81.2012.459
Maltrattamento di animali, vie di fatto, guida in stato di inattitudine, perdita di padronanza;
20 marzo 2014Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.459
Data decisione, Autorità:
20.03.2014, PRPEN
Titolo:
Maltrattamento di animali, vie di fatto, guida in stato di inattitudine, perdita di padronanza;
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
PADRONANZA DEL VEICOLO
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 e 2 LCSTR
art. 90 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 26 cpv. 1 let. a LPAN
art. 26 cpv. 2 LPAN
Incarto
n.
81.2012.459, 81.2013.414
DA 4927/2012
DA 3853/2013
Bellinzona
18 dicembre 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: Avv. DI 1, )
visti i decreti d’accusa n. 4927/2012
del 8 novembre 2012 e n. 3853/2013 del 12 settembre 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
maltrattamento di animali
per avere, ad __________ e all’__________,
nel periodo __________ ripetutamente trascurato capre di sua proprietà e di
proprietà di terzi, omettendo di prestare loro le cure veterinarie richieste
dalle circostanze;
in specie, per avere omesso di
prestare adeguate cure veterinarie:
- ad __________, nel periodo __________
(recte: 2011), alla capra con la marca auricolare nr. 1264596, la quale
presentava una frattura esposta alla tibia; animale, questo, che in seguito ha
dovuto essere abbattuto;
- ad __________, nel periodo
01.01.2012-04.01.2012, alle capre con la marca auricolare nr. 1507039 e
1506883, che presentavano evidenti segni di malessere (tipo ubriacatura)
dovuti, verosimilmente, ad un’intossicazione alimentare;
- ad __________, in data
03.01.2012, alla capra con la marca auricolare nr. 1506991, gravida, la quale
ha poi partorito un capretto morto;
- ad __________, in data
06.01.2012, alla capra con la marca auricolare nr. 1506883, gravida, la quale
ha poi partorito un capretto morto;
- ad __________, in data
13.01.2012, alla capra con la marca auricolare nr. 1506873, gravida e ferita ad
una zampa, la quale ha poi partorito un capretto morto;
- all’alpe di __________, nel
corso del mese di luglio 2012, ad una capra di proprietà di terzi a lui data in
custodia, la quale presentava difficoltà di deambulazione; l’animale è poi
stato preso in cura da terzi, con il consenso della di lui proprietaria;
e
propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna corrispondenti a complessivi
fr. 3'900.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr.
300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
e inoltre di 1. guida in stato di inattitudine
per avere, l’8 marzo 2013 a __________, condotto l’autovettura __________, targata TI __________, essendo in grave stato
di ubriachezza (alcolemia: min. 2,64-max 3.25 grammi per mille);
2. infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando nello
stato psicofisico surriferito, alla guida del veicolo __________, targato TI __________,
invaso dapprima la corsia di contromano e, in seguito, sterzando violentemente
sulla destra per rientrare sulla sua corsia di marcia, perso negligentemente la
padronanza di guida, effettuando un testacoda, uscendo fuori strada e
terminando la sua corsa in un fossato ubicato sulla destra della carreggiata;
3. vie di fatto
per avere, a __________/__________,
in data 2 aprile 2013, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1,
colpendola con una sberla e con dei pugni sulla mano senza tuttavia cagionarle
delle lesioni personali;
4. maltrattamento di animali
per avere, ad __________ e
all’__________, nel periodo __________, ripetutamente trascurato capre di sua
proprietà, omettendo di dare loro il necessario foraggio e di prestare loro le
cure richieste; in particolare, per avere:
- omesso, nel periodo __________,
di foraggiare adeguatamente le capre di sua proprietà, dando loro quantitativi
di fieno inferiori a quelli dovuti, rispettivamente, incatenandole nella
stalla, senza cibo, nella notte fra l’8 e il __________;
- omesso, nel periodo __________,
di prestare le necessarie cure alla capra con il marchio nr. 15069999 (che
presentava difficoltà respiratorie e febbre), omettendo di chiedere
l’intervento di un veterinario, di somministrarle i necessari medicamenti e
lasciandola vagare all’esterno invece di ricoverarla in stalla,
rispettivamente, alle capre con il marchio nr. 1506877, nr. 1264616 e nr.
1505078 (anziane, magre, con pochi denti e claudicanti), lasciandole vagare
incustodite nonostante le loro manifeste difficoltà a nutrirsi;
- lasciato incustoditi, nella
stalla, nel periodo __________ (data in cui sono stati macellati), 5 capretti
unicamente con un secchio d’acqua (peraltro nemmeno assicurato, ragion per cui
se lo stesso si fosse capovolto gli animali non avrebbero avuto nemmeno acqua
da bere);
- lasciato incustodite una
ventina di capre, nel periodo __________, senza provvedere alla loro regolare
mungitura;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna corrispondenti a
complessivi fr. 9’000.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'800.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia l’accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
che la patrocinatrice
dell’accusatrice privata postula la conferma del decreto d'accusa per quanto
attiene al reato di vie di fatto;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento dai reati di vie di fatto e maltrattamento di animali; per
quanto attiene ai reati di circolazione stradale chiede che la pena sia fissata
in 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente;
considerato in fatto e in diritto
1. IM 1 è nato il 24 aprile
1967. Egli abita a __________ ed è titolare di un’azienda agricola che si
occupa prevalentemente dell’allevamento di capre. L’azienda conta 70 capi di
capre, 1 cavallo, 2 maiali lanuti e un asino (cfr. verbale d'interrogatorio di IM
1 del 15 ottobre 2012, pag. 1/8). Nonostante la passione per le capre,
coltivata già dalla tenera età, l’imputato ha svolto la formazione di bancario,
lavorando in tale settore sino al 2001, anno in cui ha rilevato l’azienda
agricola degli zii.
