81.2013.13
Opporsi alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità
4 febbraio 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2013.13
Data decisione, Autorità:
04.02.2014, PRPEN
Titolo:
Opporsi alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2013.13
DA 5619/2012
Bellinzona
4
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con Jyothish
George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1 , __________
visto il decreto d’accusa n. 5619/2012
del 10 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
elusione di provvedimenti
per accertare l'incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico
completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità,
malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 91a
cpv. 1 LCStr.;
e propone la condanna a
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00 cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 1'500.00, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 200.00 e delle spese giudiziarie di CHF 300.00.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369.
CPS.
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento, rinunciando a postulare indennità;
richiamati gli art. 37, 42, 47, 106 CP; 91a
cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr)
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la
determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto; fatti avvenuti a __________
il __________.
2.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 2’200.-
(duemiladuencento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 750.- (settecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese
giudiziarie
fr. 750.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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