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Decisione

81.2013.18

Consumo e detenzione di cocaina

30 gennaio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 19a LStup;

e propone la condanna a

1. Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

3.

Conferma il sequestro di 2,3 grammi lordi di cocaina operato dalla Polizia il 24 novembre 2012 (rep. SAD. nr. 5239) - (art.

263.

cpv. 2 CPP) e ne ordina la confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CPS).

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale.

rilevato che l’imputato il quale contesta

il quantitativo di droga indicato nel decreto d’accusa, per quanto riguarda il

consumo personale; chiede pertanto una riduzione della multa;

richiamati gli art. 19a LStup; 80 segg.; 84

segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è

autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, a __________,

__________ ed altre imprecisate località del Cantone Ticino, nel periodo compreso

tra il __________ ed il __________, senza essere autorizzato, consumato almeno 10 grammi lordi di cocaina, sostanza previamente acquistata da terzi rimasti di ignote generalità al

costo di fr. 140.- al grammo, inoltre

per

avere, a __________ il __________, presso il valico doganale, senza essere

autorizzato, detenuto sulla sua persona, celati all’interno di una tracolla, 2,3 grammi lordi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo personale e sequestrata

dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 150.- (centocinquanta);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 250.- (duecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Ordina la confisca e la

distruzione di 2,3 grammi lordi di cocaina sequestrati dalla Polizia il 24

novembre 2012 (rep. SAD. nr. 5239).

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla

Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona;

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;

Polizia

scientifica, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 150.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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