81.2013.250
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
26 febbraio 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2013.250
Data decisione, Autorità:
26.02.2014, PRPEN
Titolo:
Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
81.2013.250
DA 2293/2013
Bellinzona
26
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 2293/2013
del 10 giugno 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alla LF sugli
stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso)
per avere, a __________, il __________,
quale direttore amministrativo della __________ SA, impiegato intenzionalmente
quale datore di lavoro, un cittadino rumeno che ebbe a svolgere attività
lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 160.- (centosessanta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 1'600.- (milleseicento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr.
400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 LStr; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 2293/2013 del 10 giugno 2013.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.
3. Lo Stato rifonderà a IM 1
l’importo di fr. 1'996.- (millenovecentonovantasei) a titolo di indennità ex
art. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
Considerandi
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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