81.2012.48
Infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
5 marzo 2013Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.48
Data decisione, Autorità:
05.03.2013, PRPEN
Titolo:
Infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 2 LCSTR
art. 34 cpv. 1 LCSTR
art. 51 cpv. 1 LCSTR
art. 51 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
art. 2 cpv. 1 ONCS
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 7 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
81.2012.48
DA 501/2012
Bellinzona
5 marzo 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della
Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 501/2012
del 30 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, a __________ il __________,
circolando con la vettura __________ targata TI __________, negligentemente
perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano provocando
in tal modo la collisione con la vettura __________ targata TI __________
condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
2. elusione di provvedimenti
per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi, a __________ il __________,
intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo
per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto
incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto
conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.),
che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del
sangue;
3. inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio,
per avere, a __________ il __________,
abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie
generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 7'500.-(settemilacinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.-
(milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 12 (dodici).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assistito da tutti i capi d’imputazione e
l’assegnazione di un indennizzo ex art. 429 CPP;
preso atto che con scritto 6 marzo 2013 il
difensore DI 1 ha chiesto, richiamando l’art. 82 cpv. 2 lett. a) CPP, la
motivazione della sentenza;
letti ed
esaminati gli atti
considerato in fatto e in diritto
1. IM 1, nato nel __________,
coniugato, è attualmente pensionato, e percepisce un reddito di fr. 1'700.-.
Egli aiuta nondimeno i figli nella ditta di famiglia da lui avviata nel campo
della lavorazione del granito a __________ (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1 e 2).
2. Il __________ alle ore
18:25 IM 1 alla guida della vettura __________ targata TI __________ e __________,
alla guida della sua auto __________ targata TI __________ si sono urtati in
località di __________ e più precisamente su Via __________. A seguito
dell’incidente __________ ha chiamato la polizia.
3. Giunti sul luogo
dell’incidente gli agenti di polizia hanno constatato che __________ aveva
provveduto a spostare il proprio veicolo dal luogo della collisione, mentre non
vi era traccia della seconda vettura coinvolta.
4. Nel corso del suo
verbale d’interrogatorio __________ ha dichiarato che proveniva dal centro di __________
e che era diretta, assieme all’amico __________ (__________), all’Ospedale __________
di __________. Giunta in territorio di __________, mentre percorreva la Via __________,
notava che un’automobile bianca sopraggiungeva in senso opposto invadendo la
sua corsia. Ella riferisce inoltre che dal momento in cui ha realizzato il
fatto, non le è più stato possibile effettuare una manovra per evitare la
collisione e che, di conseguenza, le vetture si sono urtate entrambe sulla
fiancata sinistra (cfr. verbale __________, 5.11.2011, pag. 2).
A seguito dell’accaduto, __________
ha dichiarato di essersi fermata al fine di valutare quale fosse l’entità del
danno subito alla sua vettura e decideva in seguito di telefonare alla polizia
riferendo dell’accaduto. Contestualmente, __________ si sarebbe recato sul
luogo dell’impatto dove avrebbe constatato che l’autovettura bianca non si era
fermata (cfr. verbale __________, 5.11.2011, pag. 2). Il 14 novembre 2011, __________
ha notato per caso, presso la carrozzeria __________, un’auto simile a quella
con cui aveva colliso, in riparazione, ciò che ha permesso di risalire a IM 1
(cfr. rapporto di polizia 14.12.2011, pag. 2).
5. Durante il suo verbale
d’interrogatorio l’imputato ha riconosciuto di essere rimasto coinvolto in un
incidente della circolazione nella località e all’ora descritta da __________,
non ricordando tuttavia nessun dettaglio del veicolo urtato (cfr. verbale IM 1,
15.11.2011, pag. 2).
