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Decisione

81.2013.250

Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

26 febbraio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3. Lo Stato rifonderà a IM 1

l’importo di fr. 1'996.- (millenovecentonovantasei) a titolo di indennità ex

art. 429 CPP.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

Considerandi

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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