.

(cfr. verbale di audizione 18

dicembre 2013, pag. 3).

Dalla documentazione fotografica

e dai filmati agli atti (salvati su supporto informatico, AI 1 inc. 2012.7724),

risalenti al periodo 15 novembre 2011 - 23 dicembre 2011 (data in cui la

signora ACPR 1 si è finalmente decisa a interpellare lo stesso veterinario __________),

è riconoscibile la capra, visibilmente ferita, mentre pascola con le altre e si

nota pure con il trascorrere dei giorni vi è un progressivo peggioramento che ha

condotto alla sua soppressione.

Ora, a mente di questo giudice,

non si può accettare che per oltre un mese se non di più (ritenuto che non è

stato possibile risalire alla data del ferimento) le capre, presenti sui monti di __________, e non isolate dal gregge chissà dove, non siano state controllate

dall’imputato. Un simile lasso di tempo senza che l’allevatore si interessi

dello stato delle sue bestie non risulta accettabile.

A prescindere dall’inspiegabile

inattività della cugina, se durante questo intervallo egli si fosse recato sui monti non avrebbe potuto non scorgere la capra ferita in mezzo alle altre, poiché fortemente

claudicante e impedita nei movimenti. L’avere omesso di verificare per così

lungo tempo il benessere delle sue capre con le note conseguenze che ne sono

derivate, viola l’art. 5 OPAn e costituisce senza dubbio una crassa negligenza

da parte di un allevatore esperto; l’inutile sofferenza fisica inflitta alla

capra configura pertanto gli estremi di un maltrattamento, seppur per

negligenza, nel senso dei combinati art. 26 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LPAn.

9. Vie di fatto

In merito ai fatti successi

sui monti di __________ il 2 aprile 2013 le parti hanno fornito versioni contrastanti.

ACPR 1 ha così esposto l’accaduto:

“(…) Per quanto riguarda i

fatti successi in data 2 aprile 2013, il tutto è successo poiché il cane di

protezione di __________, di tanto in tanto gira libero ed incustodito, anche

quando non lavora, mettendo a repentaglio la sicurezza delle mie capre.

Quel giorno, notando per

l’ennesima volta il cane di __________ girovagare liberamente mi sono decisa di

andare da __________ per discutere di questa situazione. Mi sono quindi

incamminata verso il suo cascinale incontrando sul sentiero la sua amica alla

quale, siccome lei parla unicamente tedesco ed io questa lingua non la conosco,

a gesti le ho fatto capire di attaccare il cane al guinzaglio perché in zona vi

erano le mie capre al pascolo. A questo momento ho fatto rientro alla mia

proprietà e qui ho incontrato __________.

Alla mia vista lui subito mi

ha attaccata dicendomi testuali parole: “cosa ti ghè da rompom i ball”. Allora

io mi sono avvicinata a lui e subito ne è nata un’animata discussione. Infatti

ci sono stati insulti da entramb[e] le parti fino a quando da parte mia, ho

colpito __________ con una sberla sulla guancia sinistra.

Da parte sua,__________ mi

rifilava due pugni sulla testa. __________ ha poi proseguito minacciandomi per

ben tre volte con il mazzuolo che aveva in mano facendo il gesto di tirarmelo

in testa.

Volendo continuare la

discussione senza la presenza di un’arma, ho cercato di togliergli dalle mani

il martello con l’intenzione di poi gettarlo lontano da dove eravamo noi due.

Quando però avevo tra le mie due mani l’oggetto, __________ è riuscito a

buttarmi a terra, ero sulla schiena e lui si è seduto a cavalcioni sopra di me.

In questa circostanza ha poi cercato di spingere il mazzuolo sulla mia gola.

Lui, siccome non mollavo la presa del martello mi ha colpita più volte con dei

pugni sia sulla mano sinistra che in altre parti del corpo.

Fortunatamente è intervenuta

la sua amica __________ e così, dopo esserci scambiati ancora diversi insulti,

ognuno se ne è andato per la propria strada”

(cfr. verbale d'interrogatorio

del 18 luglio 2013, pag. 2 e 3, AI 18 inc. 2013.3234).

9.2. IM 1, dal canto suo, ha

narrato la vicenda come segue:

“(…) Il giorno 2 aprile

2013, stavo posando dei cartelli che mi sono stato dati dall’Associazione

svizzera dei cani per la protezione dei greggi (pr Agridea a Losanna), cartelli

indicanti la presenza nella zona di un cane di protezione. Questi segnali vogliono

rendere attente le persone che nel caso dovessero notare il cane, questo non è

assolutamente pericoloso e che devono rispettare le regole indicate sui

cartelli.

Nel mentre ero in opera, mi

si è avvicinata la nominata ACPR 1 La stessa con fare minaccioso, mi ha subito

aggredito con epiteti vari quali “scemo, cretino va föora di ball”.

