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Decisione

81.2012.48

Infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

5 marzo 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra.

Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada,

soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. L’art. 7 cpv. 1

ONC precisa inoltre che il conducente deve circolare a destra. Egli non vi è

tenuto sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a

sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico

inverso né i veicoli che seguono.

7.2. Dal

punto di vista soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 90 cpv. 1 LCStr

obbedisce alla regola generale di cui all’art. 100 cifra 1 prima frase LCStr –

secondo cui salvo disposizione espressa e contraria

della legge, anche la negligenza è punibile – per modo che sia l’intenzione,

compreso il dolo eventuale, sia la negligenza, sono punibili (Jeanneret, Les dispositions pénales de

la Loi sur la circulation routière, ed. 2007, ad art. 90, n. 31).

7.3. Giusta

l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera

valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati

secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso

significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non

scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla

scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di

tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a

scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei

diversi mezzi di prova. Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento

unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e

oggettivo, di un determinato mezzo di prova (cfr. CARP 27.06.2012, inc. n. 17.2001.67,

consid. 4).

7.4. Il

principio della presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP,

disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio

(DTF 120 Ia 3, consid. 2c). Riferito al riparto dell’onere probatorio, il

principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio

a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche

all’art. 6 CPP.

È

compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero

provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona

imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi

della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona

sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente

che non poteva compierlo (STF del 12.08.2005, inc. n.1P.57/2005, consid. 3.5;

DTF 127 I 38, consid. 2a).

Per quanto

attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo

afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie

più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del

materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove

conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono

sufficienti, poiché sono sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze non sono sufficienti ad

imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole

dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è

piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove

a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione

tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima

alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di

convinzione interiore intesa come persuasione schiacciante costituisce la linea

di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso

o, comunque, ininfluente per il giudizio (cfr. CARP

27.06.2012, inc.n. 17.2001.67, consid. 5).

7.5. Le

difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di reati stradali

rendono sovente decisive le dichiarazioni

delle persone direttamente coinvolte, cosicché, trattandosi non di rado della

parola di una parte contro quella dell'altra, la credibilità dell'imputato e

degli altri protagonisti assurge a punto centrale della valutazione delle

prove.

Secondo una

prassi costante, l’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni è innanzitutto

compito e dovere del giudice che deve procedere a tale analisi con estremo

rigore sulla base di convincenti basi metodologiche (STF 30.03.2007, inc. n.

6P.218/2006, consid. 3.4.3).

Rilevanti,

per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel

tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza.

A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno

lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui

versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in

particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e

di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La

credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua

univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatrice, di

principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che

inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Da considerare

nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti

alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente l’imputato (cfr. CARP 06.06.2012, inc.n. 17.2012.2, consid. 4).

7.6. In

concreto, per quanto concerne la collisione, le versioni dei due protagonisti

sono discordanti. Durante l’odierno dibattimento l’imputato ha affermato di

aver sentito un colpo e ha indicato che a seguito dell’incidente la sua vettura

ha subito danni alla ruota sinistra anteriore, e allo specchietto e che il

finestrino della portiera sinistra si era rotto. Inoltre l’imputato ha

contestato di aver invaso la corsia di contromano, asserendo che se così fosse

stato anche il fanale della sua vettura avrebbe subito un danno (cfr. verbale

di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

Dal canto suo, __________ ha dichiarato che nel momento in

cui la vettura di IM 1 giungeva alla sua altezza, notava che circolava con

parte del veicolo nella sua corsia e che quando ha realizzato quello che stava

succedendo non poteva fare nulla al fine di evitare la collisione (cfr. consid.

4).

7.7. Sebbene

la versione dell’imputato non appaia d’acchito inverosimile, la stessa risulta

tuttavia vaga e in parte contraddittoria a differenza di quella di __________,

della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, la quale ha fornito una

versione più lineare e convergente della dinamica dell’incidente stesso, così

come del proseguo dei fatti, come si vedrà.

