81.2013.251
Vie di fatto, minaccia
11 marzo 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2013.251
Data decisione, Autorità:
11.03.2014, PRPEN
Titolo:
Vie di fatto, minaccia
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
81.2013.251
DA 2086/2013
Bellinzona
11
marzo 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2086/2013
del 27 maggio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
1. vie di fatto
per avere, a __________, il __________,
spintonandola e facendola cadere a terra, procurato, a danno di ACPR 1, un
lieve trauma cranico attestato dal certificato medico del dr. med. __________
rilasciato il __________;
2. minaccia
per avere, a __________, nel
periodo __________ – __________, ripetutamente incusso timore e spavento a ACPR
1, segnatamente, per averle proferito, in più occasioni, le seguenti minacce
verbali:
2.1. “ti brucio viva”,
2.2. “ti appendo da qualche
parte”,
2.3. “ti seppellisco viva”;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere da fr.
90.- (novanta) cadauna,
corrispondenti a complessivi fr 4'500.- (quattromilacinquecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr.
300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.
2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr 50.-
(cinquanta).
che il patrocinatore dell’accusatore
privato postula in via principale la condanna dell’imputato al reato di lesioni
semplici per quanto attiene i fatti di cui al punto 1 e in via subordinata la conferma
del decreto d'accusa; chiede inoltre che il periodo di prova sia aumentato a
tre anni e la multa a fr. 400.-. Infine, chiede che l’imputato sia condannato a
pagare la somma di fr. 1'000.- a titolo di torto morale e a rifondere le spese
legali;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento, contesta in ogni caso che l’accusatore privato abbia subito
lesioni semplici;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 126 cpv.
1, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
Fatti
1.1. vie di fatto
per avere, a __________,
il __________, spintonandola e facendola cadere a terra, procurato, a danno di ACPR
1, un lieve trauma cranico attestato dal certificato medico del dr. med. __________
rilasciato il __________.
1.2. minaccia
per avere, a __________,
nel periodo __________ – __________, ripetutamente incusso timore e spavento a ACPR
1, segnatamente, per averle proferito, in più occasioni, le seguenti minacce
verbali:
1.2.1. “ti brucio viva”,
1.2.2. “ti appendo da
qualche parte”,
1.2.3. “ti seppellisco
viva”
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 1'050.-
(millecinquanta).
2.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
Qualora la motivazione
Considerandi
scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-
(quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
La richiesta di indennizzo
dell’accusatore privato è respinta.
4.
L’accusatore privato ACPR 1 è
rinviato al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
ACPR 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 450.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 1'050.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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