Durante i mesi invernali le
bestie sono accudite in una stalla ubicata nel nucleo di __________, mentre da
primavera a tardo autunno sono condotte dapprima sui monti di __________, dove l’imputato
possiede una stalla e quindi all’alpe __________ per poi far ritorno ad __________
(cfr. verbale ibidem, pag. 2/8).
Nell’azienda dell’imputato collabora
da tre anni l’attuale compagna, __________, la quale risiede nel Canton Basilea
ed è presente in Ticino di regola ogni quindici giorni per 4/5 giorni, come
pure durante le vacanze scolastiche, essendo maestra di professione.
Nel 2011 e 2012 ella è rimasta ininterrottamente
per quattro mesi sull’alpe __________ e nel 2013 per un mese e mezzo. Il suo
lavoro consisteva nell’accudire le capre, ossia “farle entrare in stalla
quando necessario e nel liberarle quando il tempo lo permetteva, nel pulire la
stalla e nel condurre i capretti dalle loro madri. Inoltre occorreva
foraggiarle e dare loro da bere. Il foraggiamento e l’abbeveramento come pure
la riunione dei capretti con le madri venivano effettuati il mattino e la sera,
ossia due volte al giorno” (cfr. verbale di audizione di __________ del 18
dicembre 2013, pag. 1). La teste si è poi presa cura degli animali anche
durante il periodo di ospedalizzazione dell’imputato e successiva convalescenza
dovute all’infortunio della circolazione occorsogli in data 8 marzo 2013 e
oggetto del decreto d'accusa n. 3853/2013 del 12 settembre 2013; durante il
suddetto periodo ella è stata aiutata dall’ex amica dell’imputato __________ e,
all’occorrenza, da __________ (cfr. verbale ibidem, pag. 1).
2. In data 14 agosto 2012
l’Ufficio del veterinario cantonale ha denunciato al Ministero pubblico una
serie di presunti maltrattamenti riscontrati nell’azienda agricola
dell’imputato (AI 1 inc. 2012/7724).
La denuncia si fonda
sull’esposto 31 gennaio 2012 presentato dalla cugina germana dell’imputato, __________,
e corredata da documentazione fotografica e filmati da lei personalmente
raccolti (cfr. AI 1 inc. 2012/7724).
Sentita dalla polizia, la
denunciante, a sua volta titolare di un’azienda agricola situata sui monti di Archeggio, sopra l’abitato di __________, dove possiede una stalla sita a circa 80 metri da quella dell’imputato, ha così riassunto la situazione denunciata con il suo esposto:
“In base a quanto ho potuto
osservare, almeno negli ultimi 4-5 anni, vi è un problema generale di gestione
delle capre. Gli animali sono magri, i parti non vengono gestiti e neppure i
capretti. Il fieno falciato con il decespugliatore, viene lasciato sui prati in
mucchi a marcire e solo in minima parte è messo in stalla per il foraggiamento
durante il periodo autunnale in quel di __________. Voglio comunque precisare
che alla fine non è più fieno ma strame.
Anche in inverno gli animali
che rimangono ad __________, all’esterno della stalla, non vengono mai
foraggiati. Alcuni anni fa vi erano stati problemi sanitari con aborti ripetuti
nelle sue capre ed il problema si è poi presentato anche nel mio gregge.
Nella mia lettera del
31.01.2012 indirizzata all’Ufficio del veterinario cantonale, ho elencato numerosi
casi di animali feriti o malati ai quali non sono state prestate subito ed in
modo corretto, le cure necessarie. A prova di ciò ho pure scattato diverse
fotografie e filmati che ho pure consegnato all’Autorità citata”
(cfr. verbale d'interrogatorio
di ACPR 1 del 5 settembre 2012, pag. 3/5).
3. In data 10 aprile 2013,
sulla scorta di una nuova segnalazione da parte di ACPR 1, l’Ufficio del
veterinario cantonale ha sporto una seconda denuncia per maltrattamento di
animali nei confronti dell’imputato, stavolta in relazione a presunte
manchevolezze nella gestione delle capre gravide nel periodo dei parti e nel
successivo periodo di lattazione, come pure dei capretti (cfr. AI 6 inc.
2013.3130).
4. Il 2 aprile 2013 l’imputato
e la cugina hanno avuto un acceso diverbio. All’origine dello stesso vi sarebbe
il cane da protezione dell’imputato che girovagava libero e incustodito sui monti di Archeggio, dove pascolava il gregge della cugina. Dopo uno scambio iniziale di insulti,
ACPR 1 ha tirato una sberla al cugino, il quale, a suo dire, ha “restituito il
colpo dosando comunque la forza” (cfr. verbale d'interrogatorio di IM 1 del 25
luglio 2013, pag. 2; verbale di ACPR 1 del 18 luglio 2013, pag. 2/3). La
discussione è proseguita finché ACPR 1, nel tentativo di impossessarsi del
mazzuolo che l’imputato teneva in mano, giacché precedentemente intento a
posare dei cartelli, si è ritrovata a terra con il medesimo seduto sopra di lei
a cavalcioni (cfr. verbale IM 1 pag. 3 e ACPR 1 pag. 3).