Infatti ella spiegando la dinamica dell’incidente ha

fornito agli agenti di polizia intervenuti in loco le caratteristiche della

vettura dell’imputato e come è avvenuta la collisione segnatamente ha indicato

che “Mentre percorrevo la Via __________ in territorio di __________ […] notavo un’autovettura

bianca che giungeva in direzione opposta. Posso affermare che nel momento in

cui questa autovettura giungeva alla mia altezza, notavo che circolava con

parte del veicolo nella mia corsia. Nel momento in cui ho realizzato di quello

che stava accadendo, non potevo più fare nulla. Di conseguenza, avveniva la

collisione tra la mia fiancata sinistra e la fiancata sinistra dell’autovettura

bianca (cfr. verbale di interrogatorio __________

5.11.2011, pag. 2).

Nelle dichiarazioni dell’imputato, si evincono invece delle

contraddizioni sullo svolgimento dei fatti anteriori all’incidente: anzitutto egli

ha raccontato nel suo primo verbale svoltosi dinnanzi alla polizia cantonale

che “In data __________ verso le 17:00 mi mettevo alla guida

dell’autovettura sopraccitata. Affermo di essere partito dal mio domicilio in

direzione del barbiere “__________” di __________, situato in centro paese. […] Verso le ore 18:15 partivo dal barbiere, sempre alla

guida dell’autovettura sopraccitata, in direzione del mio domicilio.” (cfr. verbale

interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2). A domanda dell’agente interrogante, a

sapere se “Durante la serata del __________ aveva bevuto sostanze

alcoliche?” (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 3), egli per

tutta risposta ha indicato che “Come di routine, a fine giornata lavorativa,

bevo 2 birre da 2 dl.” (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag.

3).

Durante l’odierno dibattimento l’imputato ha per contro affermato

che “Il __________, […] Durante il giorno ero in ditta. Alle 17 ho deciso di

andare dal barbiere a __________.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato,

pag. 1), negando di essersi fermato al bar mentre si recava dal barbiere e

nemmeno dopo esserne uscito (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, pag.

1), in contraddizione con quanto precedentemente dichiarato.

Non può del resto essere disatteso che tra il momento in

cui si è recato dal parrucchiere (17:00) – che dista 5 minuti dal suo domicilio

– e l’orario dell’incidente (18:30) intercorre un lasso di tempo assai lungo,

che ben difficilmente si concilia con il solo taglio dei capelli.

Oltre a ciò, l’imputato non è stato in grado di fornire

dettagli sull’accaduto, segnatamente in che modo è avvenuta la collisione e

neppure ha indicato le caratteristiche della vettura con la quale era entrato

in collisione: “Mentre percorrevo la Via __________ in territorio di __________

[…]

notavo un’autovettura che giungeva in direzione opposta. Affermo di non

ricordarmi alcun dettaglio in merito questo veicolo. Nel momento in cui i due

veicoli erano alla stessa altezza, sentivo come un forte colpo. Essendomi

spaventato mi fermavo nella piazzetta a destra subito dopo il ponticello

situato nel luogo. In questo momento realizzavo che vi era stata una collisione

fra le due fiancate sinistre delle vetture”

(cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2).

7.8. In

siffatte evenienze questa giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti

istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’imputato

abbia effettivamente perso la padronanza di guida, invaso la corsia di

contromano e provocato la collisione – del resto, per stessa ammissione

dell’accusato, la sua assicurazione responsabilità civile risulta aver

liquidato il danno della coprotagonista (cfr. verbale di interrogatorio

dell’imputato 5.03.2013, pag. 2) – non potendo dunque trovare applicazione nel

caso concreto il principio “in dubio pro reo”.

8. Chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri

impostigli dalla LCStr è punito con la multa (art. 92 cpv. 1 LCStr).

8.1. Premessa

per l’applicazione dell’art. 92 cpv. 1 LCStr relativo all’inosservanza dei

doveri imposti dalla legge, è l’esistenza di un incidente, la cui definizione

presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera

una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura

non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 154, n.

12, ad art. 92 LCStr).

