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Decisione

81.2012.504

Circolare a almeno 75 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h

13 dicembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.504

Data decisione, Autorità:

13.12.2013, PRPEN

Titolo:

Circolare a almeno 75 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h

VELOCITÀ

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 32 cpv. 2 LCSTR

art. 32 cpv. 3 LCSTR

art. 91 cf. 2 LCSTR

art. 4a cpv. 1 let. a ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

81.2012.504

DA 5834/2012

Bellinzona

13

dicembre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1 , __________,

visto il decreto d’accusa n. 5834/2012

del 13 dicembre 2012;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme

della circolazione,

per aver circolato con la

vettura __________ targata TI __________ alla velocità di circa 110 Km/h (peraltro da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 3'600.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr. 2’250.-,

decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 25.10.2010,

con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 45 (art. 36 CP).

rilevato che l’imputato chiede che la

sanzione tenga conto dell’effettiva velocità e che si faccia in modo che egli

non debba rifare gli esami per il conseguimento della licenza;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel.

con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.

22.

cpv. 1 OSStr; 34, 42, 46, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,

422.

e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione per avere, il __________ a __________,

circolato con la vettura __________ targata TI __________ a velocità superiore

al limite consentito: la velocità era di almeno 75 km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, in virtù sia delle sue dichiarazioni sia degli

accertamenti effettuati dalla vettura di polizia che lo ha seguito.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

20.

(venti) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.

1’200.- (milleduecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta

e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.

È revocato il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)

aliquote giornaliere di fr. 50.- per complessivi fr. 2’250.-, decretata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico il 25.10.2010, con l'avvertenza che in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 45 (art. 36 CP).

4.

Non è revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 150

(centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- per complessivi fr. 13'500.-,

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 09.10.2013, con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 150 (art. 36 CP).

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

6.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 300.- multa

fr. 2'250.- pena

pecuniaria

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 2'750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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