Nel trambusto per
contendersi il mazzuolo è poi intervenuta la compagna dell’imputato, la quale è
riuscita a farsi consegnare l’oggetto ponendo così fine alla baruffa (cfr.
verbale di audizione __________ del 18 dicembre 2013, pag. 2). I due
contendenti si sono quindi rialzati, allontanandosi l’uno dall’altra dopo un ultimo
scambio di insulti.
5. L’imputato è stato
oggetto di un procedimento penale anche in relazione all’infortunio della
circolazione stradale avvenuto l’8 marzo 2013 sulla strada cantonale in
territorio di __________, in cui, circolando in grave stato di ubriachezza (min
2,64 – max 3,25 grammi per mille), ha perso la padronanza di guida del suo
veicolo, finendo la sua corsa in un fossato.
6. Con decreto d'accusa
dell’8 novembre 2012 l’imputato è stato ritenuto autore colpevole di
maltrattamento di animali in relazione alla prima segnalazione della cugina e
conseguente denuncia penale dell’Ufficio del veterinario cantonale. In
applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la sua condanna
alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 130.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr.
300.- e al pagamento degli oneri processuali.
In data 12 settembre 2013, a seguito della seconda denuncia inoltrata dal Sostituto veterinario cantonale al Ministero
pubblico, il Procuratore pubblico ha emanato nei confronti dell’imputato un nuovo
decreto d'accusa per l’imputazione di maltrattamento di animali, alla quale si
sono aggiunte la guida in stato di inattitudine, l’infrazione alle norme della
circolazione e le vie di fatto. Per questi fatti l’accusa ha proposto la sua
condanna alla pena di 60 aliquote giornaliere di fr. 150.-, sospesa per un
periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'800.- e al pagamento di
tasse e spese giudiziarie.
7. Giuda in stato di
inattitudine e infrazione alle norme della circolazione.
Detti reati non sono stati contestati
dall’imputato, di modo che la presente motivazione si limiterà a una loro
valutazione nell’ambito della commisurazione della pena.
8. Maltrattamento di animali
8.1. Scopo
della Legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455, in vigore dal 1° settembre 2008) è di tutelare la dignità e il benessere degli animali, concetti
definiti all’art. 3 LPAn.
L’art.
4 cpv. 1 LPAn sancisce che chi si occupa di animali
deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni (lett. a) e nella misura in cui
lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere
(lett. b). Nessuno ha il diritto di infliggere
ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato
d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È inoltre vietato maltrattare
e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 2).
In generale, chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e
curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento
necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero
(art. 6 cpv. 1 LPAn).
Dopo
aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana
prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti
minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche
e dell'evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai
principi della protezione degli animali (cpv. 2).
In
tal senso, l’OPAn contempla le disposizioni generali relative alla detenzione e
al trattamento, come pure i requisiti specifici relative alle varie specie di
animali domestici (cfr. art. 55 e seg. per i caprini).
Per
quanto attiene alle disposizioni generali, l’art. 4 cpv. 1 OPAn dispone che gli
animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti
adeguati. Relativamente alla cura l’art. 5 OPAn sancisce che il detentore di
animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle
necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve
eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il
benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la
protezione degli stessi (cpv. 1). La cura è intesa a prevenire malattie e
ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali
malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza
indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature
necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo
svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere
legati o immobilizzati in modo sicuro (cpv. 2). Il detentore di animali deve
provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono
adattarsi alle condizioni meteorologiche (art. 6 OPAn).
A norma dell’art. 26 cpv. 1
LPAn (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 che non muta rispetto a
quella precedente, salvo per l’adeguamento alla parte generale del CP) chiunque
intenzionalmente maltratta un animale, lo trascura,
lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità
(lett. a) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria
fino a 180 aliquote giornaliere (cpv. 2).
8.1. Nella concreta
fattispecie, tutte gli addebiti mossi all’imputato si fondano sulle
segnalazioni di ACPR 1, la quale è stata successivamente interrogata dal
Sostituto veterinario cantonale ripercorrendo le situazioni da lei denunciate. Le
segnalazioni sono state corredate da fotografie e filmati realizzati dalla denunciante
sui monti di __________ in prossimità e all’interno della stalla del cugino,
ciò che le è tra l’altro valso una condanna per violazione di domicilio.
L’imputato, prendendo posizione
su ciascuna situazione descritta dalla cugina, ha dal canto suo contestato ogni
addebito. Egli sostiene che si tratterebbe di situazioni che rientrano nella
normalità e afferma di aver sempre richiesto il pronto intervento del
veterinario laddove necessario, specificando in proposito i vari interventi.
Egli ha inoltre evocato l’esistenza di un rapporto di estrema conflittualità con
la cugina __________ (cfr. verbale d'interrogatorio di IM 1 del 15 ottobre 2012,
AI 3 inc. 2012.7724 e del 25 luglio 2013, AI 11 inc. 2013.3130).
