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Decisione

81.2013.248

Guida in stato d'inattitudine

26 febbraio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2013.248

Data decisione, Autorità:

26.02.2014, PRPEN

Titolo:

Guida in stato d'inattitudine

GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto

n.

81.2013.248

DA 2115/2013

Bellinzona

26

febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone

Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 2115/2013

del 3 giugno 2013;

preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di

guida in stato di

inattitudine

per avere, il __________ ad __________,

condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille);

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 7'200.-;

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.

rilevato che l’imputata chiede la

riduzione della pena;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91

cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di guida

in stato di inattitudine per avere, il __________ a __________, condotto

l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille).

2.

Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.

4’400.- (quattromilaquattrocento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2

alla multa di fr. 800.- (ottocento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art.

106.

cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione

scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione delle popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 800.- multa

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 400.- spese

giudiziarie

fr. 1'400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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