81.2012.71
Minaccia, ingiuria, via di fatto; proscioglimento
10 luglio 2013Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
81.2012.71
Data decisione, Autorità:
10.07.2013, PRPEN
Titolo:
Minaccia, ingiuria, via di fatto; proscioglimento
INGIURIA
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
81.2012.71
DA 29/2012
Bellinzona
10
luglio 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di cancelliera per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 29/2012 del
9 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. minaccia
per avere, in data 7 luglio 2011, a __________, in via __________, inveendo nei confronti di ACPR 1 l’espressione “guarda che ti
ammazzo”, nonché, con un sasso nella mano destra, “ti spacco la testa” e “spargo
il tuo sangue sulle strade di __________”, incusso timore nei confronti del
succitato;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di
luogo e di tempo di cui al punto 1.,
offeso l’onore di ACPR 1,
tacciandolo con l’epiteto “figlio di puttana”;
3. vie di fatto
per avere, nelle circostanze di
luogo e di tempo di cui al punto 1., afferrando ACPR 1 per il collo e
stringendoglielo con la mano sinistra, commesso vie di fatto nei confronti del
succitato, procurandogli un arrossamento, così come documentato dal certificato
medico 7 luglio 2011 del Dr. med. ACPR 1 dell’Ospedale __________ di __________;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
450.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 7.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che l’accusatore privato con
scritto di data13 maggio 2013 si riconferma nella propria denuncia penale del 8
luglio 2011 e chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa ;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del proprio assistito;
richiamati gli art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP
e art. 180 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 2 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348
e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di minaccia, ingiuria e vie di fatto per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 29/2012 del 9 gennaio 2012.
Fatti
2. Le tasse e le spese giudiziarie
di complessivi fr. 300.- (trecento)sono a carico
dello Stato.
Qualora l’accusatore privato
dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa
tassa di 400.- (quattrocento)
sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Lo Stato verserà a IM 1 la
somma di fr. 500.- (cinquecento) a titolo di
indennità.
4. Questo giudizio può essere impugnato
mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni
dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
Considerandi
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia,
Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
cancelliera:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster