81.2012.97
Incitazione al soggiorno illegale di un numero indeterminato di straniere
17 luglio 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
81.2012.97
Data decisione, Autorità:
17.07.2013, PRPEN
Titolo:
Incitazione al soggiorno illegale di un numero indeterminato di straniere
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto
n.
81.2012.97
DA 1026/2012
Bellinzona
25 giugno 2013
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Stefania
Marino in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1026/2012
del 5 marzo 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alla LF sugli
stranieri:
per avere, nel periodo
20.09.2011 – 14.12.2011, a __________, dando alloggio in qualità di gerente di
fatto al prezzo di CHF 65.00 al giorno a cittadine straniere presso la Residenza
__________ (collegata all’EP Snack Bar __________ di cui era formalmente
gerente), sapendo o dovendo presumere che le ospiti vi esercitavano senza
autorizzazione l’attività lucrativa della prostituzione e omettendo di
segnalare all’autorità competente tale situazione illecita, facilitato il
soggiorno illegale di un numero indeterminato di straniere, ma almeno delle
seguenti otto:
dal 13.12.2011 al 14.12.2011,
di __________, cittadina nigeriana;
dal 13.12.2011 al 14.12.2011,
di __________, cittadina nigeriana;
dal 09.12.2011 al 14.12.2011,
di __________, cittadina nigeriana;
dal 17.11.2011 al 14.12.2011,
di __________, cittadina brasiliana;
dal 21.09.2011 al 05.10.2011 e
dal 05.12.2011 al 14.12.2011, di __________, cittadina dominicana;
dall’11.11.2011 al 14.12.2011,
di __________, cittadina brasiliana;
dal 20.09.2011 al 03.11.2011 e
dal 24.11.2011 al 14.12.2011, di __________, cittadina rumena;
dal 20.09.2011 all’11.10.2011 e
dal 09.11.2011 al 14.12.2011, di __________, cittadina rumena;
e propone la condanna a:
1. Alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
4'800.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 19.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
rilevato che il difensore dell’imputato
chiede il proscioglimento;
considerato in fatto e in diritto
1. IM 1 è il gerente
dell’esercizio pubblico Snack Bar __________ di __________. Annesso a
detto ritrovo, vi è una Residenza di tipo “affittacamere”. Le strutture in
questione sono di proprietà della __________ SA, __________, e gestite dalla società
__________ SA, amministrata da __________.
Il 14 dicembre 2011, per opera
della sezione Teseu, la Polizia cantonale ha effettuato un controllo nei luoghi
appena indicati. Si trattava di un’ispezione volta ad esaminare se, in quel
luogo, si esercita l’attività della prostituzione illecita. In tale occasione sono
state individuate 8 donne straniere. Queste ultime, quasi tutte, hanno dichiarato
di esercitare la professione di prostituta, senza regolare permesso, nella
Residenza annessa al __________.
2. Quanto indicato al
paragrafo che precede non è mai stato contestato da IM 1, gerente del citato
esercizio pubblico.
A verbale di Polizia ha,
infatti, ammesso di essere:
·
“il responsabile di tutto l’immobile, bar ed affittacamere”,
·
“il referente” per tutti i collaboratori” dipendenti,
·
colui che si occupa della “registrazione degli ospiti e delle
relative notifiche di Polizia”.
Per quanto attiene al tema “prostituzione”
si è tuttavia giustificato asserendo che, nei luoghi da lui gestiti, a suo
sapere la citata attività non viene esercitata.
Di medesimo avviso è stato l’amministratore
unico della __________ SA __________, persona presente tutti i giorni al __________,
sentito al dibattimento in qualità di testimone, e che ha dichiarato di non
avere mai visto in quel luogo prostitute al lavoro.
Per lui, chi afferma, nei vari
blog in rete, che al __________ si esercita la prostituzione, mente.
Un avventore del luogo, __________,
ha riportato analoghe dichiarazioni.
