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Decisione

81.2012.71

Minaccia, ingiuria, via di fatto; proscioglimento

10 luglio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. Le tasse e le spese giudiziarie

di complessivi fr. 300.- (trecento)sono a carico

dello Stato.

Qualora l’accusatore privato

dovesse chiedere la motivazione scritta la relativa

tassa di 400.- (quattrocento)

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Lo Stato verserà a IM 1 la

somma di fr. 500.- (cinquecento) a titolo di

indennità.

4. Questo giudizio può essere impugnato

mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni

dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

Considerandi

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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