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Decisione

81.2013.160

Falsità in certificati; ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

29 agosto 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2013.160

Data decisione, Autorità:

29.08.2013, PRPEN

Titolo:

Falsità in certificati; ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

FALSITÀ IN CERTIFICATI

GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 252 CPS

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto

n.

81.2013.160

DA 3996/2012

Bellinzona

29

agosto 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paolo

D’Alessandro in qualità di segretario per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 3996/2012

del 10 settembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

1. falsità in certificati

per avere, a __________ e

altre località del Cantone, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2007 ed il

Considerandi

2.

dicembre 2010, al fine di migliorare la propria situazione, abusato a scopo

di inganno di carta di legittimazione vera ma non destinata a lui, e meglio, per

aver abusato a scopo d’inganno della licenza di condurre autentica ma intestata

a nome di __________;

2.

guida nonostante la revoca,

ripetuta

per avere, a ____________________,

__________, __________, nonché in altre imprecisate località, nel periodo

compreso tra il mese di febbraio 2009 ed il 2 dicembre 2010, ripetutamente

circolato alla guida di svariati veicoli a motore (auto e scooter) sebbene la

licenza di condurre gli sia stata revocata a tempo indeterminato il 12.08.2004;

e propone la condanna

1.

Alla pena detentiva di 90

(novanta) giorni (art. 40 e seg. CP), da dedursi

il carcere preventivo sofferto di 3 (tre) giorni, considerato che non sono

adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42

CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità

non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e delle spese giudiziarie di fr. 400.-

(quattrocento).

3.

Ordina la confisca e

distruzione delle licenze di condurre (nazionale e internazionale) intestate a __________

(art. 69 CP).

rilevato che il difensore chiede che sia

inflitta una pena pecuniaria al posto della pena detentiva;

richiamati gli art. 40, 41, 47, 49, 69, 252

CP; 95 cifra 2 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1

falsità in certificati

per avere, a __________

e altre località del Cantone, nel periodo compreso tra il 23 novembre 2007 ed

il 2 dicembre 2010, al fine di migliorare la propria situazione, abusato a

scopo di inganno di carta di legittimazione vera ma non destinata a lui, e

meglio, per aver abusato a scopo d’inganno della licenza di condurre autentica

ma intestata a nome di __________.

1.2

guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

per avere, a __________,

__________, __________, nonché in altre imprecisate località, nel periodo

compreso tra il mese di febbraio 2009 ed il 2 dicembre 2010, ripetutamente

circolato alla guida di svariati veicoli a motore (auto e scooter) sebbene la

licenza di condurre gli sia stata revocata a tempo indeterminato il 12.08.2004.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

90.

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

2'700.- (duemilasettecento).

2.1.1

l’accusato è

avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (millecinquecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 400.- (millecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

È ordinata la confisca e

distruzione delle licenze di condurre (nazionale e internazionale) intestate a __________

(art. 69 CP).

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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