81.2012.51
Detenere all'interno della propria vettura un bastone tattico telescopico; circolare alla velocità di 100 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h
21 maggio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.51
Data decisione, Autorità:
21.05.2013, PRPEN
Titolo:
Detenere all'interno della propria vettura un bastone tattico telescopico; circolare alla velocità di 100 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h
INFRAZIONE LARM
VELOCITÀ
art. 4 cpv. 1 let. d LARM
art. 33 cpv. 1 let. a LARM
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2012.51 /
81.2012.301
DA 437/2012
Bellinzona
21
maggio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 437/2012 del
25 gennaio 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore
colpevole di
infrazione alla LF sulle
armi
per avere, a __________, il __________,
senza diritto, detenendolo all’interno della propria vettura __________ targata
TI __________, intenzionalmente posseduto un bastone tattico telescopico
concepito per ferire le persone, dispositivo acquistato in __________ nel
maggio 2011;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 6 (sei)
aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna (artt. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 240.- (duecentoquaranta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.- (cento), con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle
spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
Ordina la confisca e la
distruzione (art. 69 CP) di: 1 (un) bastone tattico estensibile sequestrato
dalla Polizia cantonale all’imputato il __________ (Rep. no. 16962).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
visto il decreto d’accusa n. 3466/2012
del 7 agosto 2012;
preso atto che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputato
autore colpevole di
grave infrazione alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato a __________ il __________ con il motoveicolo __________
targato __________ alla velocità di 100 Km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 Km/h.;
e
propone la condanna a
1.
Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 1'350.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
seg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 600.-, tenuto
conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
rilevato che il difensore chiede, per
quanto concerne l’infrazione alla LArm, la derubricazione del reato con
conseguente esenzione da pena. Per quanto attiene l’infrazione alla legge
stradale, una riduzione della pena pecuniaria nonché la conferma della
sospensione della condizionale. Altresì, che la multa venga ridotta secondo i
dettami del TF;
richiamati gli art. 33 cpv. 1 lett. a LArm, richiamati
gli artt. 4 cpv. 1 lett. d LArm e 42 cpv. 1 e 4 CP, 90 cifra 2 LCStr, in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.
22.
cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1
delitto
contro la LF sulle armi
per avere, a __________, il __________,
senza diritto, detenendolo all’interno della propria vettura __________ targata
TI __________, intenzionalmente posseduto un bastone tattico telescopico
concepito per ferire le persone, dispositivo acquistato in __________ nel
maggio 2011.
1.2
infrazione grave alle
norme della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato a __________ il __________ con il motoveicolo __________
targato __________ alla velocità di 100 Km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 Km/h.
2.
Di conseguenza è condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 35
(trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'050.-
(millecinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta
e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3.
Ordina la distruzione del
bastone tattico estensibile sequestrato dalla Polizia cantonale (Rep. no. 16962).
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, c/o ex
Arsenale militare, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese
giudiziarie
fr. 600.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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