3. L’art. 116 cpv. 1 LStr
dispone che chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita od aiuta un soggiorno
illegale ad uno straniero è punito con la pena detentiva o quella pecuniaria.
- Dal profilo soggettivo, l’art.
116 cpv. 1 LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà
di commettere il reato, ritenuto che lo stesso può essere commesso anche per
dolo eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira, 1991,
pag. 91 e seg).
- Dal profilo oggettivo,
per realizzare l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr non è
necessario un comportamento particolarmente attivo, ma è sufficiente che l’autore
permetta allo straniero non regolarmente notificato di lavorare o risiedere in
un luogo, così da rendere più difficile l’intervento dell’Autorità e il suo potere
d’intervento (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3 pag. 81, DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 pag. 80 e sentenze citate; TF non pubblicata 18 agosto 2000
[6S.615/1998], pag. 3-4; TF non pubblicata 8 marzo 2004 [6S.459/2003], pag.
2-4; Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, p. 679; Roschacher, Die
Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer, Diss Zürich 1991, pag. 87-89).
4. Nella
fattispecie non può essere mossa obiezione alcuna sul fatto che gli aspetti
oggettivi dell’art. 116 cpv. 1 a LStr sono perfettamente adempiuti.
L’accertamento effettuato dalla
Polizia il 14 dicembre 2011 alle 16:30 ha, in effetti, permesso di rilevare
che, nella “residenza Colorado” e
nel “Colorado Café”, il giorno
del controllo vi erano giovani 8 donne di varie etnie, tra cui nigeriane,
brasiliane, dominicane e rumene, le quali non si limitavano a soggiornare a Bodio per le vacanze, ma erano tutte dedite ad
un’attività lucrativa: la prostituzione.
Come detto, la
maggioranza delle ragazze fermate quel giorno ha, in effetti, pacificamente
ammesso d’avere esercitato l’attività appena indicata:
·
“presso il Colorado
adesco i clienti al bar e consumo le prestazioni sessuali a pagamento nelle
camere soprastanti” (Ana Maria Mititelu);
·
“presso il Colorado ero
libera di esercitare la prostituzione come desideravo. Nessuno mi indicava con
chi dovevo fare l’amore, dove dovevo farlo, quanto dovevo chiedere per ogni prestazione
o se dovevo usare il preservativo o meno” (__________);
·
“proponevo dei rapporti sessuali a pagamento per un importo
minimo di CHF 100.-“ (__________);
Per questi motivi le stesse sono state tutte
condannate.
Che al Colorado Café
si esercitasse la prostituzione era comunque un fatto notorio, sia in Ticino
che in Nord-Italia, ritenuto che, nei vari blog, gli internauti descrivono il “__________”
di __________ come un postribolo.
Ecco uno fra i tanti commenti:
·
“…__________..esci a __________ o fai la statale, son 20 km a nord __________…il locale, il __________ è carino (…) al __________ c’era __________…ex __________..con
2 matrone e una ragazzina carina dell’est”.
A nulla valgono dunque le testimonianze di __________ e di __________
siccome in netta discordanza con le risultanze istruttorie raccolte dalla
Polizia, dal Procuratore Pubblico e da questo Giudice.
Per cui, lasciando soggiornare e lavorare quelle persone,
l’imputato ha realizzato i presupposti oggettivi dell’incitazione all’entrata,
alla partenza o al soggiorno illegale giusta l’art. 116 cpv. 1 a LStr.
E ciò indipendentemente dalla “liberatoria” che l’imputato faceva
firmare alle ragazze tramite la quale s’impegnavano a non esercitare “nessuna
forma d’attività lucrativa (es: prostituzione)”.