8.2. Ora, nonostante la
manifesta inimicizia che caratterizza i rapporti tra i due cugini e che dovrebbe
pertanto indurre a una certa cautela, l’Ufficio del veterinario cantonale,
senza ulteriori verifiche, ha ritenuto senz’altro fondate le segnalazioni di ACPR
1, denunciando il tutto al Ministero pubblico una prima volta 14 agosto 2012 e
una seconda il 10 aprile 2013.
A fronte dell’ondata di nuove
segnalazioni, il 16 aprile 2013 l’Ufficio del veterinario cantonale ha
predisposto un controllo non annunciato presso l’azienda dell’imputato sui monti di Archeggio per costatare principalmente lo stato di salute degli animali. In occasione
di detto controllo, il veterinario incaricato ha constatato “unicamente la
presenza di capre magre e di due animali (una capra e un capretto) affetti da
diarrea” (cfr. scritto 4 settembre 2013 dell’Ufficio del veterinario
cantonale al Ministero pubblico; AI 14 inc. 2013.3130). In particolare, dal
rapporto di ispezione interno datato 26 aprile 2013, è emerso un quadro sostanzialmente
positivo dello stato di salute degli animali:
“Stalla monti __________:
(…) Al monte di __________ ci sono due stalle: la stalla superiore ha posto per 34 capre e dispone di
due box per i capretti; la stalla inferiore ha posto per 10 capre ed ha tre box
per capretti.
Ai monti ci sono 44 capre e
venti/trenta capretti. Al momento della visita tutti gli animali ad eccezione
di tre capretti (all’interno di un box) si trovavano liberi all’esterno delle
stalle. All’esterno delle stalle c’è una fontana con acqua fresca. Nelle
mangiatoie è presente fieno di buona qualità.
Al piano superiore c’è il
fienile diviso in due zone: da una parte c’è il fieno, l’altra parte è a
disposizione delle capre che possono entrare ed uscire quando vogliono (non c’è
una porta), il suolo è coperto di paglia/fieno asciutto.
Lo stato di salute degli
animali è generalmente buono, una capra e due capretti mostrano segni di
diarrea, probabilmente a causa della prima erba della stagione. Due capre sono
magre.
Tutte le capre adulte hanno
la marca auricolare, i capretti hanno una marca auricolare non ufficiale:
(…)
Stalla a __________, __________:
Sono presenti 10 capre, 3
capretti, un asino, un cavallo, due maiali lanuti ed un pastore maremmano. Lo
stato di salute generale è buono, tutte le capre adulte ed suini hanno la marca
auricolare, i capretti hanno una marca auricolare non ufficiale.
Non è stato possibile
entrare in stalla, all’esterno della stalla c’è acqua corrente, il suolo è di
terra, è presente una mangiatoia ma al momento della visita non conteneva
fieno. Tracce di fieno al suolo. Non è stato possibile capire se all’interno ci
fosse fieno a disposizioni degli animali o meno.
All’esterno presenza di una
lamiera, ev fonte di pericolo per gli animali.
Fatti
I maiali dispongono di una
zona protetta con paglia asciutta al suolo”.
8.3. Se da un lato è vero che
il predetto controllo è avvenuto successivamente alle varie segnalazioni di ACPR
1, dall’altro lato non può essere ignorata la testimonianza del Dr. __________,
veterinario di lunga data dell’imputato e fino a due/tre anni prima dei fatti anche
della cugina, il quale ha fra l’altro dichiarato quanto segue:
“(…) Saranno circa una
decina d’anni che mi reco nell’azienda dell’imputato, che prima era gestita
dallo zio. In tutti questi anni non ho mai potuto constatare situazioni di
maltrattamento o di trascuratezza verso gli animali, o perlomeno non situazioni
significative. Io stesso ho un centinaio di capre e quindi parlo con cognizione
di causa. Devo dire che se vi fossero state situazioni anomale me ne sarei
sicuramente accorto. È chiaro che piccoli problemi sussistono sempre, ma
situazioni gravi non le ho mai constatate”.
Riguardo agli addebiti mossi
all’imputato e alle fotografie scattate dalla denunciante, il veterinario ha
affermato che:
“Non ho mai visto capre di __________
denutrite per negligenza.
Le capre partoriscono di
regola a partire da metà gennaio, è possibile che un qualche parto avvenga già
in precedenza. Un allevatore scrupoloso quando si accorge che una capra è
gravida deve stimare secondo la sua esperienza il periodo del parto e a
dipendenza anche della situazione meteo foraggiarla almeno due o tre settimane
prima. Inoltre nel periodo del parto deve esserci una persona che almeno una o
due volte al giorno verifichi lo stato della bestia.
La morte di un capretto può
essere dovuta a una miriade di motivi. Per esempio la bestia può morire già
durante la gravidanza e viene poi espulsa prematuramente o può morire per
asfissia durante il parto. Vi sono poi molti altri motivi.
Come detto può essere
ritenuto sufficiente verificare un paio di volte al giorno lo stato della
capra; quindi se un contadino va in stalla il mattino alle 7 e poi vi ritorna
solo nel pomeriggio alle 5 non fa nulla di sbagliato. Se nel frattempo la
bestia ha partorito un capretto morto non gli si può imputare una negligenza.
Ribadisco che normalmente le capre partoriscono da sole. È chiaro che se si
vuole si può assisterle in continuazione, ma questo non è la regola.
