81.2012.66
Trascuranza obblighi di mantenimento
19 aprile 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2012.66
Data decisione, Autorità:
19.04.2013, PRPEN
Titolo:
Trascuranza obblighi di mantenimento
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPS
Incarto
n.
81.2012.66/RED
DA 166/2012
Bellinzona
19 aprile 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n°166/2012 del
16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di prevenuto colpevole di
trascuranza degli obblighi
di mantenimento
per aver omesso, benchè ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________
e __________ (__________), e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai
beneficiari, gli alimenti stabiliti con verbale d’udienza per il mantenimento
di minori __________ della Pretura di __________, così da essere in arretrato
per complessivi CHF 44'076.00 per il periodo 01.10.2008 – 31.12.2011;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a
complessivi fr. 1'800.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr.
400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico
postula la conferma del decreto di accusa;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 217 CPS; 80 segg.; 84
segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1
CP per i fatti descritti nel decreto d’accusa n° 166/2012 del 16 gennaio 2012.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità
giusta l’art. 429 CPP di
fr. 1'500.-.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
IM 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Considerandi
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Divisione della Giustizia,
Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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