Praticamente mi voleva impedire la posa dei cartelli.

A questo punto io le ho

ribadito le mie ragioni per poter fissare detti segnali avendo la legge dalla

mia parte. Lei si è però ulteriormente avvicinata a me [e] dopo avermi

spintonato più volte mi ha dato una sberla.

La mia reazione è stata

quella di restituirgli il colpo dosando comunque la forza. L’alterco è poi

Considerandi

continuato verbalmente e da parte mia mi sono comunque allontanato scendendo

verso __________.

ACPR 1, continuando ad

inveire verso di me mi ha inseguito, mi ha ripetutamente spintonato e preso a

calci in culo. Dopo l’ennesimo calcio, mi sono semplicemente girato per non

continuare a prenderle. Lei a quel punto mi ha aggredito volendomi strappare il

martello che tenevo tra le mani e iniziando a gridare frasi fuori luogo quali

“vuole colpirmi con il martello”. Nello stesso tempo gridava e tirava pedate

verso il mio cane per farsi aggredire dallo stesso dicendo che era quello che

voleva per poter così denunciare l’animale.

La mia amica __________ di

Basilea a quel punto è intervenuta volendo sedare il litigio e con l’accordo di

entrambi ha potuto impadronirsi del martello. Tengo a precisare che durante il

litigio siamo caduti a terra ed io mi trovavo sopra di lei. Se avessi voluto

farle del male avrei potuto colpirla in qualsiasi momento. Cosa che non ho

assolutamente fatto.

Quando poi il mazzuolo era

in possesso della mia amica ci siamo rialzati, lei minacciando di farmi denuncia

ed io ribadendo che al massimo la denuncia avrei dovuto fargliela io. Ho poi

continuato ad allontanarmi verso __________”

(cfr. verbale d'interrogatorio

25.

luglio 2013, pag. 2 e 3, AI 18 inc. 2013.3234).

9.3

Sebbene le versioni delle

parti non siano concordanti e la testimonianza di __________ non sia di grande

ausilio per capire cosa sia realmente accaduto, le loro dichiarazioni

convergono sul fatto che ACPR 1 era perlomeno adirata con l’imputato ed è

andata a cercarlo per reclamare della situazione; ne è quindi nata una

discussione, con insulti reciproci, sfociata in una colluttazione fra i due, in

occasione della quale entrambi hanno dato dei colpi; a colpire per prima il

cugino con una sberla è stata proprio ACPR 1.

È quindi pacifico che le

parti sono passate a vie di fatto.

Date le circostanze, si può

nondimeno concludere che a provocare la reazione dell’imputato sia stato il

comportamento della cugina, ragion per cui può qui trovare applicazione l’art.

177.

cpv. 3 CP.

In effetti, per costante

giurisprudenza l’ingiuria e le vie di fatto sono poste sullo stesso piano,

ragion per cui detta disposizione è ugualmente applicabile laddove il primo

atto consiste in vie di fatto (cfr. Riklin,

Commentario basilese, 2a ed., n. 31 ad art. 177 e i riferimenti ivi citati). La

vicenda, come detto, si inserisce peraltro in un rapporto già teso e

conflittuale, in cui la pace regna solo laddove le parti si ignorano, ciò che non

è stato il caso in concreto.

Così stando le cose l’imputato,

seppur autore colpevole del reato di vie di fatto, può essere mandato esente da

pena limitatamente a tale fattispecie.

10.

Commisurazione

della pena

Vista la dichiarazione di

colpevolezza per quanto attiene ai reati di guida in stato di inattitudine,

infrazione alle norme della circolazione e maltrattamento di animali, occorre

ora procedere con la commisurazione della pena.

10.1

Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il

cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art 63 vCP, dunque,

anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata

essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4;

CCRP del 21 maggio 2012, inc. 17.2011.129, consid 8.3.2).

In applicazione dell’art. 47

cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco

esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo

dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo

ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.

).

Vanno, poi, considerati, dal

profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi

perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.

63.

vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della

legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale

(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno

2010.

consid 2.1). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano

così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art.

48.

CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice

penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul

diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in

modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del

quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47

cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136

IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della

pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),

ovvero della sua vita anteriore (presenza di antecedenti giudiziari), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6.

consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo

criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla

colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena

più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati

(Messaggio, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza

secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il

reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.;

STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile

2007.

consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

Nella

commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota

giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del

13.05

, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).

Per

quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34

cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice

ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al

momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo

reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF

11.01

, inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

10.2

In

base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il

giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106

CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in

modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3

CP). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può

decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una

pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per

infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale

coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente,

in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al

condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle

conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF

13.05

, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n.

