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Decisione

81.2013.124

Guida in stato di inattitudine; elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

4 aprile 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. elusione di provvedimenti

per accertare l'inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente

opposta alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata

dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del

suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 91a

cpv. 1 LCStr.;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 130.- (centotrenta) cadauna, (art.

34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 5'850.-

(cinquemilaottocentocinquanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 1'200.-

(milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 200.- e delle spese giudiziarie di CHF 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.

369.

CPS.

rilevato che il difensore chiede una

riduzione della pena;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91

cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.

CPP; 22 LTG;;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di

1.1

guida in stato di

inattitudine

per aver condotto

l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza,

così come accertato dall’esame dell’alito (1.35 grammi per mille prima prova; 1.32 grammi per mille seconda prova); fatti avvenuti a Locarno il

14.

gennaio 2013;

1.2

elusione di

provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

per essersi

intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione

dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto; fatti avvenuti a __________ il __________;

2.

Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di 25

(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di

fr. 3'250.- (tremiladuecentocinquanta).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 650.- (seicentocinquanta);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 750.- (settecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 650.- multa

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 350.- spese

giudiziarie

fr. 1400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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