81.2012.504
Circolare a almeno 75 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h
13 dicembre 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.504
Data decisione, Autorità:
13.12.2013, PRPEN
Titolo:
Circolare a almeno 75 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 91 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2012.504
DA 5834/2012
Bellinzona
13
dicembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 , __________,
visto il decreto d’accusa n. 5834/2012
del 13 dicembre 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme
della circolazione,
per aver circolato con la
vettura __________ targata TI __________ alla velocità di circa 110 Km/h (peraltro da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 3'600.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr. 2’250.-,
decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 25.10.2010,
con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 45 (art. 36 CP).
rilevato che l’imputato chiede che la
sanzione tenga conto dell’effettiva velocità e che si faccia in modo che egli
non debba rifare gli esami per il conseguimento della licenza;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.
22.
cpv. 1 OSStr; 34, 42, 46, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg.,
422.
e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione per avere, il __________ a __________,
circolato con la vettura __________ targata TI __________ a velocità superiore
al limite consentito: la velocità era di almeno 75 km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h, in virtù sia delle sue dichiarazioni sia degli
accertamenti effettuati dalla vettura di polizia che lo ha seguito.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
20.
(venti) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.
1’200.- (milleduecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta
e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3.
È revocato il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)
aliquote giornaliere di fr. 50.- per complessivi fr. 2’250.-, decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico il 25.10.2010, con l'avvertenza che in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 45 (art. 36 CP).
4.
Non è revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 150
(centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- per complessivi fr. 13'500.-,
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 09.10.2013, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 150 (art. 36 CP).
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 300.- multa
fr. 2'250.- pena
pecuniaria
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 2'750.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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