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Decisione

81.2013.209

Violazione di domicilio

11 febbraio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.

Qualora la motivazione scritta

fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-

sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3. Lo Stato verserà a IM 1 la

somma di fr. 2'344.70 come indennità in applicazione dell’art. 429 CPP.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

Considerandi

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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