Ai fini dell’insorgere dei doveri in

caso d’infortunio della circolazione stradale con soli danni materiali il

valore e la natura dei danni causati non entrano in considerazione (ritenuto

che secondo la giurisprudenza anche danni per un valore di fr. 100.- sono

sufficienti; cfr. Schultz,

Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987,

220 e 221, Berna 1990). Per principio i doveri specifici previsti dall’art. 51

cpv. 3 LCStr incombono all’autore del danno (“Schädiger”) e non alle

persone implicate; autore del danno è colui che con il suo comportamento è

all’origine, anche solo parzialmente, di una delle cause dell’incidente,

indipendentemente da ogni colpa e quand’anche abbia subito personalmente un

danno nel sinistro stradale. L’autore dovrà attenersi non solo ai doveri

specifici dell’art. 51 cpv. 3 LCStr, ma anche a quelli generali derivanti dal

cpv. 1 del medesimo articolo, segnatamente all’obbligo di fermarsi (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 175, n. 99 e

segg. ad art. 92 LCStr).

Quo all’elemento soggettivo

dell’infrazione va detto che, la contravvenzione istituita dall’art. 92 cpv. 1

LCStr è punibile sia se commessa intenzionalmente, sia per negligenza (art. 100

cifra 1 cpv. 1 LCStr).

8.2 . In

concreto, l’esistenza della collisione e del danno è pacifica e ammessa dai

protagonisti dell’incidente (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag.

2 e verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1 e verbale di interrogatorio __________

5.11.2011, pag. 2), trovando applicazione l’art. 51 LCStr, con i relativi

doveri che impone agli utenti della strada rimasti coinvolti in un incidente

della circolazione.

Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr

in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o

velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono

provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. L’art.

51 cpv. 3 LCStr impone all’autore dell’infortunio con soli danni materiali di

avvisare immediatamente il danneggiato fornendo il suo nome e il suo indirizzo

o, nell’impossibilità di procedere in tal modo, di avvisare senza indugio la

polizia, avviso che ha lo scopo di garantire la constatazione dei fatti.

L’immediatezza prescritta dalla legge dev’essere interpretata

in modo molto restrittivo, ritenuto che l’autore deve avvertire la polizia

laddove non può avvisare il danneggiato immediatamente dopo l’incidente (cfr. Jeanneret, op. cit., n. 106 ad art. 92

LCStr).

8.3. A

seguito dell’incidente, __________ ha provveduto a spostare il suo veicolo

dalla carreggiata, fermandosi poco distante dal luogo della collisione (poco

più di 200m. cfr. map.search.ch) e ha avvisato la polizia dell’accaduto, la

quale è poi intervenuta (verbale di

interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2 e rapporto di polizia 14.12.2011,

pag. 2).

L’imputato ha invece dichiarato che

dopo l’impatto si è spaventato e si è fermato su una piazzetta a lato della

strada a circa 10 metri dal luogo della collisione (in direzione opposta

rispetto al punto in cui si è fermata la coprotagonista) e vi è rimasto per 20

minuti, aspettando che qualcuno ritornasse, tuttavia senza successo (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2 e

verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1). Dopo un po’ sarebbe tornato a

piedi sul luogo dell’incidente ma non avrebbe più visto nessuno. Egli ha

altresì indicato che “Nel frattempo sono passate altre auto ma non si è

fermato nessuno, nemmeno la polizia. Io non ho chiamato la polizia perché ho

pensato subito che l’altro conducente fosse scappato.” (cfr. verbale d’interrogatorio

dell’imputato, pag. 1).

In entrambi verbali, l’imputato ha

dichiarato di non essersi ricordato di telefonare alla polizia poiché era

spaventato a seguito dell’incidente (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011,

pag. 3 e verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

8.4. Ora, la versione addotta dall’imputato appare dubbiosa e

non giustificabile con il solo spavento subito. Mal si comprende in effetti

perché egli non abbia telefonato alla polizia, a maggior ragione se ha subito

pensato che l’altro conduttore fosse scappato; né tantomeno il fatto che non

sia tornato subito sul luogo dell’incidente – sito ad una decina di metri dopo

lo spiazzo in cui si è fermato – da dove avrebbe potuto scorgere la coprotagonista

o eventualmente la polizia, prontamente allarmata da quest’ultima. Dubbi

sorgono, inoltre, sul fatto che egli fosse sotto shock ritenuto che ha

provveduto alla sostituzione immediata dello pneumatico danneggiato. Aggiungasi

poi che rimane altrettanto dubbioso il ruolo svolto da __________ – conoscente

dell’imputato – a seguito dell’incidente, la cui auto è stata vista transitare

per due volte in maniera sospetta sul luogo della collisione (cfr. verbale di

interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2-3 e rapporto di polizia 14.12.2011,

pag. 2).

