81.2013.139
Eccesso di velocità
18 giugno 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2013.139
Data decisione, Autorità:
18.06.2013, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 e 3 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. d ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2013.139
DA 1086/2013
Bellinzona
18
giugno 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna
Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 1086/2013
del 20 marzo 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
infrazione grave alle norme
della circolazione
per avere violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato, sull’autostrada A2 a __________ il 25 novembre
2012, con la vettura Audi targata __________ alla velocità di 158 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 120 Km/h
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'500.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
500.
-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede una
riduzione della pena in considerazione delle condizioni economiche
dell’imputata;
richiamati gli art. 90 cifra 2 vLCStr, in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 vLCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art.
22.
cpv. 1 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato, sull’autostrada A2 a __________ il 25 novembre 2012, con la
vettura Audi targata __________ alla velocità di 158 Km/h (dedotto il margine
di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 120 Km/h.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di
15.
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr.
1'050.- (millecinquanta).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione
scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 400.- multa
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 650.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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