IM 1 ha dichiarato di essersi fermato poco più distante in una piazzetta dove avrebbe aspettato per
circa 20 minuti l’arrivo dell’altra persona coinvolta. Siccome non giungeva
nessuno, avrebbe deciso di ritornare presso il suo domicilio e dallo spavento
non si sarebbe ricordato di avvisare la polizia dell’accaduto (cfr. verbale IM
1, 15.11.2011, pag. 2 e 3). A domanda del poliziotto interrogante l’imputato ha
ricordato di essere tornato sul luogo della collisione, dove tuttavia non avrebbe
visto nessuno ed è per questo motivo che egli decideva di tornare presso la sua
abitazione (cfr. verbale IM 1, 15.11.2011, pag. 3).
Nel corso del suo
interrogatorio l’imputato ha altresì dichiarato che prima del sinistro aveva
sorbito 2 birre da 2 decilitri (cfr. verbale IM 1, 15.11.2011, pag. 3).
6. Preso atto di ciò il
Procuratore Pubblico, con il decreto d’accusa impugnato ha ritenuto IM 1 autore
colpevole di infrazione alle norme della circolazione “per avere, a __________
il __________, circolando con la vettura __________ targata TI __________,
negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di
contromano provocando in tal modo la collisione con la vettura __________
targata TI __________ condotta da __________, regolarmente
sopraggiungente in senso inverso”, di elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida “per essersi, a __________ il __________,
intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario
completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del
suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo
presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente,
ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o
del sangue” e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio “per
avere, a __________ il __________, abbandonato il luogo dell'incidente
surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza
fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza
indugio la polizia”.
7. Giusta l’art. 90 cpv. 1
LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione
contenute nella Legge federale sulla circolazione stradale o nelle prescrizioni
d’esecuzione del Consiglio federale. Tale disposto, di natura astratta e
generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della circolazione
in concreto violate (STF del 24.11.2003 inc. n.6S.392/2003, consid. 2.1, DTF
100 IV 71, consid. 1; cfr. CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 2.3.a e
referenze citate).
7.1. Secondo
l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il
veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. La
norma è poi completata dall’art. 3 cpv. 1 ONC secondo il quale lo stesso deve
rivolgere la propria attenzione alla strada e alla circolazione, non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre, la
sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi
riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3
cpv. 1 ONC).
Giusta l’art. 34 cpv. 1 LCStr,
Fatti
i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra.
Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada,
soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. L’art. 7 cpv. 1
ONC precisa inoltre che il conducente deve circolare a destra. Egli non vi è
tenuto sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a
sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico
inverso né i veicoli che seguono.
7.2. Dal
punto di vista soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 90 cpv. 1 LCStr
obbedisce alla regola generale di cui all’art. 100 cifra 1 prima frase LCStr –
secondo cui salvo disposizione espressa e contraria
della legge, anche la negligenza è punibile – per modo che sia l’intenzione,
compreso il dolo eventuale, sia la negligenza, sono punibili (Jeanneret, Les dispositions pénales de
la Loi sur la circulation routière, ed. 2007, ad art. 90, n. 31).
7.3. Giusta
l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera
valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati
secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso
significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non
scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla
scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di
tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a
scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei
diversi mezzi di prova. Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento
unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e
oggettivo, di un determinato mezzo di prova (cfr. CARP 27.06.2012, inc. n. 17.2001.67,
consid. 4).
7.4. Il
principio della presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP,
disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio
(DTF 120 Ia 3, consid. 2c). Riferito al riparto dell’onere probatorio, il
principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio
a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche
all’art. 6 CPP.
È
compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero
provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona
imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi
della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona
sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente
che non poteva compierlo (STF del 12.08.2005, inc. n.1P.57/2005, consid. 3.5;
DTF 127 I 38, consid. 2a).
Per quanto
attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo
afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie
più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del
materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove
conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono
sufficienti, poiché sono sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole
dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è
piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove
a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione
tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima
alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di
convinzione interiore intesa come persuasione schiacciante costituisce la linea
di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso
o, comunque, ininfluente per il giudizio (cfr. CARP
27.06.2012, inc.n. 17.2001.67, consid. 5).
7.5. Le
difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di reati stradali
rendono sovente decisive le dichiarazioni
delle persone direttamente coinvolte, cosicché, trattandosi non di rado della
parola di una parte contro quella dell'altra, la credibilità dell'imputato e
degli altri protagonisti assurge a punto centrale della valutazione delle
prove.
Secondo una
prassi costante, l’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni è innanzitutto
compito e dovere del giudice che deve procedere a tale analisi con estremo
rigore sulla base di convincenti basi metodologiche (STF 30.03.2007, inc. n.
6P.218/2006, consid. 3.4.3).
Rilevanti,
per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel
tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza.
A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno
lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui
versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in
particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e
di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La
credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua
univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatrice, di
principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che
inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Da considerare
nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti
alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente l’imputato (cfr. CARP 06.06.2012, inc.n. 17.2012.2, consid. 4).
7.6. In
concreto, per quanto concerne la collisione, le versioni dei due protagonisti
sono discordanti. Durante l’odierno dibattimento l’imputato ha affermato di
aver sentito un colpo e ha indicato che a seguito dell’incidente la sua vettura
ha subito danni alla ruota sinistra anteriore, e allo specchietto e che il
finestrino della portiera sinistra si era rotto. Inoltre l’imputato ha
contestato di aver invaso la corsia di contromano, asserendo che se così fosse
stato anche il fanale della sua vettura avrebbe subito un danno (cfr. verbale
di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).
Dal canto suo, __________ ha dichiarato che nel momento in
cui la vettura di IM 1 giungeva alla sua altezza, notava che circolava con
parte del veicolo nella sua corsia e che quando ha realizzato quello che stava
succedendo non poteva fare nulla al fine di evitare la collisione (cfr. consid.
4).
7.7. Sebbene
la versione dell’imputato non appaia d’acchito inverosimile, la stessa risulta
tuttavia vaga e in parte contraddittoria a differenza di quella di __________,
della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, la quale ha fornito una
versione più lineare e convergente della dinamica dell’incidente stesso, così
come del proseguo dei fatti, come si vedrà.
Infatti ella spiegando la dinamica dell’incidente ha
fornito agli agenti di polizia intervenuti in loco le caratteristiche della
vettura dell’imputato e come è avvenuta la collisione segnatamente ha indicato
che “Mentre percorrevo la Via __________ in territorio di __________ […] notavo un’autovettura
bianca che giungeva in direzione opposta. Posso affermare che nel momento in
cui questa autovettura giungeva alla mia altezza, notavo che circolava con
parte del veicolo nella mia corsia. Nel momento in cui ho realizzato di quello
che stava accadendo, non potevo più fare nulla. Di conseguenza, avveniva la
collisione tra la mia fiancata sinistra e la fiancata sinistra dell’autovettura
bianca (cfr. verbale di interrogatorio __________
5.11.2011, pag. 2).
Nelle dichiarazioni dell’imputato, si evincono invece delle
contraddizioni sullo svolgimento dei fatti anteriori all’incidente: anzitutto egli
ha raccontato nel suo primo verbale svoltosi dinnanzi alla polizia cantonale
che “In data __________ verso le 17:00 mi mettevo alla guida
dell’autovettura sopraccitata. Affermo di essere partito dal mio domicilio in
direzione del barbiere “__________” di __________, situato in centro paese. […] Verso le ore 18:15 partivo dal barbiere, sempre alla
guida dell’autovettura sopraccitata, in direzione del mio domicilio.” (cfr. verbale
interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2). A domanda dell’agente interrogante, a
sapere se “Durante la serata del __________ aveva bevuto sostanze
alcoliche?” (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 3), egli per
tutta risposta ha indicato che “Come di routine, a fine giornata lavorativa,
bevo 2 birre da 2 dl.” (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag.