Ciò posto, ad ogni buon conto, omettendo

di avvisare la polizia, egli ha disatteso agli obblighi imposti dalla legge in

caso di infortunio con soli danni materiali, foss’anche solo per negligenza, la

stessa è tuttavia punibile.

9. Per

l’art. 91a cpv. 1 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente

si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un

altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato

ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo

medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.

9.1. I

presupposti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono due:

(i) il conducente aveva l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare senza

indugio la polizia, sempre che l’avvertimento

in questione era possibile e, (ii) tenuto conto delle circostanze concrete del

caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una provvedimento per

accertare l’incapacità di guida al momento dell’avvertimento (STF 11.05.2010,

inc. n.6B_216/2010, consid. 3; Jeanneret,

op. cit., n. 24 ad art. 91a LCStr; cfr. anche STF 27.11.2003, inc. n.6S.346/2003,

consid. 5.3, DTF 126 IV 53, consid. 2a riferite al corrispondente vecchio art.

91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2004 e CARP 18.04.2011, inc. n.

17.2010.14, consid. 4.3).

Per determinare se un esame o un’analisi ai sensi dell’art.

91a cpv. 1 LCStr sarebbero stati, con alta verosimiglianza, ordinati dalla

polizia, occorre esaminare se l’insieme delle circostanze concrete avrebbe

portato un agente di polizia coscienzioso a sospettare che il conducente fosse

stato ebbro. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano, da un lato,

l'incidente in quanto tale e, dall'altro, lo stato ed il comportamento del

conducente prima e dopo l'incidente fino al momento entro il quale avrebbe

potuto avvertire la polizia. Vanno, in particolare, considerati le modalità

generali di guida e le circostanze in cui si è verificato l’incidente (condotta

a zigzag, accumulo di errori da parte del conducente o un suo errore grossolano

ed inspiegabile), i sintomi caratterizzanti il comportamento del conducente

(alito pesante, problemi d’elocuzione, andatura barcollante, propositi

incoerenti o agitazione estrema) così come le attività del conducente prima

dell’incidente (partecipazione a feste, consumo di alcol). Anche la reputazione

del guidatore può costituire un punto di riferimento (STF 11.05.2010, inc. n.

6B_216/2010, consid. 3.1.2.; Jeanneret,

op. cit., n. 28 ad art. 91a LCStr; Corboz,

Les infractions en droit suisse, Volume 2, 3a edizione, Berna 2010, n. 25 e

segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).

Per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è, invece, ininfluente che

l’autore fosse effettivamente in uno stato d’incapacità di guida (DTF 105 IV 64,

consid. 2; Corboz,

op. cit., n. 37 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).

9.2. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale,

che è da considerarsi dato quando il conducente

conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di avvertire la polizia nonché

l'alta verosimiglianza dell'ordine di un provvedimento ai sensi dell’art. 91a

cpv. 1 LCStr (STF 27.11.2003, inc. n.6S.346/2003, consid. 5.3,

Jeanneret, op. cit., n. 41 e segg.

ad art. 91a LCStr). Al proposito, il TF ha già avuto modo di osservare

che anche chi non ha affatto consumato alcol deve potersi attendere che sia

ordinata nei suoi confronti la prova del sangue, non fosse altro che per

escludere il sospetto dell’ebrietà (DTF 105 IV 64, consid. 2, cfr. anche DTF

101 IV 332 in cui si è stato ritenuto colpevole del reato un conducente che

aveva agito unicamente per timore che un prelievo del sangue potesse causargli

dolore).

Richiesto è, altresì, che l'omissione dell'avvertimento prescritto in base

all'art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che

il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del

sangue (STF 27.11.2003, inc. n.6S.346/2003, consid. 5.3, DTF 126 IV 53,

consid. 2a pag. 55 e segg e CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3).

