81.2013.15
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
4 marzo 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2013.15
Data decisione, Autorità:
04.03.2014, PRPEN
Titolo:
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LFSTR
art. 117 cpv. 2 LFSTR
Incarto
n.
81.2013.15-355
DA 4928/2012
DA 3110/2013
Bellinzona
4
marzo 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con
Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difesa da: DI 1
visti i decreti d’accusa n. 4928/2012
del 12 novembre 2012 e n. 3113/2013 del 30 luglio 2013;
preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di
impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
per avere, nel periodo dal __________
al __________, a __________, presso l’EP __________, in qualità di gerente e
datrice di lavoro, intenzionalmente impiegato __________, per sei giorni
lavorativi, e __________, per mezza giornata lavorativa, come ausiliarie di
pulizia, entrambe cittadine bosniache sprovviste dei necessari permessi per
poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, (art. 34 e
seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'800.-
(tremilaottocento);
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
e
preso atto che il AINQ 2, __________, ritiene l’imputata autrice
colpevole di
impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
per avere,
a __________, in via __________, dal __________ al __________, quale datrice di
lavoro, intenzionalmente impiegato, presso l’esercizio pubblico SNACK BAR __________,
in qualità di donna delle pulizie, – seppure a titolo gratuito – (art. 11 cpv.
2 Lstr) la cittadina bosniaca __________, benché sprovvista del relativo
permesso ad esercitare un’attività lavorativa in Svizzera;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, (art. 34 e
seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 5'700.-
(cinquemilasettecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento della sua assistita; per quanto riguarda i fatti del __________
sostiene che __________ e __________ non sono mai state né impiegate né assunte
dall'imputata, i piccoli lavoretti che facevano rappresentavano un obbligo
morale, un ringraziamento per la possibilità concessa loro di poter soggiornare
presso di lei durante un breve periodo estivo; riguardo ai fatti del __________
non c'è mai stato un accordo secondo il quale __________ lavorava per
l'imputata, quest'ultima avendole espressamente vietato di fare qualsiasi
lavoro, trattandosi al contrario di lavori effettuati su propria iniziativa e
sporadicamente, con l'intenzione di ricambiare il favore concessole di poter
beneficiare di vitto ed alloggio, per un breve periodo;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 e 2 LStr; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dalle imputazioni di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti
descritti nei decreti d'accusa n. 4928/2012 del 12 novembre 2012 e n. 3110/2013
del 30 luglio 2013.
Fatti
2. Tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 500 (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
AINQ 2, __________,
- alla crescita in giudicato
Considerandi
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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