Presso l’azienda del signor __________
sono intervenuto poche volte per parti, più frequentemente il mio intervento
era a causa di malattia o altri motivi.
Osservo che la possibilità
di lasciare la capra in libertà è ideale, perché la bestia si trova nel suo
habitat naturale. Questo evidentemente a dipendenza delle condizioni meteo. Per
una capra gravida è importante, ribadisco, foraggiarla due tre settimane prima
del parto o in stalla o anche all’esterno. Non è strettamente indispensabile
che sia loro messo a disposizione un ricovero se le condizioni meteo sono
favorevoli perché le capre si arrangiano da sole.
Normalmente quando una capra
ha una ferita o un problema locomotorio o di salute tende a isolarsi dal
gregge. Più avanti, magari due o tre settimane dopo, ritorna. Non si sa bene il
motivo per il quale ritorni, probabilmente perché si è rinforzata a sufficienza
per rientrare nel gregge.
Quando l’allevatore si
accorge dell’assenza di una capra, non può fare altro che andare a cercarla
seguendo il giro che usualmente fa il gregge nella speranza di ritrovarla. Non
vi è comunque alcuna sicurezza che un tale modo di procedere abbia successo. Vi
sarebbero maggiori possibilità di successo se si compisse tutti i giorni il
giro delle capre, cosa che però pochi fanno. Quanto ho appena detto è riferito
al periodo metà settembre - fine dicembre, che corrisponde al periodo nel quale
sono asciutte.
Quando una capra dà
l’impressione di essere ubriaca significa che ha un problema al sistema nervoso
centrale o di avvelenamento ecc. . In questi casi un allevatore dovrebbe appena
possibile contattare il veterinario, il quale deciderà se intervenire o se
consigliare la soppressione. Rilevo che in certi casi, a dipendenza della causa
e dell’intensità, un’ubriacatura può anche passare da sola.
Difficoltà respiratorie e
febbre sono fenomeni frequenti nelle capre. Anche qui, a dipendenza sempre
anche dall’esperienza dell’allevatore, che deve valutare la gravità del
malessere, va interpellato se possibile il veterinario. Anche quando si
manifestano questi fenomeni le capre possono essere lasciate all’esterno, basta
curarle.
(…)
Quando una capra non ha più
gli incisivi ha grossi problemi a nutrirsi perché non riesce più a scortecciare
le piante, in particolare castagni e frassini. Per questo motivo quando un
agricoltore si accorge che una bestia si trova in tale stato deve correre ai
ripari se non vuole che muoia di inedia. Di regola queste capre in autunno
vengono soppresse. Ciò avviene di regola in autunno perché durante il periodo
estivo la capra può anche nutrirsi di erba e foglie”
(cfr. verbale di
audizione 18 dicembre 2013, pag. 1 e 2).
8.4. Ora, sebbene le crude immagini
agli atti potrebbero a prima vista far concludere per l’esistenza di seri problemi
nella gestione degli animali da parte dell’imputato, il quale non ha contestato
trattarsi di capi appartenenti al suo gregge e finanche identificati per nome,
le spiegazioni fornite dal veterinario Ernst in merito alle singole situazioni
illustrate nelle fotografie non permettono in realtà di determinarsi a favore
di un maltrattamento degli animali.
Dalle dichiarazioni del teste, veterinario
di lunga esperienza e allevatore di capre, si evince come siffatte situazioni non
siano del tutto inusuali e quindi incompatibili con una corretta gestione del
bestiame; si pensi ad esempio alla nascita di un capretto morto, circostanza che
può essere dovuta a diverse ragioni, che nel caso di specie non sono peraltro state
appurate. Come del resto non è inusuale che le capre partoriscano da sole, senza
l’assistenza dell’allevatore, soprattutto se lasciate in libertà. Dalla testimonianza risulta inoltre che malesseri passeggeri quali l’ubriacatura (che potrebbero essere
dovuti, ad esempio, all’assunzione di piante o fogliame particolarmente nocivi
per le capre, come il rododendro) non richiedono un intervento immediato,
ritenuto che possono guarire da soli. A detta del medico, spesso le capre
sofferenti hanno pure tendenza a isolarsi dal resto del gregge, sfuggendo al
controllo diretto dell’allevatore per giorni o settimane intere.
Determinante ai fini del
presente giudizio è il fatto che il veterinario non abbia mai riscontrato
situazioni gravi di maltrattamento o di trascuratezza verso gli animali; certo
da un raffronto tra i metodi gestionali dei due cugini, egli ha dichiarato che:
“__________ può essere definita più meticolosa, mentre __________ è forse
meno presente, ma come detto, non si può per questo dire che non si occupasse
correttamente delle bestie” (cfr. verbale di audizione 18 dicembre 2013,
pag. 1). Dal fascicolo processuale e dalle stesse dichiarazioni della
denunciante, emerge dipoi che di regola l’imputato, laddove non è in grado di
intervenire personalmente, si rivolge senza indugio al veterinario al fine di fornire
le dovute cure agli animali malati o sofferenti (cfr. inoltre certificato del
Dr. __________ dell’11 novembre 2011).