9.3. Ora,

al fine di determinare se l’imputato si è reso colpevole dell’infrazione di elusione

di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

è dunque necessario esaminare se l’insieme delle circostanze concrete

avrebbe portato un agente di polizia coscienzioso a sospettare che l’imputato

fosse stato ebbro (cfr. CARP 18.04 2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3 e

rinvii giurisprudenziali).

Nel caso concreto, la collisione delle due automobili è

avvenuta dopo che l’imputato, come si è detto sopra (cfr. ad. 7.7. e 7.8.), ha

perso il controllo della sua vettura, invadendo così la corsia di contromano (cfr. anche verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011,

pag. 3), ciò che risulta del resto compatibile con i danni riportati dai

veicoli.

In seguito alla collisione, __________,

una volta constatata l’entità del danno ha subito telefonato alla polizia per riferire

di quanto accaduto (cfr. verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag.

2), mentre dell’imputato non vi era traccia, né immediatamente dopo

l’incidente, né all’arrivo della polizia (cfr. rapporto di polizia 14.12.2011,

pag. 2).

Il comportamento dell’imputato dopo

l’impatto non risulta chiaro. Al di là dei dubbi già evocati al consid. 7.7.

egli non ha infatti avvisato nessuno dell’accaduto e che ha fatto ritorno

presso la sua abitazione guidando la vettura, malgrado questa fosse danneggiata

ad una ruota ed in particolare allo pneumatico dovendo procedere a passo d’uomo

(cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2; verbale d’interrogatorio

dell’imputato, pag. 1 e rapporto di polizia 14.12.2011, pag. 2). In seguito non

appena giunto al suo domicilio, per ragioni poco comprensibili, quali

l’eventualità, del resto francamente improbabile, di dover necessitare

dell’auto durante la notte nel caso in cui fosse successo qualcosa (cfr.

verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2) ha provveduto a sostituire

immediatamente lo pneumatico, senza avvisare la moglie dell’accaduto, la quale

si trovava a casa con la nipotina, che lo aspettava per cena da quasi due ore (cfr.

verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 2). La versione dell’imputato appare

ancora più dubbiosa ritenuto che la di lui moglie, ascoltata in qualità di

teste, ha ricordato di aver constatato per contro – diversamente da quanto

riferito dal marito – che la vettura aveva la gomma danneggiata:“Ricordo che

successivamente mio marito è andato a chiamare il fratello, che per lui in quei

casi è un aiuto morale, e assieme sono andati a vedere l’auto, che era

posteggiata davanti a casa. Io ero anche presente quando abbiamo visionato

l’auto, io ho messo le mani nei capelli perché era la mia auto. […] Ricordo che

la gomma dell’auto era schiacciata, lo specchio laterale sinistro spaccato e il

finestrino della porta del guidatore era rotto […].”.(cfr. verbale di

audizione __________, pag. 1 e 2).

A fronte di quanto sopra e

considerando anche che l’imputato era già stato condannato per guida in stato

di inattitudine (cfr. inc. __________ del Ministero pubblico del cantone Ticino

Bellinzona), si può ragionevolmente ritenere che gli agenti di polizia giunti

sul posto avrebbero sospettato uno stato di ebrietà e proceduto, con ogni

verosimiglianza, con i relativi controlli, come del resto è stato fatto con la

coprotagonista __________, rimasta sul luogo della collisione, e sottoposta

dagli agenti di polizia alla prova indicativa dell’alcool con risultato

negativo di 0.00 (cfr. verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 3).

Visto quanto esposto sopra si

devono ritenere altresì adempiuti i requisiti soggettivi dell’infrazione. L’imputato

era infatti a conoscenza della collisione con un’altra vettura e non poteva

ragionevolmente non sapere che sarebbe stato sottoposto alla prova indicativa

dell’alcool se avesse avvisato la polizia dell’accaduto (conformemente all’art.

51 LCStr), se non altro per eliminare l’ipotesi secondo la quale la perdita di

controllo del veicolo era dovuta ad un suo eventuale stato di ebrietà (cfr.

CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3. e rinvii giurisprudenziali).

10. Così stando le cose, IM 1 va dunque dichiarato autore

colpevole di infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri

in caso di infortunio e di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità

alla guida.

