81.2013.257
Impiegare quale datore di lavoro una donna di pulizie sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera
8 aprile 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2013.257
Data decisione, Autorità:
08.04.2014, PRPEN
Titolo:
Impiegare quale datore di lavoro una donna di pulizie sprovvista dei necessari permessi per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 11 cpv. 3 LFSTR
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
81.2013.257
DA 2253/2013
Bellinzona
8
aprile 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1 , __________,
(difensore: Avv. __________, __________)
visto il decreto d’accusa n. 2253/2013
del 5 giugno 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
impiego di stranieri
sprovvisti di permesso
per avere, a __________, fra il
__________ e il __________,
in qualità di datore di lavoro,
intenzionalmente impiegato, come donna di pulizie __________, cittadina
portoghese sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività
lucrativa in Svizzera;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 2'400.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr.
300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 117 cpv. 1, in relazione con l’art 11 cpv. 3 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22
LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti
descritti nel decreto d'accusa 2253/2013 del 5 giugno 2013.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) sono a carico
dello Stato.
3. Lo Stato rifonderà a IM 1, e
meglio al suo difensore Avv. __________, l’importo di fr. 1’200.-
(milleduecento) a titolo di indennità.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1 __________
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Considerandi
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della giustizia,
Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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