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Decisione

81.2012.64

Guida in stato di inattitudine

7 maggio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.64

Data decisione, Autorità:

07.05.2013, PRPEN

Titolo:

Guida in stato di inattitudine

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto

n.

81.2012.64

DA

599/2012

Bellinzona

7

maggio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 599/2012 del

6 febbraio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

guida in stato di

inattitudine

per avere, a __________,

condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.89 grammi per mille) malgrado fosse già

stato condannato nel 2011 per analogo reato (alcolemia: min. 1.19 grammi per mille);

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

6'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 15.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.

4.

Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi

confronti da questo stesso Ministero pubblico il 04.04.2011, con l'avvertenza

che in caso di mancato pagamento, l astessa sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 30.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

rilevato che l’imputato chiede la

riduzione della pena pecuniaria e rispettivamente, della multa;

richiamati gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 80 segg.;

84.

segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida

in stato di inattitudine per avere, a __________, condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.89 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2011 per

analogo reato (alcolemia: min. 1.19 grammi per mille).

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'000.-

(quattromila).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.2

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (giorni) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico il 04.04.2011, con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

30.

2.4

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta

e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr.

1’000.- multa

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 450.- spese

giudiziarie

fr. 1'700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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