Lexipedia

Decisione

81.2012.77

Eccesso di velocità grave

10 luglio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

900.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 6.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

rilevato che il difensore chiede una

riduzione dell’ammontare dell’aliquota giornaliera, della multa nonché delle

spese considerato come l’imputata è attualmente studente senza reddito alcuno;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr. in rel.

con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art.

22.

cpv. 1 OSS ; 34 cpv. 2 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.

CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme

medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare

per avere, a __________, circolato con la vettura __________ __________ alla

velocità di 182 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così

come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite

di 120 Km/h.;

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di

30.

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 300.-

(trecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione

scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- per raccomandata

, ,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster