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Decisione

81.2013.303

Danneggiamento ripetuto (intervenuta prescrizione); guida in stato di inattitudine

24 settembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 70

(settanta) aliquote giornaliere da CHF 90.00 (novanta) cadauna, (art. 34 e seg.

CPS) corrispondenti a complessivi CHF 6’300.00 (seimilatrecento), da dedursi il

carcere preventivo sofferto di 5 (cinque) giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 900.00

(novecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinviano gli accusatori

privati Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, FFS, Berna, __________ SA, __________

__________, __________, __________ SA, __________, Comune di __________ __________

SA, __________, Comune di __________, Patriziato di __________, __________, __________,

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di CHF 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.00 (cento).

5.

Ordina la confisca e la

distruzione di 1 scatola di coperchi per bombolette spray, 49 bombolette di

spray di diversi colori usate e nuove, 5 pennarelli marca Bombing e Hardcore, 1

classificatore con bozze, 1 classificatore con foto, 1 passamontagna rosso,

doversi guanti in lattice, 1 mascherina (Rep. no. 8345/C34) - (art. 69 cpv. 2

CPS).

6.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

rilevato che il difensore chiede l’abbandono

del procedimento a titolo di danneggiamento per intervenuta prescrizione e la

ricommisurazione della pena proposta, riferita unicamente al reato di guida in

stato di inattitudine;

richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 48 lett. e

CP, 144 cpv. 1 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e

segg., 422 e segg., 429 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. Il procedimento contro IM 1 per

danneggiamento ripetuto per i fatti descritti al punto n. 1 di cui al DA

1611/2013 del 22 aprile 2013 è abbandonato per intervenuta prescrizione.

2.

IM 1 è autore colpevole di guida

in stato di inattitudine per avere, a __________, il 3 dicembre

2010, alle ore 03.20, su Via __________ condotto la vettura VW Golf targata TI __________

in comprovato stato di ebrietà (alcolemia: min. 0,89 / max. 1.37 grammi per mille).

3.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

3.1

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr. 900.00

(novecento).

3.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2

alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

2.2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00 (cinquecento) con motivazione

scritta e di fr. 200.00 (duecento) senza motivazione scritta.

4.

La tassa di giustizia e

le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento) sono a carico dello

Stato.

5.

A IM 1 è assegnata

un’indennità giusta l’art. 429 CPP complessiva di fr. 5'535.00 (cinquemilacinquecentotrentacinque),

corrispondenti:

-

fr. 4’535.00 (quattromilacinquecentotrentacinque), IVA compresa a titolo

di risarcimento della nota d’onorario e spese della difesa;

-

fr. 0 (zero) a titolo di indennizzo dovuto alla partecipazione

all’udienza dell’imputato;

-

fr. 1'000.00 (mille) a titolo di indennità per ingiusta carcerazione;

-

fr. 0.- (zero) a titolo di risarcimento per il torto morale e danno

economico.

6.

Si rinviano gli accusatori

privati Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, FFS, Berna, __________ SA, __________,

__________ di __________, __________, __________ SA, __________, __________ SA,

__________, Comune di __________, __________, __________, al competente foro

per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

7.

È ordinata la confisca e

la distruzione di 1 scatola di coperchi per bombolette spray, 49 bombolette di

spray di diversi colori usate e nuove, 5 pennarelli marca Bombing e Hardcore, 1

classificatore con bozze, 1 classificatore con foto, 1 passamontagna rosso,

doversi guanti in lattice, 1 mascherina (Rep. no. 8345/C34) - (art. 69 cpv. 2

CPS).

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

9.

Intimazione per raccomandata:

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Servizio reperti, c/o ex

Arsenale militare, Bellinzona,

Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico , Camorino

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

cancelliera:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 500.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

a carico dello Stato,

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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