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Decisione

81.2013.289

Lesioni semplici

24 ottobre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2013.289

Data decisione, Autorità:

24.10.2013, PRPEN

Titolo:

Lesioni semplici

LESIONE SEMPLICE

art. 123 CPS

Incarto

n.

81.2013.289

DA 4044/2012

Bellinzona

24

ottobre 2013

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Luca

Cattaneo in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 4044/2012

del 17 settembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

lesioni semplici

per avere, il __________, a __________,

all’esterno della discoteca “__________”, intenzionalmente cagionato un danno

al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averlo, in correità con __________,

ripetutamente colpito con calci e pugni provocandogli le lesioni di cui al

certificato medico di data __________, del dr. __________, già agli atti;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti

a complessivi fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

500.

- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il l’imputato chiede il

proscioglimento;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 123 CP; 80

e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni

semplici per avere, il __________, a __________, all’esterno della discoteca “__________”,

intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di , segnatamente

per averlo, in correità con __________, ripetutamente colpito con calci e pugni

provocandogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________, del

dr. __________, già agli atti.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di

10.

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr.

700.

- (settecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta

e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

ACPR 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Ufficio migrazione, Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 400.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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