81.2013.160
Falsità in certificati; ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)
29 agosto 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2013.160
Data decisione, Autorità:
29.08.2013, PRPEN
Titolo:
Falsità in certificati; ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)
FALSITÀ IN CERTIFICATI
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 252 CPS
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2013.160
DA 3996/2012
Bellinzona
29
agosto 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paolo
D’Alessandro in qualità di segretario per giudicare
IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 3996/2012
del 10 settembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. falsità in certificati
per avere, a __________ e
altre località del Cantone, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2007 ed il
Considerandi
2.
dicembre 2010, al fine di migliorare la propria situazione, abusato a scopo
di inganno di carta di legittimazione vera ma non destinata a lui, e meglio, per
aver abusato a scopo d’inganno della licenza di condurre autentica ma intestata
a nome di __________;
2.
guida nonostante la revoca,
ripetuta
per avere, a ____________________,
__________, __________, nonché in altre imprecisate località, nel periodo
compreso tra il mese di febbraio 2009 ed il 2 dicembre 2010, ripetutamente
circolato alla guida di svariati veicoli a motore (auto e scooter) sebbene la
licenza di condurre gli sia stata revocata a tempo indeterminato il 12.08.2004;
e propone la condanna
1.
Alla pena detentiva di 90
(novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi
il carcere preventivo sofferto di 3 (tre) giorni, considerato che non sono
adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42
CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità
non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e delle spese giudiziarie di fr. 400.-
(quattrocento).
3.
Ordina la confisca e
distruzione delle licenze di condurre (nazionale e internazionale) intestate a __________
(art. 69 CP).
rilevato che il difensore chiede che sia
inflitta una pena pecuniaria al posto della pena detentiva;
richiamati gli art. 40, 41, 47, 49, 69, 252
CP; 95 cifra 2 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1
falsità in certificati
per avere, a __________
e altre località del Cantone, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2007 ed
il 2 dicembre 2010, al fine di migliorare la propria situazione, abusato a
scopo di inganno di carta di legittimazione vera ma non destinata a lui, e
meglio, per aver abusato a scopo d’inganno della licenza di condurre autentica
ma intestata a nome di __________.
1.2
guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)
per avere, a __________,
__________, __________, nonché in altre imprecisate località, nel periodo
compreso tra il mese di febbraio 2009 ed il 2 dicembre 2010, ripetutamente
circolato alla guida di svariati veicoli a motore (auto e scooter) sebbene la
licenza di condurre gli sia stata revocata a tempo indeterminato il 12.08.2004.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
90.
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
2'700.- (duemilasettecento).
2.1.1
l’accusato è
avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (millecinquecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 400.- (millecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
È ordinata la confisca e
distruzione delle licenze di condurre (nazionale e internazionale) intestate a __________
(art. 69 CP).
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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