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Decisione

81.2013.29

Omettere negligentemente, nell'immettersi in una rotonda, di concedere la precedenza a una vettura regolarmente circolante all'interno della stessa, cagionando così la collisione tra i due veicoli

27 marzo 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2013.29

Data decisione, Autorità:

27.03.2014, PRPEN

Titolo:

Omettere negligentemente, nell'immettersi in una rotonda, di concedere la precedenza a una vettura regolarmente circolante all'interno della stessa, cagionando così la collisione tra i due veicoli

PRECEDENZA

art. 26 cpv. 1 LCSTR

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 31 cpv. 1 LCSTR

art. 36 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cpv. 1 LCSTR

art. 3 cpv. 1 ONCS

art. 41b cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

81.2013.29

DA 5957/2012

Bellinzona

27

marzo 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Valentina

Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1, __________

visto il decreto d’accusa n. DA

5957/2012 del 21 dicembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

infrazione alle norme della

circolazione

per avere, circolando con la

vettura __________ targata TI __________, nell’immettersi sull’intersezione con

percorso rotatorio obbligato, negligentemente omesso di concedere la precedenza

alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________

regolarmente circolante all’interno dell’intersezione stessa, cagionando così

la collisione fra i rispettivi veicoli;

e propone la condanna a

1. Alla multa di CHF. 1'000.00

(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF. 100.00 e delle spese

giudiziarie di CHF. 200.00.

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento del suo assistito, non avendo colpa alcuna nell'incidente

capitato; in via subordinata chiede la riduzione della multa;

richiamati reato previsto dall'art. 90 cpv. 1

LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr.,

3.

cpv. 1, 41b cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________

targata TI __________, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio

obbligato, negligentemente omesso di concedere la precedenza alla vettura __________

targata TI __________ condotta da __________ regolarmente circolante

all’interno dell’intersezione stessa, cagionando così la collisione fra i

rispettivi veicoli;

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla multa di fr. 300.-

(trecento);.

2.1.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della

circolazione, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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