3).
Durante l’odierno dibattimento l’imputato ha per contro affermato
che “Il __________, […] Durante il giorno ero in ditta. Alle 17 ho deciso di
andare dal barbiere a __________.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato,
pag. 1), negando di essersi fermato al bar mentre si recava dal barbiere e
nemmeno dopo esserne uscito (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, pag.
1), in contraddizione con quanto precedentemente dichiarato.
Non può del resto essere disatteso che tra il momento in
cui si è recato dal parrucchiere (17:00) – che dista 5 minuti dal suo domicilio
– e l’orario dell’incidente (18:30) intercorre un lasso di tempo assai lungo,
che ben difficilmente si concilia con il solo taglio dei capelli.
Oltre a ciò, l’imputato non è stato in grado di fornire
dettagli sull’accaduto, segnatamente in che modo è avvenuta la collisione e
neppure ha indicato le caratteristiche della vettura con la quale era entrato
in collisione: “Mentre percorrevo la Via __________ in territorio di __________
[…]
notavo un’autovettura che giungeva in direzione opposta. Affermo di non
ricordarmi alcun dettaglio in merito questo veicolo. Nel momento in cui i due
veicoli erano alla stessa altezza, sentivo come un forte colpo. Essendomi
spaventato mi fermavo nella piazzetta a destra subito dopo il ponticello
situato nel luogo. In questo momento realizzavo che vi era stata una collisione
fra le due fiancate sinistre delle vetture”
(cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2).
7.8. In
siffatte evenienze questa giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti
istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’imputato
abbia effettivamente perso la padronanza di guida, invaso la corsia di
contromano e provocato la collisione – del resto, per stessa ammissione
dell’accusato, la sua assicurazione responsabilità civile risulta aver
liquidato il danno della coprotagonista (cfr. verbale di interrogatorio
dell’imputato 5.03.2013, pag. 2) – non potendo dunque trovare applicazione nel
caso concreto il principio “in dubio pro reo”.
8. Chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri
impostigli dalla LCStr è punito con la multa (art. 92 cpv. 1 LCStr).
8.1. Premessa
per l’applicazione dell’art. 92 cpv. 1 LCStr relativo all’inosservanza dei
doveri imposti dalla legge, è l’esistenza di un incidente, la cui definizione
presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera
una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura
non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 154, n.
12, ad art. 92 LCStr).
Ai fini dell’insorgere dei doveri in
caso d’infortunio della circolazione stradale con soli danni materiali il
valore e la natura dei danni causati non entrano in considerazione (ritenuto
che secondo la giurisprudenza anche danni per un valore di fr. 100.- sono
sufficienti; cfr. Schultz,
Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987,
220 e 221, Berna 1990). Per principio i doveri specifici previsti dall’art. 51
cpv. 3 LCStr incombono all’autore del danno (“Schädiger”) e non alle
persone implicate; autore del danno è colui che con il suo comportamento è
all’origine, anche solo parzialmente, di una delle cause dell’incidente,
indipendentemente da ogni colpa e quand’anche abbia subito personalmente un
danno nel sinistro stradale. L’autore dovrà attenersi non solo ai doveri
specifici dell’art. 51 cpv. 3 LCStr, ma anche a quelli generali derivanti dal
cpv. 1 del medesimo articolo, segnatamente all’obbligo di fermarsi (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 175, n. 99 e
segg. ad art. 92 LCStr).
Quo all’elemento soggettivo
dell’infrazione va detto che, la contravvenzione istituita dall’art. 92 cpv. 1
LCStr è punibile sia se commessa intenzionalmente, sia per negligenza (art. 100
cifra 1 cpv. 1 LCStr).
8.2 . In
concreto, l’esistenza della collisione e del danno è pacifica e ammessa dai
protagonisti dell’incidente (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag.
