81.2013.289
Lesioni semplici
24 ottobre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2013.289
Data decisione, Autorità:
24.10.2013, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici
LESIONE SEMPLICE
art. 123 CPS
Incarto
n.
81.2013.289
DA 4044/2012
Bellinzona
24
ottobre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Luca
Cattaneo in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 4044/2012
del 17 settembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
lesioni semplici
per avere, il __________, a __________,
all’esterno della discoteca “__________”, intenzionalmente cagionato un danno
al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averlo, in correità con __________,
ripetutamente colpito con calci e pugni provocandogli le lesioni di cui al
certificato medico di data __________, del dr. __________, già agli atti;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
500.
- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv.
2.
CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 123 CP; 80
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni
semplici per avere, il __________, a __________, all’esterno della discoteca “__________”,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di , segnatamente
per averlo, in correità con __________, ripetutamente colpito con calci e pugni
provocandogli le lesioni di cui al certificato medico di data __________, del
dr. __________, già agli atti.
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di
10.
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr.
700.
- (settecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta
e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Ufficio migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 400.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 600.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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