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Decisione

81.2012.80

Ingiuria

30 luglio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

81.2012.80

Data decisione, Autorità:

30.07.2013, PRPEN

Titolo:

Ingiuria

INGIURIA

art. 177 CPS

Incarto

n.

81.2012.80

DA 283/2012

Bellinzona

30

luglio 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania

Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 283/2012 del

23 gennaio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

ingiuria

per avere, a __________ ed__________,

nel periodo agosto-settembre 2011, facendo pervenire a __________ scritti e

cartoline del seguente tenore:

“sei talmente codardo che non

parli nemmeno a quattrocchi”, “la figura che poi hai fatto davanti alla ditta __________

è stata poi la tua fretta di essere pagato per poi stuccare soldi a chi

lavorava x te attaccandoti a futili motivi”, “comunque io mi assento ancora xe

vacanze (visto che ho lavorato) x gente che paga non barboni e vigliacche come

te”, “sappi che visto la tua vigliaccheria nel affrontare le cose di fatto (lo

sapevo) hai necessità per gasarti di un paio di birre esiste anche la

possibilità di scrivere poiché presumo che il computer da 1200.- fr. non lo sai

usare ancora: tipica spesa da buffoni quello che sei”, “smettila di parlare

alle spalle a me dicono tutto pistola e io sai non denuncio come pretendi di

fare tu cagone”, “mi firmo ovviamente io le cose te le dico in faccia ometto da

schiaffi”, “hai qualche cosa di mio pezzente”, “paga il mio barbone”

offeso con scritti l’onore di

una persona;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 5.

3.

Si rinvia l'accusatore privato ACPR

1.

al competente foro per le sue eventuali ulteriori pretese di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

richiamati gli art. 177, 42 cpv. 1, 42 cpv. 4

CP; art. 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., art. 425 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ingiuria

per avere, a __________ ed __________, nel periodo agosto-settembre 2011,

facendo pervenire a __________ scritti e cartoline del seguente tenore:

“sei talmente codardo che non

parli nemmeno a quattrocchi”, “la figura che poi hai fatto davanti alla ditta __________

è stata poi la tua fretta di essere pagato per poi stuccare soldi a chi

lavorava x te attaccandoti a futili motivi”, “comunque io mi assento ancora xe

vacanze (visto che ho lavorato) x gente che paga non barboni e vigliacche come

te”, “sappi che visto la tua vigliaccheria nel affrontare le cose di fatto (lo

sapevo) hai necessità per gasarti di un paio di birre esiste anche la

possibilità di scrivere poiché presumo che il computer da 1200.- fr. non lo sai

usare ancora: tipica spesa da buffoni quello che sei”, “smettila di parlare

alle spalle a me dicono tutto pistola e io sai non denuncio come pretendi di

fare tu cagone”, “mi firmo ovviamente io le cose te le dico in faccia ometto da

schiaffi”, “hai qualche cosa di mio pezzente”, “paga il mio barbone”

offeso con scritti l’onore di

una persona.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.-

(centocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

Non si prelevano né tasse

né spese (art. 425 CPP).

Qualora la motivazione

scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

L’accusatore privato è rinviato

al competente foro civile per le sue eventuali pretese.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

, ,

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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