2 e verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1 e verbale di interrogatorio __________
5.11.2011, pag. 2), trovando applicazione l’art. 51 LCStr, con i relativi
doveri che impone agli utenti della strada rimasti coinvolti in un incidente
della circolazione.
Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr
in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o
velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono
provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. L’art.
51 cpv. 3 LCStr impone all’autore dell’infortunio con soli danni materiali di
avvisare immediatamente il danneggiato fornendo il suo nome e il suo indirizzo
o, nell’impossibilità di procedere in tal modo, di avvisare senza indugio la
polizia, avviso che ha lo scopo di garantire la constatazione dei fatti.
L’immediatezza prescritta dalla legge dev’essere interpretata
in modo molto restrittivo, ritenuto che l’autore deve avvertire la polizia
laddove non può avvisare il danneggiato immediatamente dopo l’incidente (cfr. Jeanneret, op. cit., n. 106 ad art. 92
LCStr).
8.3. A
seguito dell’incidente, __________ ha provveduto a spostare il suo veicolo
dalla carreggiata, fermandosi poco distante dal luogo della collisione (poco
più di 200m. cfr. map.search.ch) e ha avvisato la polizia dell’accaduto, la
quale è poi intervenuta (verbale di
interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2 e rapporto di polizia 14.12.2011,
pag. 2).
L’imputato ha invece dichiarato che
dopo l’impatto si è spaventato e si è fermato su una piazzetta a lato della
strada a circa 10 metri dal luogo della collisione (in direzione opposta
rispetto al punto in cui si è fermata la coprotagonista) e vi è rimasto per 20
minuti, aspettando che qualcuno ritornasse, tuttavia senza successo (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2 e
verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1). Dopo un po’ sarebbe tornato a
piedi sul luogo dell’incidente ma non avrebbe più visto nessuno. Egli ha
altresì indicato che “Nel frattempo sono passate altre auto ma non si è
fermato nessuno, nemmeno la polizia. Io non ho chiamato la polizia perché ho
pensato subito che l’altro conducente fosse scappato.” (cfr. verbale d’interrogatorio
dell’imputato, pag. 1).
In entrambi verbali, l’imputato ha
dichiarato di non essersi ricordato di telefonare alla polizia poiché era
spaventato a seguito dell’incidente (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011,
pag. 3 e verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1).
8.4. Ora, la versione addotta dall’imputato appare dubbiosa e
non giustificabile con il solo spavento subito. Mal si comprende in effetti
perché egli non abbia telefonato alla polizia, a maggior ragione se ha subito
pensato che l’altro conduttore fosse scappato; né tantomeno il fatto che non
sia tornato subito sul luogo dell’incidente – sito ad una decina di metri dopo
lo spiazzo in cui si è fermato – da dove avrebbe potuto scorgere la coprotagonista
o eventualmente la polizia, prontamente allarmata da quest’ultima. Dubbi
sorgono, inoltre, sul fatto che egli fosse sotto shock ritenuto che ha
provveduto alla sostituzione immediata dello pneumatico danneggiato. Aggiungasi
poi che rimane altrettanto dubbioso il ruolo svolto da __________ – conoscente
dell’imputato – a seguito dell’incidente, la cui auto è stata vista transitare
per due volte in maniera sospetta sul luogo della collisione (cfr. verbale di
interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2-3 e rapporto di polizia 14.12.2011,
pag. 2).
Ciò posto, ad ogni buon conto, omettendo
di avvisare la polizia, egli ha disatteso agli obblighi imposti dalla legge in
caso di infortunio con soli danni materiali, foss’anche solo per negligenza, la
stessa è tuttavia punibile.
9. Per
l’art. 91a cpv. 1 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente
si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un
altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato
ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo
medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.
