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Decisione

81.2012.76

Favorire il soggiorno illegale di un figlio

11 ottobre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.76

Data decisione, Autorità:

11.10.2013, PRPEN

Titolo:

Favorire il soggiorno illegale di un figlio

SOGGIORNO ILLEGALE

art. 116 cpv. 2 LSTRADE

Incarto

n.

81.2012.76

DA 676/2012

Bellinzona

11

ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela

Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare

IM 1

Savosa

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 676/2012 del

13 febbraio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

contravvenzione alla LF

sugli stranieri per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno

illegale

per avere, a Lugano, nel

periodo 18 agosto/12 dicembre 2011, favorito il soggiorno illegale del figlio __________,

ospitandolo presso il suo domicilio, consapevole che fosse entrato in Svizzera

illegalmente privo di certificati validi di legittimazione;

e propone la condanna a

1. Alla multa di fr. 500.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 5.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 116 cpv. 2 LStr.; 80

segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stranieri per incitazione all’entrata, alla

partenza o al soggiorno illegale per avere, a Lugano, nel periodo 18 agosto/12

dicembre 2011, favorito il soggiorno illegale del figlio __________,

ospitandolo presso il suo domicilio, consapevole che fosse entrato in Svizzera

illegalmente privo di certificati validi di legittimazione.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di

mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni

5.

(cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.2

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di

fr.

100.

-.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 750.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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