Lexipedia

Decisione

81.2013.34

Falsità in documenti; conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

1 aprile 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) sono a carico dello

Stato.

3. Lo Stato rifonderà a IM 1, e

meglio al suo difensore DI 1, l’importo di fr. 2'000.- (duemila) a titolo di

indennità.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Considerandi

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della giustizia,

Bellinzona,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster