81.2013.248
Guida in stato d'inattitudine
26 febbraio 2014Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
81.2013.248
Data decisione, Autorità:
26.02.2014, PRPEN
Titolo:
Guida in stato d'inattitudine
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2013.248
DA 2115/2013
Bellinzona
26
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2115/2013
del 3 giugno 2013;
preso atto che il ritiene l’imputata autrice colpevole di
guida in stato di
inattitudine
per avere, il __________ ad __________,
condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille);
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 7'200.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
1'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
rilevato che l’imputata chiede la
riduzione della pena;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 91
cpv. 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di guida
in stato di inattitudine per avere, il __________ a __________, condotto
l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.60 - max. 2.03 grammi per mille).
2.
Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.
4’400.- (quattromilaquattrocento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2
alla multa di fr. 800.- (ottocento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art.
106.
cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione
scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione delle popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 800.- multa
fr. 200.- tassa
di giustizia
fr. 400.- spese
giudiziarie
fr. 1'400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster