81.2013.114
Ripetuta guida senza licenza di allievo conducente
14 febbraio 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2013.114
Data decisione, Autorità:
14.02.2014, PRPEN
Titolo:
Ripetuta guida senza licenza di allievo conducente
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cpv. 1 let. d LCSTR
art. 100 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2013.114
DA 877/2013
Bellinzona
14
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1 __________
visto il decreto d’accusa n. 877/2013 del
4 marzo 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
ripetuta guida senza
autorizzazione
per aver ripetutamente condotto
il motoveicolo __________ targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ il
__________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da CHF 110.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi CHF 3'300.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 300.00, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 200.00.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369.
CPS.
richiamati gli art. 21, 34, 42, 47, 106 CP;
95.
cpv. 1 lett. d, 100 cpv. 1 seconda frase LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348
e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole per
ripetuta guida senza autorizzazione per avere negligentemente ripetutamente
condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ senza essere titolare
della licenza di allievo conducente; fatti avvenuti a __________ il __________
ed in altre imprecisate località e date precedenti.
2.
Di conseguenza IM 1 è mandato
esente da pena trattandosi di un caso particolarmente lieve.
3.
IM 1 è condannato al pagamento
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta)
con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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