9.1. I
presupposti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono due:
(i) il conducente aveva l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare senza
indugio la polizia, sempre che l’avvertimento
in questione era possibile e, (ii) tenuto conto delle circostanze concrete del
caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una provvedimento per
accertare l’incapacità di guida al momento dell’avvertimento (STF 11.05.2010,
inc. n.6B_216/2010, consid. 3; Jeanneret,
op. cit., n. 24 ad art. 91a LCStr; cfr. anche STF 27.11.2003, inc. n.6S.346/2003,
consid. 5.3, DTF 126 IV 53, consid. 2a riferite al corrispondente vecchio art.
91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2004 e CARP 18.04.2011, inc. n.
17.2010.14, consid. 4.3).
Per determinare se un esame o un’analisi ai sensi dell’art.
91a cpv. 1 LCStr sarebbero stati, con alta verosimiglianza, ordinati dalla
polizia, occorre esaminare se l’insieme delle circostanze concrete avrebbe
portato un agente di polizia coscienzioso a sospettare che il conducente fosse
stato ebbro. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano, da un lato,
l'incidente in quanto tale e, dall'altro, lo stato ed il comportamento del
conducente prima e dopo l'incidente fino al momento entro il quale avrebbe
potuto avvertire la polizia. Vanno, in particolare, considerati le modalità
generali di guida e le circostanze in cui si è verificato l’incidente (condotta
a zigzag, accumulo di errori da parte del conducente o un suo errore grossolano
ed inspiegabile), i sintomi caratterizzanti il comportamento del conducente
(alito pesante, problemi d’elocuzione, andatura barcollante, propositi
incoerenti o agitazione estrema) così come le attività del conducente prima
dell’incidente (partecipazione a feste, consumo di alcol). Anche la reputazione
del guidatore può costituire un punto di riferimento (STF 11.05.2010, inc. n.
6B_216/2010, consid. 3.1.2.; Jeanneret,
op. cit., n. 28 ad art. 91a LCStr; Corboz,
Les infractions en droit suisse, Volume 2, 3a edizione, Berna 2010, n. 25 e
segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).
Per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è, invece, ininfluente che
l’autore fosse effettivamente in uno stato d’incapacità di guida (DTF 105 IV 64,
consid. 2; Corboz,
op. cit., n. 37 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).
9.2. Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale,
che è da considerarsi dato quando il conducente
conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di avvertire la polizia nonché
l'alta verosimiglianza dell'ordine di un provvedimento ai sensi dell’art. 91a
cpv. 1 LCStr (STF 27.11.2003, inc. n.6S.346/2003, consid. 5.3,
Jeanneret, op. cit., n. 41 e segg.
ad art. 91a LCStr). Al proposito, il TF ha già avuto modo di osservare
che anche chi non ha affatto consumato alcol deve potersi attendere che sia
ordinata nei suoi confronti la prova del sangue, non fosse altro che per
escludere il sospetto dell’ebrietà (DTF 105 IV 64, consid. 2, cfr. anche DTF
101 IV 332 in cui si è stato ritenuto colpevole del reato un conducente che
aveva agito unicamente per timore che un prelievo del sangue potesse causargli
dolore).
Richiesto è, altresì, che l'omissione dell'avvertimento prescritto in base
all'art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che
il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del
sangue (STF 27.11.2003, inc. n.6S.346/2003, consid. 5.3, DTF 126 IV 53,
consid. 2a pag. 55 e segg e CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3).
9.3. Ora,
al fine di determinare se l’imputato si è reso colpevole dell’infrazione di elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
è dunque necessario esaminare se l’insieme delle circostanze concrete
avrebbe portato un agente di polizia coscienzioso a sospettare che l’imputato
fosse stato ebbro (cfr. CARP 18.04 2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3 e
rinvii giurisprudenziali).
Nel caso concreto, la collisione delle due automobili è
avvenuta dopo che l’imputato, come si è detto sopra (cfr. ad. 7.7. e 7.8.), ha
perso il controllo della sua vettura, invadendo così la corsia di contromano (cfr. anche verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011,
pag. 3), ciò che risulta del resto compatibile con i danni riportati dai
veicoli.
In seguito alla collisione, __________,
una volta constatata l’entità del danno ha subito telefonato alla polizia per riferire
di quanto accaduto (cfr. verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag.
2), mentre dell’imputato non vi era traccia, né immediatamente dopo
l’incidente, né all’arrivo della polizia (cfr. rapporto di polizia 14.12.2011,
pag. 2).
Il comportamento dell’imputato dopo
l’impatto non risulta chiaro. Al di là dei dubbi già evocati al consid. 7.7.
egli non ha infatti avvisato nessuno dell’accaduto e che ha fatto ritorno
presso la sua abitazione guidando la vettura, malgrado questa fosse danneggiata
ad una ruota ed in particolare allo pneumatico dovendo procedere a passo d’uomo
(cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2; verbale d’interrogatorio
dell’imputato, pag. 1 e rapporto di polizia 14.12.2011, pag. 2). In seguito non
appena giunto al suo domicilio, per ragioni poco comprensibili, quali
l’eventualità, del resto francamente improbabile, di dover necessitare
dell’auto durante la notte nel caso in cui fosse successo qualcosa (cfr.
verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2) ha provveduto a sostituire
immediatamente lo pneumatico, senza avvisare la moglie dell’accaduto, la quale
si trovava a casa con la nipotina, che lo aspettava per cena da quasi due ore (cfr.
verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 2). La versione dell’imputato appare
ancora più dubbiosa ritenuto che la di lui moglie, ascoltata in qualità di
teste, ha ricordato di aver constatato per contro – diversamente da quanto
riferito dal marito – che la vettura aveva la gomma danneggiata:“Ricordo che
successivamente mio marito è andato a chiamare il fratello, che per lui in quei
casi è un aiuto morale, e assieme sono andati a vedere l’auto, che era
posteggiata davanti a casa. Io ero anche presente quando abbiamo visionato
l’auto, io ho messo le mani nei capelli perché era la mia auto. […] Ricordo che
la gomma dell’auto era schiacciata, lo specchio laterale sinistro spaccato e il
finestrino della porta del guidatore era rotto […].”.(cfr. verbale di
audizione __________, pag. 1 e 2).
A fronte di quanto sopra e
considerando anche che l’imputato era già stato condannato per guida in stato
di inattitudine (cfr. inc. __________ del Ministero pubblico del cantone Ticino
Bellinzona), si può ragionevolmente ritenere che gli agenti di polizia giunti
sul posto avrebbero sospettato uno stato di ebrietà e proceduto, con ogni
verosimiglianza, con i relativi controlli, come del resto è stato fatto con la
coprotagonista __________, rimasta sul luogo della collisione, e sottoposta
dagli agenti di polizia alla prova indicativa dell’alcool con risultato
negativo di 0.00 (cfr. verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 3).
Visto quanto esposto sopra si
devono ritenere altresì adempiuti i requisiti soggettivi dell’infrazione. L’imputato
era infatti a conoscenza della collisione con un’altra vettura e non poteva
ragionevolmente non sapere che sarebbe stato sottoposto alla prova indicativa
dell’alcool se avesse avvisato la polizia dell’accaduto (conformemente all’art.
51 LCStr), se non altro per eliminare l’ipotesi secondo la quale la perdita di
controllo del veicolo era dovuta ad un suo eventuale stato di ebrietà (cfr.
CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3. e rinvii giurisprudenziali).
10. Così stando le cose, IM 1 va dunque dichiarato autore
colpevole di infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri
in caso di infortunio e di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità
alla guida.
11. In merito alla commisurazione della pena, giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il
giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla
colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la
pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle
condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla
sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
11. 1. Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione
della pena è quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano
in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto
incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad
agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della
negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di
esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la
durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e
la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a
dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il
comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21, consid.
6.1; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n.
17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63
vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non
avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali
di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999,
pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, ad art.
