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Decisione

81.2012.51

Detenere all'interno della propria vettura un bastone tattico telescopico; circolare alla velocità di 100 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h

21 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.51

Data decisione, Autorità:

21.05.2013, PRPEN

Titolo:

Detenere all'interno della propria vettura un bastone tattico telescopico; circolare alla velocità di 100 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h

INFRAZIONE LARM

VELOCITÀ

art. 4 cpv. 1 let. d LARM

art. 33 cpv. 1 let. a LARM

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 32 cpv. 2 LCSTR

art. 32 cpv. 3 LCSTR

art. 90 cf. 2 LCSTR

art. 4a cpv. 1 let. a ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

81.2012.51 /

81.2012.301

DA 437/2012

Bellinzona

21

maggio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 437/2012 del

25 gennaio 2012;

preso atto che il ritiene l’imputato autore

colpevole di

infrazione alla LF sulle

armi

per avere, a __________, il __________,

senza diritto, detenendolo all’interno della propria vettura __________ targata

TI __________, intenzionalmente posseduto un bastone tattico telescopico

concepito per ferire le persone, dispositivo acquistato in __________ nel

maggio 2011;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 6 (sei)

aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna (artt. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 240.- (duecentoquaranta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.- (cento), con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle

spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.

Ordina la confisca e la

distruzione (art. 69 CP) di: 1 (un) bastone tattico estensibile sequestrato

dalla Polizia cantonale all’imputato il __________ (Rep. no. 16962).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

visto il decreto d’accusa n. 3466/2012

del 7 agosto 2012;

preso atto che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputato

autore colpevole di

grave infrazione alle norme

della circolazione

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato a __________ il __________ con il motoveicolo __________

targato __________ alla velocità di 100 Km/h. (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 50 Km/h.;

e

propone la condanna a

1.

Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 1'350.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

seg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 600.-, tenuto

conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

rilevato che il difensore chiede, per

quanto concerne l’infrazione alla LArm, la derubricazione del reato con

conseguente esenzione da pena. Per quanto attiene l’infrazione alla legge

stradale, una riduzione della pena pecuniaria nonché la conferma della

sospensione della condizionale. Altresì, che la multa venga ridotta secondo i

dettami del TF;

richiamati gli art. 33 cpv. 1 lett. a LArm, richiamati

gli artt. 4 cpv. 1 lett. d LArm e 42 cpv. 1 e 4 CP, 90 cifra 2 LCStr, in rel.

con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.

22.

cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

1.1

delitto

contro la LF sulle armi

per avere, a __________, il __________,

senza diritto, detenendolo all’interno della propria vettura __________ targata

TI __________, intenzionalmente posseduto un bastone tattico telescopico

concepito per ferire le persone, dispositivo acquistato in __________ nel

maggio 2011.

1.2

infrazione grave alle

norme della circolazione

per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato a __________ il __________ con il motoveicolo __________

targato __________ alla velocità di 100 Km/h. (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 50 Km/h.

2.

Di conseguenza è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 35

(trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'050.-

(millecinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta

e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3.

Ordina la distruzione del

bastone tattico estensibile sequestrato dalla Polizia cantonale (Rep. no. 16962).

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio reperti, c/o ex

Arsenale militare, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese

giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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