81.2013.29
Omettere negligentemente, nell'immettersi in una rotonda, di concedere la precedenza a una vettura regolarmente circolante all'interno della stessa, cagionando così la collisione tra i due veicoli
27 marzo 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2013.29
Data decisione, Autorità:
27.03.2014, PRPEN
Titolo:
Omettere negligentemente, nell'immettersi in una rotonda, di concedere la precedenza a una vettura regolarmente circolante all'interno della stessa, cagionando così la collisione tra i due veicoli
PRECEDENZA
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cpv. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 41b cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
81.2013.29
DA 5957/2012
Bellinzona
27
marzo 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Valentina
Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. DA
5957/2012 del 21 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando con la
vettura __________ targata TI __________, nell’immettersi sull’intersezione con
percorso rotatorio obbligato, negligentemente omesso di concedere la precedenza
alla vettura __________ targata TI __________ condotta da __________
regolarmente circolante all’interno dell’intersezione stessa, cagionando così
la collisione fra i rispettivi veicoli;
e propone la condanna a
1. Alla multa di CHF. 1'000.00
(mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF. 100.00 e delle spese
giudiziarie di CHF. 200.00.
3.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assistito, non avendo colpa alcuna nell'incidente
capitato; in via subordinata chiede la riduzione della multa;
richiamati reato previsto dall'art. 90 cpv. 1
LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr.,
3.
cpv. 1, 41b cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________
targata TI __________, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio
obbligato, negligentemente omesso di concedere la precedenza alla vettura __________
targata TI __________ condotta da __________ regolarmente circolante
all’interno dell’intersezione stessa, cagionando così la collisione fra i
rispettivi veicoli;
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla multa di fr. 300.-
(trecento);.
2.1.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della
circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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