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Decisione

81.2012.97

Incitazione al soggiorno illegale di un numero indeterminato di straniere

17 luglio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alla LF sugli stranieri, art. 116 cpv. 1 lett. a LStr, per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1026/2012 del 5 marzo 2012

nel periodo 20.09.2011 – 14.12.2011, a Bodio.

2. Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di

60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

4'800.- (quattromilaottocento).

2.1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.2.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 19 (diciannove)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3 al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (.

3. Questo giudizio può essere

Considerandi

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

Cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

1’500.- multa

fr. 600.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese

giudiziarie

fr. 160.- testi

fr.

2'560.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato

ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla

Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4

CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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