81.2012.76
Favorire il soggiorno illegale di un figlio
11 ottobre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2012.76
Data decisione, Autorità:
11.10.2013, PRPEN
Titolo:
Favorire il soggiorno illegale di un figlio
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 116 cpv. 2 LSTRADE
Incarto
n.
81.2012.76
DA 676/2012
Bellinzona
11
ottobre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1
Savosa
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 676/2012 del
13 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
contravvenzione alla LF
sugli stranieri per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno
illegale
per avere, a Lugano, nel
periodo 18 agosto/12 dicembre 2011, favorito il soggiorno illegale del figlio __________,
ospitandolo presso il suo domicilio, consapevole che fosse entrato in Svizzera
illegalmente privo di certificati validi di legittimazione;
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 500.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 5.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
3.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 116 cpv. 2 LStr.; 80
segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
contravvenzione alla LF sugli stranieri per incitazione all’entrata, alla
partenza o al soggiorno illegale per avere, a Lugano, nel periodo 18 agosto/12
dicembre 2011, favorito il soggiorno illegale del figlio __________,
ospitandolo presso il suo domicilio, consapevole che fosse entrato in Svizzera
illegalmente privo di certificati validi di legittimazione.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di
mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni
5.
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2.2
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di
fr.
100.
-.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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