81.2013.209
Violazione di domicilio
11 febbraio 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2013.209
Data decisione, Autorità:
11.02.2014, PRPEN
Titolo:
Violazione di domicilio
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 186 CPS
Incarto
n.
81.2013.209
DA 1666/2013
Bellinzona
11
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 1666/2013
del 29 aprile 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
violazione di domicilio,
per essere, in data __________,
penetrato indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, sul fondo di
proprietà della ACPR 1 e sito a __________ in via __________;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5
aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
3. Non ordina il ripristino
dell’esecuzione della pena detentiva per il periodo rimanente di cui alla
decisione sulla liberazione condizionale concessa dal Giudice dei provvedimenti
coercitivi in data 03.02.2011, relativa alla condanna emessa dalla Corte delle
Assise criminali di __________ in data 16.03.2007, ma il condannato è ammonito.
rilevato che il difensore chiede in via
principale il proscioglimento e la rifusione di un’indennità; in via
subordinata che l’imputato sia mandato esente da pena e in via ancor più
subordinata che la pena sia sensibilmente ridotta;
richiamati gli art. 186 CP; 80 e segg., 84 e
segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione
di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n.
1666/2013 del 29 aprile 2013.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.
Qualora la motivazione scritta
fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-
sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Lo Stato verserà a IM 1 la
somma di fr. 2'344.70 come indennità in applicazione dell’art. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
Considerandi
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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