Se così non fosse,
difficilmente un macellaio della valle si sarebbe rivolto all’imputato per
l’acquisto dei suoi capi; in tal senso, la dichiarazione 13 ottobre 2011 prodotta
al dibattimento conforta nella conclusione che non si è in presenza di maltrattamenti,
bensì di casi isolati, ritenuto che le foto agli atti vanno prese singolarmente
e contestualizzate, ovvero non possono essere considerate nell’insieme quali
indicatori decisivi di una cattiva gestione delle numerose capre dell’imputato,
generalmente in buono stato di salute, come si evince dagli stessi filmati agli
atti.
In altri termini, in difetto di
ulteriori elementi, non è possibile concludere per la visione unilaterale
proposta dalla denunciante e fatta sua, senza riserve, dall’Ufficio del
veterinario cantonale. A mente di questo giudice difettano quindi riscontri
oggettivi che suffragano le dichiarazioni della cugina dell’imputato e
attestano in qualche modo una lesione della dignità o del benessere delle capre.
8.5. A tale conclusione fa
eccezione unicamente l’episodio legato al ferimento della capra con marca
auricolare n. CH 1264596, di cui alla denuncia del 14 agosto 2012.
Con riferimento a tale
episodio, il teste __________ ha dichiarato quanto segue:
“Ricordo di essere
intervenuto tempo fa per curare una capra che aveva una gamba spezzata. Ero
stato chiamato da ACPR 1 la quale solo in un secondo tempo mi disse che la
capra non era sua ma di __________. Mi disse che aveva dovuto nascondere la
proprietà perché riteneva che altrimenti non sarei intervenuto. Questo è
corretto perché io per principio non intervengo se non è il proprietario a
interpellarmi.
Il fatto è successo nel
periodo in cui le capre sono asciutte e quindi si autogestiscono. Per questo
motivo può succedere che ci si accorga di un problema anche dopo due o tre
settimane. Ricordo di avere consigliato all’imputato di sopprimere la bestia”.
(cfr. verbale di audizione 18
dicembre 2013, pag. 3).
Dalla documentazione fotografica
e dai filmati agli atti (salvati su supporto informatico, AI 1 inc. 2012.7724),
risalenti al periodo 15 novembre 2011 - 23 dicembre 2011 (data in cui la
signora ACPR 1 si è finalmente decisa a interpellare lo stesso veterinario __________),
è riconoscibile la capra, visibilmente ferita, mentre pascola con le altre e si
nota pure con il trascorrere dei giorni vi è un progressivo peggioramento che ha
condotto alla sua soppressione.
Ora, a mente di questo giudice,
non si può accettare che per oltre un mese se non di più (ritenuto che non è
stato possibile risalire alla data del ferimento) le capre, presenti sui monti di __________, e non isolate dal gregge chissà dove, non siano state controllate
dall’imputato. Un simile lasso di tempo senza che l’allevatore si interessi
dello stato delle sue bestie non risulta accettabile.
A prescindere dall’inspiegabile
inattività della cugina, se durante questo intervallo egli si fosse recato sui monti non avrebbe potuto non scorgere la capra ferita in mezzo alle altre, poiché fortemente
claudicante e impedita nei movimenti. L’avere omesso di verificare per così
lungo tempo il benessere delle sue capre con le note conseguenze che ne sono
derivate, viola l’art. 5 OPAn e costituisce senza dubbio una crassa negligenza
da parte di un allevatore esperto; l’inutile sofferenza fisica inflitta alla
capra configura pertanto gli estremi di un maltrattamento, seppur per
negligenza, nel senso dei combinati art. 26 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LPAn.
9. Vie di fatto
In merito ai fatti successi
sui monti di __________ il 2 aprile 2013 le parti hanno fornito versioni contrastanti.
ACPR 1 ha così esposto l’accaduto:
“(…) Per quanto riguarda i
fatti successi in data 2 aprile 2013, il tutto è successo poiché il cane di
protezione di __________, di tanto in tanto gira libero ed incustodito, anche
quando non lavora, mettendo a repentaglio la sicurezza delle mie capre.
Quel giorno, notando per
l’ennesima volta il cane di __________ girovagare liberamente mi sono decisa di
andare da __________ per discutere di questa situazione. Mi sono quindi
incamminata verso il suo cascinale incontrando sul sentiero la sua amica alla
quale, siccome lei parla unicamente tedesco ed io questa lingua non la conosco,
a gesti le ho fatto capire di attaccare il cane al guinzaglio perché in zona vi
erano le mie capre al pascolo. A questo momento ho fatto rientro alla mia
proprietà e qui ho incontrato __________.
Alla mia vista lui subito mi
ha attaccata dicendomi testuali parole: “cosa ti ghè da rompom i ball”. Allora
io mi sono avvicinata a lui e subito ne è nata un’animata discussione. Infatti
ci sono stati insulti da entramb[e] le parti fino a quando da parte mia, ho
colpito __________ con una sberla sulla guancia sinistra.
Da parte sua,__________ mi
rifilava due pugni sulla testa. __________ ha poi proseguito minacciandomi per
ben tre volte con il mazzuolo che aveva in mano facendo il gesto di tirarmelo
in testa.
Volendo continuare la
discussione senza la presenza di un’arma, ho cercato di togliergli dalle mani
il martello con l’intenzione di poi gettarlo lontano da dove eravamo noi due.
Quando però avevo tra le mie due mani l’oggetto, __________ è riuscito a
buttarmi a terra, ero sulla schiena e lui si è seduto a cavalcioni sopra di me.
In questa circostanza ha poi cercato di spingere il mazzuolo sulla mia gola.
