81.2013.133
Guida in stato d'inattitudine; opposizione alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia
21 febbraio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2013.133
Data decisione, Autorità:
21.02.2014, PRPEN
Titolo:
Guida in stato d'inattitudine; opposizione alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2013.133
DA 988/2013
Bellinzona
21
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Patrizia
Gianelli
sedente con
Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
IM 1IM 1 __________,
visto il decreto d’accusa n. 988/2013 del
11 marzo 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. guida in stato di
inattitudine
per avere guidato l’autoveicolo
a lui intestato, automobile __________ targata (LV)__________, essendo in stato
di ubriachezza, così come accertato dall’esame dell’alito (2.41 grammi per mille alle ore 12.35);
2. elusione di provvedimenti
per accertare l'incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata
dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi CHF 1'500.00 (millecinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 1'655.00 (milleseicentocinquantacinque),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 56 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.
4. Conferma il sequestro di CHF
1'855.- operato dalla polizia il 24 novembre 2012 (art. 268 CPP) e ne ordina
l'utilizzo a copertura della multa, della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie (art. 267 cpv. 3 CPP).
5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art.
369 CPS.
sentito il teste;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento da entrambi i reati, oltre alla restituzione della cauzione di
CHF 1'855.-;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91
cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 268 cpv. 2-3, 348 e segg.,
422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione
di guida in stato di inattitudine (art 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 988/2013 del 11 marzo 2013.
Fatti
2. IM 1 è autore colpevole di elusione
di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr)
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la
determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto; fatti avvenuti a __________
il __________.
3. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di
25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 750.- (settecentocinquanta).
3.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. alla multa di fr. 150.-
(centocinquanta);
3.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 960.- (novecentosessanta) con
motivazione scritta e di fr. 560.- (cinquecentosessanta) senza motivazione
scritta.
4.È ordinato il dissequestro e la conseguente restituzione di CHF
1'855.- a IM 1 (art. 268 cpv. 2-3 CPP).
5. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
Considerandi
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 150.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 110.- testi
fr. 710.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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