6B_366/2007, consid. 7.3).

Dato

che la pena va commisurata alla colpa del reo, il Tribunale federale ha

precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una

pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.

L’applicazione

dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in quest’ottica, condurre a un aggravamento

della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate

devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore

(DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).

Oltre

alla multa aggiuntiva di cui si è appena detto, occorre considerare la multa

relativa alle contravvenzioni nel senso dell’art. 103 CP, ovvero le vie di

fatto e l’infrazione alle norme della circolazione. In quanto pena di genere

diverso, non trova applicazione il principio dell’aggravamento (“Asperationsprinzip”)

di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, che concede la facoltà al giudice di aumentare in

misura adeguata la pena prevista per il reato più grave, ma va inflitta

separatamente (Trechesel/ Affolter-Eijsten,

StGB PK, ad art. 49, n. 7); le due pene possono tuttavia essere cumulate,

ritenuto che la pena complessiva deve comunque sempre rispettare il criterio

della colpa dell’autore (Ackermann,

Commentario basilese, ed. 2007, ad art. 49, n. 38).

10.3

Nella

fattispecie, considerata da un lato l’esenzione da pena per le vie di fatto e

dall’altro lato il proscioglimento dalla maggior parte dei maltrattamenti che

gli sono stati rimproverati, la parte principale della pena si riferisce al

reato di guida in stato di inattitudine, caratterizzato da una concentrazione

importante di alcool (min. 2.64 grammi per mille). Occorre inoltre tenere in

considerazione la violazione per negligenza della Legge sulla protezione degli

animali, che seppur circoscritta, sulla base degli elementi agli atti, a un

solo caso, denota una certa gravità alla luce della lunga esperienza

dell’imputato in qualità di allevatore. A tali reati, si aggiunge infine la

contravvenzione alla legislazione federale sulla circolazione stradale commessa

nel grave stato di inattitudine, fortunatamente senza conseguenze tragiche, e

passibile di multa.

Nel

caso di specie, come detto al considerando precedente, la multa si giustifica

sia in quanto sanzione cumulativa rispetto alla pena pecuniaria

condizionalmente sospesa, sia come pena unica in ragione della contravvenzione.

Tutto

ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale agli atti), questo giudice ritiene che la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr.

70.

-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla

multa di fr. 1’200.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità

delle infrazioni commesse e rettamente commisurata al grado di colpa.

11.

La tassa di giustizia e

le spese seguono la soccombenza.

richiamati gli art. 26 cpv. 1 lett. a) e cpv.

2.

LPAn; 91 cpv. 1 LCStr; 90 cpv. 1 LCStr, in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr e art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 ONC; 34, 42, 47, 106,

126.

cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1

maltrattamento di

animali

per avere, ad __________,

nel periodo __________, negligentemente trascurato di controllare le capre di

sua proprietà, omettendo di conseguenza di far prestare adeguate cure

veterinarie alla capra con la marca auricolare n. 1264596, la quale presentava

una frattura esposta alla tibia; animale, questo, che in seguito ha dovuto

essere abbattuto;

1.2

guida in stato di

inattitudine

per aver condotto, l’8

marzo 2013 a __________, l’autovettura __________, targata TI __________,

essendo in grave stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2,64-max 3.25 grammi per mille);

1.3

infrazione alle norme

della circolazione

per avere, circolando

nello stato psicofisico e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui

al punto 1.2, alla guida del veicolo __________, targato TI __________, invaso

dapprima la corsia di contromano e, in seguito, sterzando violentemente sulla

destra per rientrare sulla sua corsia di marcia, perso negligentemente la

padronanza di guida, effettuando un testacoda, uscendo fuori strada e

terminando la sua corsa in un fossato ubicato sulla destra della carreggiata;

1.4

vie di fatto

per avere, a __________/__________,

in data 2 aprile 2013, commesso vie di fatto nei confronti di __________,

colpendola, nel corso di una colluttazione, con una sberla e dei pugni sulla

mano senza tuttavia cagionarle lesioni personali.

2.

IM 1 è mandato esente da pena

per il reato di vie di fatto.

3.

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena pecuniaria di

60.

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr.

4'200.- (quattromiladuecento).

3.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2

alla multa di fr. 1'200.-

(milleduecento);

3.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 18 (diciotto)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'580.- (millecinquecentottanta) con

motivazione scritta e di fr. 980.- (novecentottanta) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata sarebbe prelevata a suo carico

una tassa di giustizia di fr. 300.- (art. 427 cpv. 2 CPP).

4.

L’accusatrice privata ACPR 1 è

rinviata al compente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 1'200.- multa

fr. 1'100.- tassa

di giustizia

fr. 300.- spese

giudiziarie

fr. 180.- testi

fr. 2'780.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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