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Decisione

81.2012.49

Non rispettare la decisione di un'autorità quindi non mettere a norma un serbatoio per olio combustibile

29 febbraio 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.49

Data decisione, Autorità:

29.02.2012, PRPEN

Titolo:

Non rispettare la decisione di un'autorità quindi non mettere a norma un serbatoio per olio combustibile

DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ

INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE DELLE ACQUE

art. 292 CPP

art. 70 cpv. 1 LPAC

Incarto

n.

81.2012.49

DA 448/2012

Bellinzona

29

febbraio 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 448/2012 del

25 gennaio 2012;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di

1. infrazione alla LF sulla

protezione delle acque

per avere, ad __________, dal 9

marzo 2009 sino a tutt’oggi, nonostante il richiamo di data 24 agosto 2009 e

l’ordine intimatogli sotto la comminatoria ex art. 292 CP del 24 agosto 2009

della DNTE 1, __________, non provvedendo ad eseguire i lavori di manutenzione

per la messa a norma quale detentore, dell’impianto n° 504.01392.12 costituito

da un serbatoio per olio combustibile della capacità di 10'000 litri, quindi di liquido inquinante, posato sul fondo RFD 1392 del comune di __________ di cui

è proprietario, intenzionalmente omesso di prendere le necessarie misure di

manutenzione e controllo facendo così sorgere un pericolo di inquinamento;

Considerandi

2.

disobbedienza a decisioni

dell'autorità

per avere, agendo come sopra,

omesso di ottemperare ad una decisione della competente autorità a lui

regolarmente intimata il 9 marzo 2009, rispettivamente il 24 agosto 2009 con la

comminatoria dell’articolo 292 CP;

e propone la condanna a

1.

Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

17.

(diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato che il difensore chiede in via

principale il proscioglimento e in via subordinata che l’imputato sia punito

solo per contravvenzione alla LPAc con una multa;

richiamati gli art. 106, 292 CP; 70 cpv. 1

lett. b, 71 cpv. 1 lett. a LPAc; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e

segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione

alla LF sulla protezione delle acque per avere, in qualità di detentore

dell’impianto n° 504.01392.12 costituito da un serbatoio per olio combustibile

della capacità di 10'000 litri, quindi di liquido inquinante, posato sul fondo

RFD 1392 del comune di __________ di cui è proprietario, omesso dal 2008 a tutt’oggi, di far mettere fuori servizio l’impianto come previsto dalla LPAc dopo che era

stata staccata la corrente e quindi non era più in funzione il dispositivo di

allarme dello stesso.

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

3.1

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

3.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

4.

Tasse e spese di giustizia

rimanenti di fr. 300.- sono a carico dello Stato.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

IM 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 400.- multa

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 650.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.- tassa

di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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