81.2013.5
Circolare a 80 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 50 Km/h
27 novembre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2013.5
Data decisione, Autorità:
27.11.2013, PRPEN
Titolo:
Circolare a 80 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 50 Km/h
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2013.5
DA 5788/2012
Bellinzona
27
novembre 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 __________
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 5788/2012
del 13 dicembre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione grave alle norme
della circolazione,
per avere, il __________ a __________,
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________
targato TI __________ alla velocità di 80 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 Km/h;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 2'250.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr.
700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (art. 106
cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr. 2’250.-.
decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 18.06.2012
(art. 46 cpv. 1 CP), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 45 (art. 36 CP).
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.
22 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 5788/2012 del 13 dicembre 2012.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 600.- (seicento) sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Considerandi
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spesIM 1
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 600.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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