81.2013.124
Guida in stato di inattitudine; elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida
4 aprile 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2013.124
Data decisione, Autorità:
04.04.2014, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di inattitudine; elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2013.124
DA 955/2013
Bellinzona
4
aprile 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 955/2013 del
11 marzo 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. guida in stato di
inattitudine
per aver condotto l'autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come
accertato dall’esame dell’alito (1.35 grammi per mille prima prova; 1.32 grammi per mille seconda prova);
fatti avvenuti a __________ il
__________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr.;
Fatti
2. elusione di provvedimenti
per accertare l'inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente
opposta alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 130.- (centotrenta) cadauna, (art.
34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 5'850.-
(cinquemilaottocentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 1'200.-
(milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 200.- e delle spese giudiziarie di CHF 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369.
CPS.
rilevato che il difensore chiede una
riduzione della pena;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91
cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg.
CPP; 22 LTG;;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di
1.1
guida in stato di
inattitudine
per aver condotto
l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza,
così come accertato dall’esame dell’alito (1.35 grammi per mille prima prova; 1.32 grammi per mille seconda prova); fatti avvenuti a Locarno il
14.
gennaio 2013;
1.2
elusione di
provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida
per essersi
intenzionalmente opposta alla prova del sangue per la determinazione
dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto; fatti avvenuti a __________ il __________;
2.
Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di 25
(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di
fr. 3'250.- (tremiladuecentocinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 650.- (seicentocinquanta);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 750.- (settecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 650.- multa
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese
giudiziarie
fr. 1400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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