81.2013.259
Diffamazione; ingiuria
4 aprile 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
81.2013.259
Data decisione, Autorità:
04.04.2014, PRPEN
Titolo:
Diffamazione; ingiuria
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
art. 173 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
81.2013.259
DA 2386/2013
Bellinzona
4
aprile 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difesa da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 2386/2013
del 13 giugno 2013;
preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputata autrice
colpevole di
1. diffamazione
per avere, ad __________ il __________,
comunicando con terzi, segnatamente affiggendo un cartello ai bordi del suo
sedime confinante con un sentiero, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 2,
identificabile in quanto firmatario della petizione contro il vago pascolo
degli ovini di proprietà dei fratelli __________, di condotta disonorevole o di
altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di
consumare sostanze stupefacenti, e meglio:
“Per quelli che hanno
firmato per la petizione non sanno cosa vuol dire vago pascolo però sanno cos’è
la canapa e la droga perché ne fanno uso. Vi auguro buona fine?!”
Fatti
2. ingiuria
per avere, in data __________, ad
__________, offeso l’onore di ACPR 1, pronunciando nei confronti suoi e della
sua famiglia i seguenti ingiuriosi epiteti: “bastardi”, “maledetti”, “mantenuti
del cazzo”;
3. minaccia
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo descritte al punto 2, incusso timore a ACPR 1, puntandogli
contro un bastone di legno e proferendo contro di lui e la sua famiglia le
seguenti frasi: “finirete tutti al cimitero”, ve la farò pagare a tutti voi
firmatari andrete in Pretura”
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
400.
- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.
che il patrocinatore degli
accusatori privati postula la conferma del decreto di accusa;
rilevato che il difensore chiede per il
primo capo d’imputazione l’esenzione dalla pena in applicazione dell’art. 172
cifra 4 CP, mentre per il secondo e il terzo capo d’accusa postula il
proscioglimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 173,
177.
e 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
2386/2013 del 13 giugno 2013.
2.
IM 1 è autrice colpevole di
2.1
diffamazione
per avere, ad __________,
il __________, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo un cartello ai
bordi del suo sedime confinante con un sentiero, incolpato o reso perlomeno
sospetto ACPR 2, identificabile in quanto firmatario della petizione contro il
vago pascolo degli ovini di proprietà dei fratelli __________, di condotta
disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in
particolare di consumare sostanze stupefacenti, e meglio:
“Per quelli che hanno
firmato per la petizione non sanno cosa vuol dire vago pascolo però sanno cos’è
la canapa e la droga perché ne fanno uso. Vi auguro buona fine?!”
2.2
ingiuria
per avere, nel corso dei
mesi di __________, ad __________, offeso l’onore di DI 1 pronunciando nei
confronti suoi e della sua famiglia i seguenti ingiuriosi epiteti: “bastardi”,
“maledetti”, “mantenuti del cazzo”;
3.
Di conseguenza IM 1 è condannata:
3.1
alla pena pecuniaria di
20.
(venti) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.
800.
- (ottocento).
3.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2
alla multa di fr. 160.-
(centosessanta);
3.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 800- (ottocento) con motivazione scritta
e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione
scritta fosse chiesta solo da un accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.-
(quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4.
La tassa di giustizia e le
spese rimanenti di fr. 200.- sono a carico dello Stato.
5.
Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile per le loro pretese.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
7.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1, __________,
DI 1, __________,
ACPR 1, __________,
ACPR 2, __________,
PR 1, __________,
- per raccomandata
AINQ 1, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1,
fr. 160.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 560.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 200.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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