Lui, siccome non mollavo la presa del martello mi ha colpita più volte con dei
pugni sia sulla mano sinistra che in altre parti del corpo.
Fortunatamente è intervenuta
la sua amica __________ e così, dopo esserci scambiati ancora diversi insulti,
ognuno se ne è andato per la propria strada”
(cfr. verbale d'interrogatorio
del 18 luglio 2013, pag. 2 e 3, AI 18 inc. 2013.3234).
9.2. IM 1, dal canto suo, ha
narrato la vicenda come segue:
“(…) Il giorno 2 aprile
2013, stavo posando dei cartelli che mi sono stato dati dall’Associazione
svizzera dei cani per la protezione dei greggi (pr Agridea a Losanna), cartelli
indicanti la presenza nella zona di un cane di protezione. Questi segnali vogliono
rendere attente le persone che nel caso dovessero notare il cane, questo non è
assolutamente pericoloso e che devono rispettare le regole indicate sui
cartelli.
Nel mentre ero in opera, mi
si è avvicinata la nominata ACPR 1 La stessa con fare minaccioso, mi ha subito
aggredito con epiteti vari quali “scemo, cretino va föora di ball”.
Praticamente mi voleva impedire la posa dei cartelli.
A questo punto io le ho
ribadito le mie ragioni per poter fissare detti segnali avendo la legge dalla
mia parte. Lei si è però ulteriormente avvicinata a me [e] dopo avermi
spintonato più volte mi ha dato una sberla.
La mia reazione è stata
quella di restituirgli il colpo dosando comunque la forza. L’alterco è poi
Considerandi
continuato verbalmente e da parte mia mi sono comunque allontanato scendendo
verso __________.
ACPR 1, continuando ad
inveire verso di me mi ha inseguito, mi ha ripetutamente spintonato e preso a
calci in culo. Dopo l’ennesimo calcio, mi sono semplicemente girato per non
continuare a prenderle. Lei a quel punto mi ha aggredito volendomi strappare il
martello che tenevo tra le mani e iniziando a gridare frasi fuori luogo quali
“vuole colpirmi con il martello”. Nello stesso tempo gridava e tirava pedate
verso il mio cane per farsi aggredire dallo stesso dicendo che era quello che
voleva per poter così denunciare l’animale.
La mia amica __________ di
Basilea a quel punto è intervenuta volendo sedare il litigio e con l’accordo di
entrambi ha potuto impadronirsi del martello. Tengo a precisare che durante il
litigio siamo caduti a terra ed io mi trovavo sopra di lei. Se avessi voluto
farle del male avrei potuto colpirla in qualsiasi momento. Cosa che non ho
assolutamente fatto.
Quando poi il mazzuolo era
in possesso della mia amica ci siamo rialzati, lei minacciando di farmi denuncia
ed io ribadendo che al massimo la denuncia avrei dovuto fargliela io. Ho poi
continuato ad allontanarmi verso __________”
(cfr. verbale d'interrogatorio
25.
luglio 2013, pag. 2 e 3, AI 18 inc. 2013.3234).
9.3
Sebbene le versioni delle
parti non siano concordanti e la testimonianza di __________ non sia di grande
ausilio per capire cosa sia realmente accaduto, le loro dichiarazioni
convergono sul fatto che ACPR 1 era perlomeno adirata con l’imputato ed è
andata a cercarlo per reclamare della situazione; ne è quindi nata una
discussione, con insulti reciproci, sfociata in una colluttazione fra i due, in
occasione della quale entrambi hanno dato dei colpi; a colpire per prima il
cugino con una sberla è stata proprio ACPR 1.
È quindi pacifico che le
parti sono passate a vie di fatto.
Date le circostanze, si può
nondimeno concludere che a provocare la reazione dell’imputato sia stato il
comportamento della cugina, ragion per cui può qui trovare applicazione l’art.
177.
cpv. 3 CP.
In effetti, per costante
giurisprudenza l’ingiuria e le vie di fatto sono poste sullo stesso piano,
ragion per cui detta disposizione è ugualmente applicabile laddove il primo
atto consiste in vie di fatto (cfr. Riklin,
Commentario basilese, 2a ed., n. 31 ad art. 177 e i riferimenti ivi citati). La
vicenda, come detto, si inserisce peraltro in un rapporto già teso e
conflittuale, in cui la pace regna solo laddove le parti si ignorano, ciò che non
è stato il caso in concreto.
Così stando le cose l’imputato,
seppur autore colpevole del reato di vie di fatto, può essere mandato esente da
pena limitatamente a tale fattispecie.
10.
Commisurazione
della pena
Vista la dichiarazione di
colpevolezza per quanto attiene ai reati di guida in stato di inattitudine,
infrazione alle norme della circolazione e maltrattamento di animali, occorre
ora procedere con la commisurazione della pena.
10.1
Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il
cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art 63 vCP, dunque,
anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata
essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4;
CCRP del 21 maggio 2012, inc. 17.2011.129, consid 8.3.2).
In applicazione dell’art. 47
cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco
esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo
dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo
ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.
).
Vanno, poi, considerati, dal
profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63.
vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della
legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale
(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno
2010.
consid 2.1). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano
così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art.
48.
CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice
penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul
diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008
consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in
modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del
quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47
cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136
IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della
pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),
ovvero della sua vita anteriore (presenza di antecedenti giudiziari), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6.
consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo
criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla
colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena
più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati
(Messaggio, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12
marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza
secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il
reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).
Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire
correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla
colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.;
STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile
2007.
consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Nella
commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota
giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del
13.05
, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).
Per
quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34
cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice
ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al
momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo
reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF
11.01
, inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).
10.2
In
base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il
giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106
CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in
modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3
CP). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può
decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una
pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per
infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale
coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente,
in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al
condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle
conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF
13.05
, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n.
6B_366/2007, consid. 7.3).
Dato
che la pena va commisurata alla colpa del reo, il Tribunale federale ha
precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una
pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.
L’applicazione
dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in quest’ottica, condurre a un aggravamento
della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate
devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore
(DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).
Oltre
alla multa aggiuntiva di cui si è appena detto, occorre considerare la multa
relativa alle contravvenzioni nel senso dell’art. 103 CP, ovvero le vie di
fatto e l’infrazione alle norme della circolazione. In quanto pena di genere
diverso, non trova applicazione il principio dell’aggravamento (“Asperationsprinzip”)
di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, che concede la facoltà al giudice di aumentare in
misura adeguata la pena prevista per il reato più grave, ma va inflitta
separatamente (Trechesel/ Affolter-Eijsten,
StGB PK, ad art. 49, n. 7); le due pene possono tuttavia essere cumulate,
ritenuto che la pena complessiva deve comunque sempre rispettare il criterio
della colpa dell’autore (Ackermann,
Commentario basilese, ed. 2007, ad art. 49, n. 38).
10.3
Nella
fattispecie, considerata da un lato l’esenzione da pena per le vie di fatto e
dall’altro lato il proscioglimento dalla maggior parte dei maltrattamenti che
gli sono stati rimproverati, la parte principale della pena si riferisce al
reato di guida in stato di inattitudine, caratterizzato da una concentrazione
importante di alcool (min. 2.64 grammi per mille). Occorre inoltre tenere in
considerazione la violazione per negligenza della Legge sulla protezione degli
animali, che seppur circoscritta, sulla base degli elementi agli atti, a un
solo caso, denota una certa gravità alla luce della lunga esperienza
dell’imputato in qualità di allevatore. A tali reati, si aggiunge infine la
contravvenzione alla legislazione federale sulla circolazione stradale commessa
nel grave stato di inattitudine, fortunatamente senza conseguenze tragiche, e
passibile di multa.
Nel
caso di specie, come detto al considerando precedente, la multa si giustifica
sia in quanto sanzione cumulativa rispetto alla pena pecuniaria
condizionalmente sospesa, sia come pena unica in ragione della contravvenzione.
Tutto
ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale agli atti), questo giudice ritiene che la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr.
70.
-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla
multa di fr. 1’200.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità
delle infrazioni commesse e rettamente commisurata al grado di colpa.
11.
La tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza.
richiamati gli art. 26 cpv. 1 lett. a) e cpv.
2.
LPAn; 91 cpv. 1 LCStr; 90 cpv. 1 LCStr, in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr e art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 ONC; 34, 42, 47, 106,
126.
cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1
maltrattamento di
animali
per avere, ad __________,
nel periodo __________, negligentemente trascurato di controllare le capre di
sua proprietà, omettendo di conseguenza di far prestare adeguate cure
veterinarie alla capra con la marca auricolare n. 1264596, la quale presentava
una frattura esposta alla tibia; animale, questo, che in seguito ha dovuto
essere abbattuto;
1.2
guida in stato di
inattitudine
per aver condotto, l’8
marzo 2013 a __________, l’autovettura __________, targata TI __________,
essendo in grave stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2,64-max 3.25 grammi per mille);
1.3
infrazione alle norme
della circolazione
per avere, circolando
nello stato psicofisico e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui
al punto 1.2, alla guida del veicolo __________, targato TI __________, invaso
dapprima la corsia di contromano e, in seguito, sterzando violentemente sulla
destra per rientrare sulla sua corsia di marcia, perso negligentemente la
padronanza di guida, effettuando un testacoda, uscendo fuori strada e
terminando la sua corsa in un fossato ubicato sulla destra della carreggiata;
1.4
vie di fatto
per avere, a __________/__________,
in data 2 aprile 2013, commesso vie di fatto nei confronti di __________,
colpendola, nel corso di una colluttazione, con una sberla e dei pugni sulla
mano senza tuttavia cagionarle lesioni personali.
2.
IM 1 è mandato esente da pena
per il reato di vie di fatto.
3.
IM 1 è condannato:
3.1
alla pena pecuniaria di
60.
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr.
4'200.- (quattromiladuecento).
3.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2
alla multa di fr. 1'200.-
(milleduecento);
3.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 18 (diciotto)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'580.- (millecinquecentottanta) con
motivazione scritta e di fr. 980.- (novecentottanta) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata sarebbe prelevata a suo carico
una tassa di giustizia di fr. 300.- (art. 427 cpv. 2 CPP).
4.
L’accusatrice privata ACPR 1 è
rinviata al compente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6.
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1'200.- multa
fr. 1'100.- tassa
di giustizia
fr. 300.- spese
giudiziarie
fr. 180.- testi
fr. 2'780.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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