47 CP, n. 4 e Dupuis et al., Petit
commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare,
inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)
per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva, ecc (DTF 102
IV 231, STF 19.04.2007, inc. n.6B.14/2007).
Esigenze di prevenzione generale,
per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il
principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in
casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé
conforme all’art. 47 CO diano luogo ad un obiettiva disuguaglianza; il
confronto tra casi concreto suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie
dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive
(DTF 123 IV 150, DTF 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).
Il giudice dovrà prendere in
considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza
designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita”
rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo
soggettivo, la norma rinvia ai momenti e agli obiettivi perseguiti che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché la possibilità
che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi
in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della
legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo
criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione
personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,
senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP, turbare la
capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si
riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano
così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr.
pure STF 12.03.2008, inc. n.6B_370/2007, consid. 2.2).
Nella commisurazione della pena,
così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito
fruisce di ampia autonomia (CCRP del 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a
e 4.2b).
Per quanto attiene all’ammontare
dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota
giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo
secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della
pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della
sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e
assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010,
inc. n.6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).
11.2.
Ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP,
oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una pena
pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che il giudice
commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una
pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).
Il Tribunale federale ha avuto modo
di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una
pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai
sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per
accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria
sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale,
quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della
situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi
comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF
17.03.2008, inc. n.6B_366/2007, consid. 7.3).
Dato che la pena va commisurata
alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle
due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei
fatti e alla personalità dell’autore.
L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4
CP non può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva
né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese
complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF
13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid. 7.1.2).
Sempre secondo il Tribunale
federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si
giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un
quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP 26.10.2011,
inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione
della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine,
l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n.6B_152/2007, consid.
7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).
Oltre alla multa aggiuntiva di
cui si è appena detto, occorre considerare la multa relativa alle
contravvenzioni ai sensi dell’art. 103 CP, di cui agli art. 90 cpv. 1 e 92 cpv.
1 LStr. In quanto pena di genere diverso, non trova applicazione il principio
dell’aggravamento (“Asperationsprinzip”) di cui all’art. 49 cpv. 1 CP,
che concede la facoltà al giudice di aumentare in misura adeguata la pena
prevista per il reato più grave, ma va inflitta separatamente (Trechesel/ Affolter-Eijsten, StGB PK, ad
art. 49, n. 7); le due pene possono tuttavia essere cumulate, ritenuto che la
pena complessiva deve comunque sempre rispettare il criterio della colpa
dell’autore (Ackermann, BSK
Strafrecht I, ed. 2007, ad art. 49, n. 38).
11.3. Tutto
ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale
dell’accusato agli atti), si ritiene che una pena pecuniaria di 45 aliquote
giornaliere da fr. 100.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
tre anni, oltre alla multa di fr. 1'000.-, sia confacentemente
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e rettamente commisurata al
grado di colpa di IM 1.
11.4. La
tassa e le spese della presente procedura sono poste a carico dell’imputato.
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31
cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;
Considerandi
2.
cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 34, 42, 47,106 CP; 80 e segg., 84 e segg.,
348.
e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione alle
norme della circolazione per avere, a __________ il __________, circolando con
la vettura __________ targata TI __________, negligentemente perso la
padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano provocando in tal
modo la collisione con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________,
regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
1.2
elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida per essersi, a __________ il __________,
intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario
completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del
suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo
presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora
dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova
dell’alito o del sangue;
1.3
inosservanza dei doveri
in caso d'infortunio per avere, a __________ il __________, abbandonato il
luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla
legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla
danneggiata o avvertire senza indugio la polizia.
2.
Di conseguenza è condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
45.
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di
fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).
2.1.1
l’esecuzione della
pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta
e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
IM 1
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 1'000.- multa
fr. 700.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese
giudiziarie
fr. 2'000.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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