5. Ciò posto, anche per quanto attiene agli aspetti
soggettivi e considerato che l’accusato era -ed è- il responsabile della
struttura in questione, si deve forzatamente concludere che IM 1, siccome
occupa una posizione dirigenziale nell’esercizio pubblico in questione, sapeva
o doveva presumere che la “residenza __________” con annesso il “__________”
non era (come da lui dichiarato) un’innocua pensione per “operai, turisti e
turiste che vengono dall’Italia” per lavorare o trascorrere le ferie in __________
(verb. int. dib.), bensì un vero e proprio postribolo, animato da ragazze giovani
dell’est Europa, dal Sudamerica oltre che dall’Africa e prive di permesso di
lavoro. Il fatto che IM 1 facesse sottoscrivere una “liberatoria” alle ragazze
che da lui soggiornavano attestante il divieto di esercitare la prostituzione
non depone certamente a suo favore ritenuto che lascia intendere che non poteva
escludere un’attività del genere nelle camere da lui amministrate. E, la violazione
della Legge sugli stranieri è pure punibile per dolo eventuale.
Non solo. Il reato è da ritenersi adempiuto, anche
per i seguenti motivi.
Il gerente di un esercizio pubblico non può, in
effetti, disinteressarsi di quanto avviene negli spazi da lui gestiti, ma deve prodigarsi
affinché l’attività commerciale da lui gestita venga organizzata e mantenuta a
norma di legge. Essendo gerente, l’infrazione contro la Legge sugli stranieri
può essere commessa anche in caso di comportamento passivo, trattandosi di un
“unechtes Unterlassungsdelikt”. Questo perché, con quella carica, l’interessato
ricopre la cosiddetta “posizione di garante” nell’amministrazione del locale
pubblico da lui gestito (CARP, inc. 17.2010.45).
6. Al proposito il Tribunale federale ha rilevato che è garante
chi, per obbligo legale o contrattuale, deve impedire il compiersi di una
fattispecie penale o sopprimerne gli effetti. “Garant ist,
wer gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist, die Verwirklichung eines
Straftatbestandes zu verhindern oder ihren Wirkungen aufzuheben” (105 IV
173 cons. 4a). Il reato è consumato quando il garante riconosce o
prevede la commissione di un reato da parte di terzi, e ciò, nonostante rimane
passivo (DTF 105 IV 173 consid. 4a e 4b pag. 175).
E, in Ticino, per quanto attiene agli esercizi
pubblici il garante è il gerente, così come previsto dalla normativa cantonale
vigente e meglio, dall’art. 27 Lear che gli attribuisce la responsabilità del
rispetto delle leggi e del regolamento nella conduzione dell’esercizio pubblico.
Nello specifico gli artt. 74 e 83 RLear – che
esplicitano gli obblighi posti dall’art. 27 Lear – precisano che il gerente ha
l’obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela del mantenimento
dell’ordine, della legalità e della quiete e che egli è tenuto, inoltre, a dare
immediato avviso alla Polizia comunale e cantonale di tutti quei fatti che,
verificatisi nell’esercizio, presentino un aspetto grave o comunque d’interesse
per la Polizia.
Per completezza (anche se qui non fondamentale) va
pure rilevato che la giurisprudenza cantonale ha considerato garante anche un semplice
affittacamere seppur privo di una specifica patente nei casi in cui è la
persona responsabile a notificare alle Autorità tutte quelle situazioni riconoscibili
come in contrasto con la legge e che si realizzano nell’esercizio pubblico da
lui diretto.
Alla luce dei ragionamenti di cui sopra non si può
dunque far altro che concludere che IM 1 ha infranto la normativa indicata nel decreto d’accusa che deve pertanto essere confermato.
richiamati gli art. 116 cpv. 1 lett. a LStr
(in combinazione con gli artt. 21 Lear, 74 e 83 RLear), art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
Fatti
80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stranieri, art. 116 cpv. 1 lett. a LStr, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1026/2012 del 5 marzo 2012
nel periodo 20.09.2011 – 14.12.2011, a Bodio.
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di
60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
4'800.- (quattromilaottocento).
2.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 19 (diciannove)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (.
3. Questo giudizio può essere
Considerandi
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
Cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
1’500.- multa
fr. 600.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese
giudiziarie
fr. 160.- testi
fr.
2'560.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato
ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla
Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4
CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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