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Decisione

81.2013.178

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, aggressione, lesioni semplici, danneggiamento, violazione di domicilio, elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

9 luglio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2. IM 1 è autore colpevole di

2.1.

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

2.1.1. per

avere, a __________, il 23 giugno 2007, usato violenza nei confronti di un

membro di un’autorità mentre lo stesso adempiva atti rientranti nelle sue

attribuzioni, segnatamente per aver colpito con un pugno al volto l’agente

della Polizia comunale __________, provocandogli le lesioni attestate dal

certificato medico 23.06.2007 dell’Ospedale Regionale di __________.

2.1.2. per avere, a __________,

il 26 agosto 2011, con violenza o minaccia impedito ad un’autorità di compiere

un atto rientrante nelle sue funzioni, rispettivamente costretto un membro di

un’autorità a compiere un tale atto, e meglio,

per avere,

nell’ambito di un controllo di documenti, mantenendo un atteggiamento

aggressivo, avvicinandosi ripetutamente e minacciosamente all’app __________ e

all’app __________ e tentando di afferrare l’app __________, costretto i due

agenti di polizia a chiamare rinforzi, e una volta giunte due ulteriori

pattuglie della polizia comunale di __________, continuando a mantenere un

atteggiamento aggressivo e minacciando uno degli agenti di polizia affermando “quel

poliziotto di merda io lo ammazzo, quello che si è permesso di insultare il mio

cane”, avvicinandosi in seguito alla porta dell’appartamento del vicino

disobbedendo così agli ordini intimati dalla Polizia, costretto l’app __________

e l’app __________ ad eseguire una presa di controllo e a procedere al di lui

ammanettamento.

2.1.3. per avere, a __________,

il 6 novembre 2011, con violenza o minaccia impedito ad un’autorità di compiere

un atto rientrante nelle sue funzioni, rispettivamente costretto un membro di

un’autorità a compiere un tale atto, e meglio,

per avere,

nell’ambito dell’intervento della Polizia a seguito di una lite, mantenendo un

atteggiamento aggressivo e minaccioso ed avvicinandosi a distanza ravvicinata

agli agenti di polizia intervenuti, cercando un contatto fisico con gli stessi

ed in seguito, dopo essersi rifiutato di sottoporsi alla prova etanografica

dell’alcol, strappando dalle mani dell’agente di polizia il relativo

apparecchio e asserendo di aver memorizzato le facce degli agenti presenti che

avrebbe poi ripagato, costringendo così l’app __________ e il gend __________ a

procedere al suo ammanetta mento.

2.2. lesioni semplici

per avere, a __________,

il 23 giugno 2007, nelle circostanze di cui ai punti 1.1 e 2 del presente

decreto d’accusa, agendo quale coautore unitamente ad almeno sei persone non

identificate, colpito l’agente della Polizia comunale di __________,

provocandogli le lesioni di cui al certificato medico agli atti,

nonché per avere, a __________,

l’8 febbraio 2008, colpito __________ con un pugno al volto, provocandogli le

lesioni di cui al certificato medico agli atti.

2.3. danneggiamento

per avere, a __________,

il 26 agosto 2011,

- danneggiato

il veicolo __________ targato TI __________ di proprietà di __________

camminando sul tetto e sul cofano, causando danni per un ammontare quantificato

in circa fr. 3'500.-;

- danneggiato

7 piante di banano, due ortensie ed un vaso contenente una pianta di ulivo nel

giardino di proprietà di __________, causando danni per un ammontare

quantificato in circa fr. 2'000.-.

2.4. violazione di

Considerandi

domicilio

per essersi, il 26

agosto 2011, a __________, introdotto indebitamente e contro la volontà degli

aventi diritto, nel giardino recintato dell’abitazione del signor __________.

2.5

elusione di

provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

per essersi, a __________,

il 6 novembre 2011, intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova

del sangue e al prelievo delle urine per la determinazione della sua capacità

alla guida, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali sul suo

rifiuto.

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 50

aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata nei suoi confronti dalla

Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland il 22 giugno 2011:

3.1

alla pena pecuniaria di 78

(settantotto) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.

4'680.- (quattromilaseicentottanta), già dedotto il carcere preventivo sofferto

di giorni 2 (pena complessiva 80 aliquote).

3.1.1

l’accusato è

avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

3.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziari di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione

scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione scritta.

4.

Si rinviano gli accusatori

privati ACPR 2, ACPR 1 e ACPR 3 al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

5.

Non revoca il beneficio della

condizionale parziale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote

giornaliere da fr. 30.- (trenta), corrispondenti a complessivi fr. 900.-

(novecento), sospese condizionalmente nella misura di 15 (quindi) aliquote

giornaliere, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone

Ticino il 5 febbraio 2007, ma prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno (art.

46.

cpv. 2 CP).

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

7.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 4'680.- pena

pecuniaria

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 4'930.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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