81.2013.245
Attività lucrativa senza autorizzazione
25 febbraio 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2013.245
Data decisione, Autorità:
25.02.2014, PRPEN
Titolo:
Attività lucrativa senza autorizzazione
ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarto
n.
81.2013.245
DA 1915/2013
Bellinzona
25
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1 __________)
visto il decreto d’accusa n. 1915/2013
del 21 maggio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alla LF sugli
stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione)
per avere, ad __________, in
via __________, nei giorni __________ e __________,
svolto attività lucrativa in
qualità di manovale/operaio su di un cantiere edile di proprietà dei suoi
famigliari, per complessive 7 ore, senza essere in possesso della necessaria
autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna corrispondenti a
complessivi fr. 300.- (trecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
100.
- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 115 cpv. 1 lett. c) e cpv.
3.
LStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole, per
negligenza, di attività lucrativa senza autorizzazione per avere ad __________,
in via __________, nei giorni __________ e __________, svolto attività
lucrativa in qualità di manovale/operaio su di un cantiere edile di proprietà
dei suoi famigliari, per complessive 7 ore, senza essere in possesso della
necessaria autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta
e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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