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Decisione

81.2013.245

Attività lucrativa senza autorizzazione

25 febbraio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2013.245

Data decisione, Autorità:

25.02.2014, PRPEN

Titolo:

Attività lucrativa senza autorizzazione

ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE

art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR

Incarto

n.

81.2013.245

DA 1915/2013

Bellinzona

25

febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 1 __________)

visto il decreto d’accusa n. 1915/2013

del 21 maggio 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione alla LF sugli

stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione)

per avere, ad __________, in

via __________, nei giorni __________ e __________,

svolto attività lucrativa in

qualità di manovale/operaio su di un cantiere edile di proprietà dei suoi

famigliari, per complessive 7 ore, senza essere in possesso della necessaria

autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna corrispondenti a

complessivi fr. 300.- (trecento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

100.

- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 115 cpv. 1 lett. c) e cpv.

3.

LStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole, per

negligenza, di attività lucrativa senza autorizzazione per avere ad __________,

in via __________, nei giorni __________ e __________, svolto attività

lucrativa in qualità di manovale/operaio su di un cantiere edile di proprietà

dei suoi famigliari, per complessive 7 ore, senza essere in possesso della

necessaria autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta

e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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