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Decisione

81.2012.66

Trascuranza obblighi di mantenimento

19 aprile 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa di giustizia e le spese

giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.

3. A IM 1 è assegnata un’indennità

giusta l’art. 429 CPP di

fr. 1'500.-.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- per raccomandata

IM 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Considerandi

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Divisione della Giustizia,

Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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