81.2013.254
Incendio colposo
18 marzo 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2013.254
Data decisione, Autorità:
18.03.2014, PRPEN
Titolo:
Incendio colposo
INCENDIO COLPOSO
art. 222 CPS
Incarto
n.
81.2013.254
DA 1438/2013
Bellinzona
18
marzo 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ada
Franciolli in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 1438/2013
dell’8 aprile 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
incendio colposo,
per avere, il __________, a __________,
cagionato per imprevidenza colpevole un incendio, e meglio, allontanandosi
dalla sua abitazione, nella quale rimanevano incustoditi i figli minorenni __________
(__________), __________ (__________) e __________ (__________), omettendo di
spegnere la piastra in vetro ceramica sulla quale aveva posto una pentola
contenente una miscela di acqua e zucchero, causando un principio di incendio
le cui fiamme provoca[va]no un intenso fumo all’interno dell’ente locato e
conseguente pericolo per l’incolumità dei figli minorenni __________ (__________),
__________ (__________) e __________ (__________) che, impossibilitati ad
uscire dall’appartamento poiché sprovvisti di chiavi,venivano liberati grazie
al pronto intervento della Polizia;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr.
100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106
cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia
di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 222 CP; 80 e segg., 84 e
segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento
e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d’accusa
n. 1438/2013 dell’8 aprile 2013.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.
3. La richiesta di riparazione del
torto morale è respinta.
4. Lo Stato verserà a IM 1 la
somma di fr. 1500.- come indennità ex. art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
5. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
Considerandi
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 50.- teste
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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