11. In merito alla commisurazione della pena, giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il

giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla

colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la

pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle

condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla

sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

11. 1. Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione

della pena è quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano

in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto

incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad

agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della

negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di

esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la

durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e

la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a

dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione

da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21, consid.

6.1; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n.

17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63

vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non

avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali

di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999,

pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, ad art.

47 CP, n. 4 e Dupuis et al., Petit

commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare,

inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva, ecc (DTF 102

IV 231, STF 19.04.2007, inc. n.6B.14/2007).

Esigenze di prevenzione generale,

per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il

principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in

casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé

conforme all’art. 47 CO diano luogo ad un obiettiva disuguaglianza; il

confronto tra casi concreto suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie

dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive

(DTF 123 IV 150, DTF 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).

Il giudice dovrà prendere in

considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza

designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita”

rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo

soggettivo, la norma rinvia ai momenti e agli obiettivi perseguiti che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché la possibilità

che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi

in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della

legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo

criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione

personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,

senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP, turbare la

capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si

riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano

così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr.

pure STF 12.03.2008, inc. n.6B_370/2007, consid. 2.2).

Nella commisurazione della pena,

così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito

fruisce di ampia autonomia (CCRP del 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a

e 4.2b).

Per quanto attiene all’ammontare

dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota

giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo

secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della

pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della

sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e

assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010,

inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

11.2.

Ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP,

oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una pena

pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che il giudice

commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una

pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).

Il Tribunale federale ha avuto modo

di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una

pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai

sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per

accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria

sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale,

quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della

situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi

comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF

17.03.2008, inc. n.6B_366/2007, consid. 7.3).

Dato che la pena va commisurata

alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle

due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei

fatti e alla personalità dell’autore.

L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4

CP non può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva

né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese

complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF

13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).

Sempre secondo il Tribunale

federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si

giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un

quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP 26.10.2011,

inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione

della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine,

l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid.

7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).

Oltre alla multa aggiuntiva di

cui si è appena detto, occorre considerare la multa relativa alle

contravvenzioni ai sensi dell’art. 103 CP, di cui agli art. 90 cpv. 1 e 92 cpv.

1 LStr. In quanto pena di genere diverso, non trova applicazione il principio

dell’aggravamento (“Asperationsprinzip”) di cui all’art. 49 cpv. 1 CP,

che concede la facoltà al giudice di aumentare in misura adeguata la pena

prevista per il reato più grave, ma va inflitta separatamente (Trechesel/ Affolter-Eijsten, StGB PK, ad

art. 49, n. 7); le due pene possono tuttavia essere cumulate, ritenuto che la

pena complessiva deve comunque sempre rispettare il criterio della colpa

dell’autore (Ackermann, BSK

Strafrecht I, ed. 2007, ad art. 49, n. 38).

11.3. Tutto

ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale

dell’accusato agli atti), si ritiene che una pena pecuniaria di 45 aliquote

giornaliere da fr. 100.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

tre anni, oltre alla multa di fr. 1'000.-, sia confacentemente

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e rettamente commisurata al

grado di colpa di IM 1.

11.4. La

tassa e le spese della presente procedura sono poste a carico dell’imputato.

richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31

cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;

Considerandi

2.

cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 34, 42, 47,106 CP; 80 e segg., 84 e segg.,

348.

e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione alle

norme della circolazione per avere, a __________ il __________, circolando con

la vettura __________ targata TI __________, negligentemente perso la

padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano provocando in tal

modo la collisione con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________,

regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

1.2

elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida per essersi, a __________ il __________,

intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario

completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del

suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo

presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora

dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova

dell’alito o del sangue;

1.3

inosservanza dei doveri

in caso d'infortunio per avere, a __________ il __________, abbandonato il

luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla

legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla

danneggiata o avvertire senza indugio la polizia.

2.

Di conseguenza è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

45.

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di

fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

2.1.1

l’esecuzione della

pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta

e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

IM 1

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 1'000.- multa

fr. 700.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese

giudiziarie

fr. 2'000.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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